Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10533/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 485/2023 depositata il 01/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– COGNOME NOME ricorre per tre mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del 2 marzo 2023, con cui la corte di
appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza del tribunale di Reggio Emilia che aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna della banca al pagamento della somma di € 8.950,22, in tesi dovuta a titolo di rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente affidato sul quale la stessa banca avrebbe applicato interessi usurari.
– La banca resiste con controricorso.
– A seguito della formulazione di proposta di definizione anticipata il ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Primo mezzo. In relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.: violazione dell’art. 644 c.p., dell’art. 2 L. 7.3.1996, n. 108, e dell’art. 1815 c.c.; violazione dell’art. 115c.p.c. per omesso esame delle prove addotte dalla parte attrice; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un capo della domanda. La Corte di Appello di Bologna, nel rigettare l’appello dell’odierno ricorrente assumendo che al fine di accertare l’usurarietà del patto di interessi si deve fare esclusivo riferimento al momento della relativa pattuizione, non ha tenuto conto né del fatto che nel rapporto di conto corrente la prestazione della banca si esaurisce uno actu , mentre nel rapporto di apertura di credito in conto corrente la prestazione ha carattere continuativo rendendo irrilevante la convenzione originaria, né che nel rapporto dedotto in giudizio risultava provato che il tasso degli interessi passivi era stato mensilmente modificato dalla banca, né del fatto che l’attore non aveva affatto dedotto che il tasso nominale convenuto fosse superiore al tasso -soglia, bensì che la banca aveva fatto applicazione delle clausole contrattuali nel loro complesso con modalità tali
da addebitare al correntista un costo totale a fronte della fruizione del credito superiore ai limiti di legge, così configurando un’usurarietà per dazione.
Secondo mezzo. In relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.: violazione dell’art. 1, Disposizioni sulla Legge in generale; violazione dell’art. 2, L. 7.3.1996, n. 108; violazione dell’art. 113 c.p.c.
Terzo mezzo. In relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c..
5. – La formulata proposta di definizione accelerata è del seguente tenore.
Il ricorso è inammissibile.
Il tema che, col primo mezzo, il ricorrente presenta come usura sopravvenuta nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito è stato già affrontato dalla RAGIONE_SOCIALE. nei termini che seguono: « Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 644, comma 1, c.p., dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 e dell’art. 1 l. n. 108/1996. Viene rilevato che il principio enunciato da Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675 non si estenderebbe ai rapporti di conto corrente, per il quali la verifica del superamento del tasso soglia deve essere compiuta per ogni singolo trimestre. Il motivo è nel complesso infondato. Esso concerne il tema dell’usurarietà del rapporto, che la Corte ha escluso, posto che gli interessi non avevano superato il limite stabilito dalla legge nel momento in cui erano stati pattuiti. Dispone l’art. 1, comma 1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001: ‘Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’. La disciplina introdotta dal decreto -legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l’inapplicabilità della richiamata disciplina al contratto per cui è causa potrebbe trovare fondamento ove fosse dato di riscontrare una modifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nella vigenza della l. n. 108/1996, la quale abbia determinato l’esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia. Poiché, a norma dell’art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente ‘si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto’ nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l’inerzia del cliente, dall’altro), avente per l’appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l’illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione; gli esempi che si potrebbero fare a quest’ultimo riguardo sono numerosi (si pensi,
esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4, c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall’art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell’esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell’intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata. Sul punto della modifica del tasso occorsa nel corso del rapporto il ricorso non fornisce, però, alcuna indicazione, onde la censura svolta deve essere disattesa » (Cass. 3 luglio 2024, n. 18227).
Parimenti, nel ricorso in esame, non è punto spiegato, neppure approssimativamente, come e quando il TEG avrebbe superato la soglia, mentre è del tutto oscura l’affermazione secondo cui: « la Corte di merito, omettendo di pronunciarsi sulla domanda del correntista in violazione dell’art. 112 c.p.c., non ha tenuto in alcun conto il fatto che l’attore non aveva mai dedotto che i tassi nominali applicati dalla banca fossero superiori a i tassi-soglia, bensì aveva denunciato un’usurarietà per dazione, chiedendo l’accertamento dell’illiceità delle clausole contrattuali nel loro complesso in quanto applicate con modalità tali da condurre all’esborso di un corrispettivo totale a fronte della fruizione del credito superiore ai limiti di legge, pratica parimenti sanzionata dall’art. 644 c.p., che conduce ad una nullità ex lege del patto di interessi che avrebbe dovuto essere rilevata perfino di ufficio » .
Il secondo e terzo mezzo sono assorbiti.
– Il collegio condivide integralmente e fa proprie le considerazioni che seguono, neppure assoggettate, dopo la formulazione della proposta, a specifiche obiezioni.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 2.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2025.
Il presidente NOME COGNOME