Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2641 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26152/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 669/2017 depositata il 07/08/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Trieste con sentenza n. 669/2017 ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 10 dicembre 2015, che aveva a sua volta disatteso le domande di nullità del contratto di mutuo concluso in data 8 settembre 2009 tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.c.p.a. e NOME COGNOME, e di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme pagate alla banca a titolo di interessi corrispettivi e moratori, proposte dal medesimo e dai fideiussori.
La Corte territoriale ha ritenuto che, attesa la loro diversa natura, in caso di inadempimento fossero dovuti soltanto gli interessi moratori e che, dal momento RAGIONE_SOCIALEa mora in data 1° gennaio 2014, gli interessi moratori non avessero superato il tasso soglia, calcolato alla stregua del relativo d.m., con la maggiorazione quindi di 2,1 percentuali, come accertato dal c.t.u.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi.
Depositata dai ricorrenti la memoria, con ordinanza interlocutoria del 7 giugno 2022-28 febbraio 2023, n. 5964, questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, dapprima nella memoria in data 15 dicembre 2023 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, e, quindi, in pubblica udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
È stata depositata dalla banca la memoria di cui all’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 644, comma 3, prima parte, e comma 4, c.p., nonché 2, commi 1 e 4, l. n. 108 del 1996, in quanto ha errato la Corte d’appello nell’aumentare il tasso soglia RAGIONE_SOCIALEa percentuale pari al 2,1, contemplata dal d.m. pertinente, in quanto -mentre essa correttamente ha ritenuto irrilevante la presenza nel contratto RAGIONE_SOCIALEa c.d. clausola di salvaguardia -ha ingiustificatamente in tal modo calcolato il tasso soglia, pur trattandosi di rilevazione operata a meri fini statistici.
Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644, comma 1, 3 e 4, c.p., 1 l. n. 108 del 1996, 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 e RAGIONE_SOCIALEa l. n. 24 del 2001, in quanto la Corte di appello ha errato nel non considerare la mera pattuizione degli interessi moratori al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula, indipendentemente dal loro pagamento, dovendosi considerare tutte le poste a carico del cliente.
2. -Con il proprio ricorso incidentale condizionato, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto due motivi.
Il primo motivo deduce la violazione o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo comma, c.c., per avere la Corte d’appello, nell’ammettere la consulenza tecnica, implicitamente ritenuto che gli appellanti avessero adempiuto, mediante la sola produzione del comunicato stampa allegato alla perizia di parte (e non anche dei decreti ministeriali), all’onere probatorio sugli stessi gravante in merito al superamento del tasso soglia rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘usura.
Il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto l’equipollenza di detto comunicato stampa, sul piano probatorio, rispetto al d.m. di rilevazione dei tassi usurari.
3. -Il ricorso principale è inammissibile, per entrambi i motivi che propone, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Esso, invero, si pone in contrasto con i principî ormai affermati dalle Sezioni unite, secondo cui la soglia usuraria deve essere calcolata applicando al T.e.g. la maggiorazione RAGIONE_SOCIALEa metà prevista dalla normativa antiusura e tenendo altresì conto, con riferimento all’interesse moratorio, di un ulteriore aumento di 2,1 punti percentuali, quale indice corrispondente alla media dei tassi moratori applicati dagli intermediari secondo la rilevazione statistica operata dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e riportata, a partire dal 25 marzo 2003, sui decreti di rilevazione dei tassi effettivi globali medi emessi trimestralmente dal RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la S.C., pronunciando a Sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597), ha statuito che:
« La mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché ‘fuori mercato’, donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »;
« Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti ».
Ne deriva che non ha errato la corte territoriale nella sentenza impugnata, avendo applicando al mutuo per cui è causa, concluso
nel mese di settembre 2009, il d.m. ratione temporis vigente, il cui art. 3 precisava che «con riferimento al complesso RAGIONE_SOCIALEe operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1, punti percentuali»: e riferendo la corte del merito che il c.t.u., alla stregua del contratto in atti, ha calcolato un tasso di mora pattuito nella misura del 5,40%, ampiamente inferiore al tasso soglia.
Quanto, in particolare, al secondo motivo, le Sezioni unite hanno chiarito che, seppure l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussista anche nel corso del rapporto ed in assenza di mora, in tale secondo caso tuttavia la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento; mentre, in nessun caso, avrebbe trovato riscontro la pretesa di completa gratuità del mutuo, come sopra ricordato.
-Il ricorso incidentale condizionato è stato peraltro rinunciato.
-Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rinunciato il ricorso incidentale condizionato; condanna in solido i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto richiesto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2024.
Il AVV_NOTAIO est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME