Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16610/2022 R.G. proposto da: la società RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, nonché COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA n. 105/2022 depositata il 20/01/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano, davanti al Tribunale di Teramo, opposizione avverso l’atto di precetto, che era stato ad essi notificato dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a. (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e con il quale era stato ad essi intimato il pagamento della somma di € 149.895,95, in virtù di contratto di mutuo di credito fondiario del 16 dicembre 2005 (di originari euro 180 mila) e successivo atto del 19 aprile 2011 (di modifica delle pattuizioni con il quale il periodo di ammortamento era stato prorogato da 180 a 240 rate mensili e la scadenza del mutuo era stato differito al 31 dicembre 2025).
A fondamento della opposizione deducevano che, a garanzia del mutuo, era stata iscritta ipoteca su beni immobili intestati in comproprietà a COGNOME NOME NOME NOME, che avevano anche rilasciato personale garanzia fideiussoria per l’intero capitale finanziato, oltre interessi ed ogni altra obbligazione derivante dal finanziamento e la società aveva rilasciato due pagherò cambiari dell’importo complessivo di euro 149.808,26, con firme di avallo di COGNOME NOME NOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE.
Gli opponenti chiedevano: a) accertarsi l’avvenuto superamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE mutuante del T.E.G. pattuito con il contratto di mutuo fondiario, nonché con il successivo contratto di proroga del 19 aprile 2011, rispetto alla soglia c.d. di usura, di cui alla legge n. 108/1996, e, in caso di esito positivo dell’accertamento, dichiararsi la nullità della clausola relativa all’interesse pattuito nel citato contratto, in virtù del disposto di cui all’art. 1815 secondo comma c.c., con effetti ex tunc , nonché disporsi la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 e/o dell’art. 2041 c.c., dell’ammontare complessivo delle quote di interessi pagate; b) dichiararsi l’inesistenza del credito precettato dall’RAGIONE_SOCIALE di
credito convenuto, la piena vigenza del contratto di mutuo stante il venir meno delle condizioni per la sua risoluzione, ed il ricalcolo del piano di ammortamento con rate formate dalla sola quota capitale, con ricollocamento in coda delle mensilità maturatesi medio tempore ; c) accertarsi la violazione dei canoni di buona fede, lealtà e correttezza e di abuso della propria posizione dominante ad opera della Banca nell’ambito del rapporto di mutuo, con particolare riguardo alle garanzie restitutorie richieste in sede di proroga/rinegoziazione, e, quindi, condannarsi la medesima Banca al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; d) accertarsi l’avvenuta restituzione di oltre 1/5 del capitale dato a mutuo e, per l’effetto, in applicazione dell’art. 39 comma quinto del TUB, la liberazione dell’immobile ipotecato e/o la riduzione del valore dell’ipoteca concessa a garanzia.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, che: in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto degli opponenti alla ripetizione degli interessi usurari; nel merito, contestava l’usurarietà del contratto di mutuo, chiedendo l’integrale rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa anche mediante consulenza tecnico-contabile e sua integrazione, il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 98/2019:
– in parziale accoglimento dell’opposizione: a) dichiarava la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo e, per l’effetto, dichiarava che non erano dovuti interessi a qualsiasi titolo da parte della mutuataria in forza di detto contratto; b) disponeva la riduzione della somma, per cui era stata iscritta ipoteca volontaria, all’importo di euro 72.419,10, senza interessi, spese ed accessori e, per l’effetto, ordinava al Conservatore di eseguire la relativa formalità; c) dichiarava che la somma dovuta dalla parte mutuataria alla data di notificazione dell’atto di precetto opposto era pari ad euro 72.188,97; e, per l’effetto, riduceva l’intimazione di cui al suddetto atto sino a tale importo;
– rigettava ogni altra domanda ed eccezione e condannava parte opposta al pagamento delle spese processuali e delle spese di ctu.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, che contestava la sentenza impugnata e, chiedendo il rinnovo della ctu espletata in primo grado, articolava due motivi. Precisamente, parte appellante, con il primo motivo, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistere usura pattizia nel mutuo, prendendo a riferimento gli interessi moratori, comparandoli con il tasso soglia di quelli corrispettivi ed applicando sulla base di tali premesse la sanzione di gratuità del mutuo di cui all’art. 1815 secondo comma c.c. relativamente agli interessi corrispettivi; mentre con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, pur escludendo che l’ammortamento alla francese avesse dato luogo al fenomeno anatocistico, aveva decurtato egualmente il suo credito in totale adesione alle valutazioni del ctu (che lo aveva rideterminato anche ravvisando una violazione dell’art. 1283 c.c., essendo pervenuto ad individuare in alcune prospettazioni un tasso usurario in modo indimostrato ed erroneo, in quanto aveva conteggiato anche gli oneri una tantum versati al RAGIONE_SOCIALE onde ottenere la fideiussione).
Si costituivano gli originari attori, che: da un lato, chiedevano il rigetto dell’appello e della richiesta di rinnovazione della ctu e, dall’altro, proponevano appello incidentale, articolando due motivi. In particolare, gli appellanti incidentali:
con il primo motivo censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo, con effetti ex tunc ed aveva accertato che la somma indebitamente pagata a titolo di interessi era pari ad euro 43.949,31, ma non aveva verificato se, alla data di notifica del precetto da parte della banca, persistessero le condizioni di morosità della società mutuataria per dichiararla decaduta
dal beneficio del termine (art. 9 contratto) e, quindi, in definitiva, se la richiesta dell’intero capitale residuo (avanzata dalla banca nell’atto di precetto) fosse da ritenersi legittima. Al riguardo sostenevano che, al momento dell’atto di precetto, stante la nullità della clausola degli interessi con effetti ex nunc , non esisteva alcuna morosità da parte di essi mutuatari, che anzi avevano un credito nei confronti della banca di euro 27.255,82, ragion per cui chiedevano che quest’ultima fosse condannata ex art. 2033 c.c. alla restituzione di detto importo in loro favore (in accoglimento della domanda da essi formulata in sede di atto introduttivo) e sostenevano che il giudice di primo grado, in mancanza dei presupposti per dichiararli decaduti dal beneficio del termine, avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza del credito precettato;
– con il secondo motivo censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di risarcimento danni, da essi formulata in ragione della dedotta violazione da parte dell’istituto mutuante dei canoni generali di buona fede oggettiva, lealtà dei comportamenti e di correttezza, non essendo stata fornita prova dei danni asseritamente subiti né indicata la fonte del dedotto pregiudizio, inoltre i terzi datori di ipoteca non avrebbero neppure formulato richiesta risarcitoria per cui la pretesa doveva essere respinta per difetto dei presupposti di legge.
La corte territoriale – dichiarata con ordinanza 11 marzo 2020 inammissibile l’istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata – con sentenza n. 105/2022:
– da un lato, in accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione al precetto e le diverse domande ad essa connessa (di nullità delle clausole contrattuali, di accertamento del credito, di risarcimento danni, di ripetizione di indebito, di riduzione dell’ipoteca), formulate dagli originari opponenti;
dall’altro, respingeva l’appello incidentale, condannando gli originari opponenti al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito e ponendo a loro definitivo carico le spese relative alla espletata ctu.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso gli originari opponenti.
Ha resistito con controricorso la Banca.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte territoriale, nell’impugnata sentenza, rovesciando la sentenza del giudice di primo grado, dopo aver richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19597/2020, ha rigettato l’opposizione al precetto, originariamente formulata dagli odierni ricorrenti, così argomentando: a) gli interessi moratori soggiacciono alla normativa antiusura e, in caso di loro accertata usurarietà, devono essere corrisposti nella misura di quelli dei corrispettivi, in quanto l’eventuale pattuizione di interessi moratori usurari non si comunica anche agli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale; b) al fine di verificare l’usurarietà dei tassi moratori, secondo la normativa all’epoca vigente, il tasso soglia di mora per i contratti conclusi tra il 1 aprile 2003 ed il 30 giugno 2011 si determina sommando al TEG medio il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del 50%; c) calando tali criteri alla fattispecie esaminata, il tasso degli interessi di mora, fissato in contratto, risulta inferiore alla soglia usuraria normativamente prevista; d) per tale ragione, l’eccepita
usurarietà delle pattuizioni contrattuali è infondata ed ogni domanda formulata dagli opponenti deve essere respinta.
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME articolano in ricorso due motivi.
2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: <>.
Si duole che la corte territoriale non ha rilevato che la Banca in sede di atto di appello (che trascrive dalla pagina 8 alla pagina 19) non aveva impugnato la statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado (di cui trascrive le pagine 13 e 14), di usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi e la conseguente statuizione sulla nullità della relativa clausola e sulla non debenza degli interessi a qualsiasi titolo.
Sottolinea che l’atto di appello della Banca aveva censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui il giudice, muovendo dall’usurarietà degli interessi moratori, come accertata dal ctu, aveva applicato la disposizione di cui all’art. 1815 comma secondo c.c. anche agli interessi corrispettivi, nonché nella parte in cui lo stesso, pur escludendo l’anatocismo, aveva ugualmente decurtato il suo credito.
Osserva che nella specie è intervenuta acquiescenza parziale, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione sull’usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi (indubbiamente autonoma rispetto a quella relativa agli interessi moratori) e che tale questione, in quanto attinente alla regolarità del processo, quand’anche non fosse stata da essa eccepita (cosa che comunque era avvenuto in sede di comparsa di costituzione in appello, pp. 5-6 e p. 9, ma anche in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, alle pagine 2 e 3) avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla corte di merito e può esserlo anche in sede di legittimità (come affermato da Cass. n. 5133/2019 e n. 15950/2000).
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia: <>.
Sostiene che, nel caso di specie, il fatto decisivo per il giudizio, omesso dal giudice d’appello, è l’usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi, per superamento del tasso soglia determinato dalla Banca d’Italia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale, vigente nel lasso temporale in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento datato 16.12.2005 e nel lasso temporale in cui è stato stipulato il contratto di proroga della durata del finanziamento datato 19.04.2011, oggetto di accertamento da parte del c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado (come si desume: dalle
pagine 35-36 e 41-42 della relazione, che trascrive; dalla pagina 14 della relazione integrativa, che pure trascrive; nonché dalla stessa sentenza impugnata che, nel ripercorrere le risultanze della c.t.u., non riporta quelle relative alla usurarietà del TEG riferito agli interessi corrispettivi).
Sottolinea che l’usurarietà del TEG riferito agli interessi corrispettivi è statuizione dirimente rispetto ad ogni altra questione ed aveva formato oggetto di discussione fra le parti (come risulta: dalle pagine 5-8 della sua comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale; dalle pagine 2-3 della comparsa conclusionale nel giudizio di appello; dalle pagine 2-4 della memoria di replica, passi tutti che riporta); mentre la Banca appellante, nei corrispondenti atti difensivi (atto di appello, pp. 15-17; comparsa conclusionale, pp. 9-11; memoria di replica, pp. 4-5), aveva contestato soltanto le modalità di rilevazione degli interessi corrispettivi, da parte del c.t.u., al fine di ottenerne la rinnovazione.
Il motivo secondo – che, secondo il principio della ragione più ‘liquida’, viene trattato per primo – è fondato.
3.1. Occorre preliminarmente ribadire che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni.
Invero, gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell’adempimento; e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art. 1224 c.c.).
Gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario. Essi sono regolati dall’art. 1282 c.c., nonché, per il contratto di mutuo, dall’art. 1815 c.c. Sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione. Gli interessi corrispettivi (dovuti come corrispettivo della liquidità ed
esigibilità del credito) si tramutano in interessi moratori nel momento in cui intervenga la mora (art. 1224 comma primo c.c.).
In definitiva, gli interessi moratori sono correlati all’inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell’ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto; mentre gli interessi corrispettivi sono correlati al costo del denaro mutuato ed hanno decorrenza immediata.
3.2. Ciò posto, ormai da un decennio le Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 8053/2014) hanno precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione , applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite è stato precisato (cfr. Cass. n. 18328/2019, in motivazione) che il ‘fatto storico’ di cui al menzionato articolo è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del ‘fatto processuale’, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell’art. 4 dell’art 360 c.p.c.
In tale prospettiva ermeneutica è stato ulteriormente precisato (Cass. n. 12387/2020) che la c.t.u. – essendo un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) -costituisce l’elemento istruttorio (il dato secondo la citata Cass., S.U., n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il ‘fatto storico’, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente.
In definitiva, se non può ricondursi di per sé alla nozione di ‘fatto storico’ la consulenza tecnica d’ufficio in quanto tale, può indubbiamente ricondursi a tale nozione il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente: ed in tal senso può ritenersi, nella sostanza, formulato il relativo motivo di ricorso.
Occorre quindi ribadire il principio (affermato di recente da Cass. n. 14599/2021, che richiama Cass. n. 13770/2018, n. 18598/2020; n. 13399/2018 e n. 13922/2016, nonché da Cass. n. 18598/2020) secondo cui <>.
3.3. Nel caso di specie, il fatto decisivo per il giudizio, il cui esame è stato omesso dal Giudice del gravame, è stato adeguatamente identificato dagli odierni ricorrenti nell’usurarietà del TEG relativo anche o di per sé stessi ai soli interessi corrispettivi, per superamento del tasso soglia (determinato dalla Banca d’Italia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale, vigente nel lasso temporale in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento datato 16.12.2005 e nel lasso temporale in cui è stato stipulato il contratto di proroga della durata del finanziamento, datato 19.04.2011).
Tale fatto, stando agli stralci della relativa relazione riportati in ricorso, è stato oggetto di accertamento da parte del c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado e di valutazione nella sentenza di primo grado; ma, benché abbia formato oggetto di discussione tra le parti, non ha formato oggetto di esame nella sentenza impugnata. Né può dirsi che, anche solo per implicito, il giudice di seconde cure abbia affrontato la questione, nonostante la sua centralità; e non potendo estendersi alcuna delle ragioni della decisione, incentrata sulla ontologica distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, a tale passaggio, dotato di intrinseca autonomia.
Parte ricorrente, nell’illustrazione del motivo, non si è limitata a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della c.t.u., ma ha correttamente evidenziato l’accertata usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi quale ‘fatto storico’ il cui esame è stato omesso
dalla corte di merito e che, se considerato, avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella adottata, in quanto la usurarietà degli interessi corrispettivi previsti da un contratto di mutuo determina la nullità della relativa previsione contrattuale ai sensi dell’art. 1815 secondo comma c.c. (e, quindi, la non debenza degli interessi).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui non ha esaminato l’usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi, quale ‘fatto storico’ accertato dal c.t.u.: risultando, appunto, tale disamina la ragione pregiudiziale rispetto all’acquiescenza (peraltro, di ardua configurabilità) ad un capo della sentenza che si deduce come carente sul punto dell’usurarietà degli interessi corrispettivi; resta, beninteso, impregiudicato l’esito del puntuale approfondito esame dell’effettività e dell’ampiezza delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, lette dagli odierni ricorrenti nel senso suddetto e che non può essere qui verificato, essendone l’esame istituzionalmente riservato al giudice del merito.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbito il primo motivo, s’impone la cassazione in relazione al motivo secondo, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame dell’impugnazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbito il primo motivo:
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024, nella camera di consiglio