Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7941/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2015/2017 depositata il 19-9-2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., ha respinto le domande con le quali RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, in pregiudizio della Banca nazionale del lavoro (Bnl), per quanto ancora qui rileva, l’accertamento del carattere usurario delle condizioni economiche di un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 14-1-2000 e del l’indeterminatezza o indeterminabilità del tasso d’interesse.
La C orte d’ Appello di Firenze ha respinto a sua volta il gravame della società, perché, quand’anche si fosse condiviso il principio della rilevanza del tasso di mora ai fini della verifica d ell’usura , in ogni caso la sua rilevazione era mancata nei decreti ministeriali attuativi della normativa antiusura; mentre, applicandosi la misura media del 2,1 % indicata nei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia con la circolare del 3 -7-2013, il tasso di mora non si sarebbe potuto dire di per sé usurario.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
La Bnl ha replicato con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o errata applicazione degli artt. 644 cod. pen., 2 della l. n. 108 del 1996, 1 del d.l. n. 394-00, convertito con modificazioni in l. n. 24-01, 1815 cod. civ., 115 cod. proc. civ. in relazione alla circolare della Banca d’Italia del 3-7-2013, non essendo stata, questa, prodotta in giudizio dalla convenuta.
Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione o errata applicazione degli artt. 644 cod. pen., 2 della l. n. 108 del 1996, 1 del
d.l. n. 394-00, convertito con modificazioni in l. n. 24-01, 1815 cod. civ., in relazione alla maggiorazione del 2,1 % nel confronto tra il tasso nominale concordato, comprensivo della mora, e il tasso soglia, non essendo la suddetta maggiorazione giustificata da rilevazioni statistiche pertinenti.
Col terzo mezzo è dedotta la violazione o errata applicazione delle medesime norme in quanto il sistema normativo antiusura prevede un solo Tegm per ogni categoria di operazioni, e ogni costo deve rientrare nella maggiorazione del 50 % del dato statistico rilevato per categoria, con unica soglia.
Col quarto motivo è dedotta la violazione o errata applicazione degli artt. 644 cod. pen., 2 della l. n. 108 del 1996, 1 del d.l. n. 39400, convertito con modificazioni in l. n. 24-01, 1815 cod. civ., in quanto la verifica del superamento del tasso soglia andrebbe condotta sommando i tassi d’interesse moratori e corrispettivi .
Infine nel quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione o errata applicazione degli artt. 644 cod. pen., 2 della l. n. 108 del 1996, 1 del d.l. n. 394-00, convertito con modificazioni in l. n. 24-01, 1815 cod. civ., 116 e 61 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello non ritenuto di nominare un c.t.u. per la verifica dei costi effettivi del mutuo gravanti.
II. – Va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso per dire che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, nell’ usura bancaria ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi; sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa,
comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. ex aliis Cass. Sez. 6-1 n. 31615-21, Cass. Sez. 1 n. 14214-22).
Il quarto motivo è quindi infondato.
III. – I restanti motivi possono essere vagliati unitariamente per connessione.
Sono in parte infondati e in parte inammissibili.
IV. – La giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo attestata sul principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tegm non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui al l’ art. 2, primo comma, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne segue un’alternativa: (a) ove i decreti richiamati dalla legge contengano la rilevazione, il tasso-soglia dell’usura è dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 citato; (b) ove invece i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tegm del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U n. 19597-20).
Alla citata sentenza delle Sezioni unite si deve il principio ulteriore per cui l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; ma, nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo all ‘interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento .
V. – Ora l a corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame della società affermando che gli interessi di mora pattuiti nel contratto inter partes , qualunque fosse il criterio utilizzabile (se cioè quello della costruzione del tasso soglia per gli interessi di mora aumentando del 2,1 % il tasso degli interessi corrispettivi, secondo la rilevazione della circolare della Banca d’Italia del 3 -7-2013, oppure quello della materiale impossibilità tout court di considerare gli interessi di mora in difetto di rilevazione del Tegm specifico dal parte dei decreti ministeriali suddetti), in ogni caso non si sarebbero potuti considerare usurari.
La prima affermazione è decisiva, perché integra un accertamento di fatto.
L’accertamento s i raccorda a una verifica in ordine a ll’interesse di mora nel corso del rapporto, che, in relazione al Tegm del rapporto, non aveva mai superato la soglia aggiuntiva del 2,1 % tratta dalla circolare della Banca d’Italia del 2013.
VI. – È vero che la circolare pone la maggiorazione del 2,1 % come elemento tratto da dati statistici a livello interbancario.
Ma ciò non toglie validità al ragionamento della corte del merito.
La ricorrente svolge la critica replicando note tesi contrarie al metodo seguito, perché – si dice – il dato sarebbe falsato in quanto desunto da una circolare sopravvalutata nella sua funzione, in quanto destinata a fornire semplicemente agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i Teg applicati e utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali. Mentre -ancora si dice – la rilevazione si deve fare i base ai criteri tecnici desunti, ai sensi della l. n. 108 del 1996, dai decreti ministeriali.
VII. -Il punto è che, però, questa critica si risolve in una petizione di principio.
La domanda era stata associata a un contratto di mutuo stipulato nel 2000, e nei decreti ministeriali la rilevazione della maggiorazione del tasso medio degli interessi di mora è mancata fino al d.m. 25-3-2003.
Di contro, in caso di mancanza di riferimenti, per ragioni di esigenza di tutela del finanziato bisogna comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi di mora in concreto applicati, con il Tegm così come in effetti rilevato; onde poi diventa il margine di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria a offrire lo spazio di operatività all’interesse di mora lecitamente applicabile e in concreto applicato (così appunto Cass. Sez. U n. 19597-20).
VIII. La corte d’appello ha accertato che nel caso specifico tale margine di tolleranza, da determinare in concordanza con quello fissato dalla Banca d’Italia in 2,1 punti percentuali sul Tegm, non era stato superato, sicché il tasso mai era divenuto usurario.
Si tratta di un profilo di merito, al quale la ricorrente oppone una critica che, in difetto di migliori specificazioni, si palesa generica quanto alla ipotetica non rispondenza del margine di tolleranza.
Invero non appare nel ricorso minimamente argomentata la rilevanza dell’applicazione del tasso di mora rispetto all’allegato superamento di un tasso soglia dell’usura diversamente strutturato.
Per converso il metodo in questa prospettiva seguito dalla corte territoriale resta immune da censura, perché conforme -quanto alla determinazione del tasso soglia -all’unico criterio in iure concretamente praticabile: non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, è necessario procedere sempre al calcolo separato della loro relativa incidenza; cosa che va fatta, per i primi, ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass. Sez. 1 n. 14214-22, Cass. Sez. 1 n. 7872-22, Cass. Sez. 1 n. 10250-21; e poi anche Cass. Sez. 2 n. 2798723).
IX. -Il ricorso è rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali che liquida in 7.800,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione