Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11152/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in PALMA COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 6789/2020 depositata il 19/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 20.04.2016, la sig.ra NOME COGNOME conveniva in giudizio, avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, la Prestitalia S.p.A. per accertare e dichiarare la natura usuraria del finanziamento sottoscritto dall’attrice in data 08.05.2009 e per l’effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell’attore degli interessi corrisposti ammontanti ad € 2.864,42, oltre interessi legali dal mese di giugno 2014, data di estinzione anticipata del finanziamento.
Con atto del 30.09.2016 si costituiva in giudizio la Prestitalia S.p.A. la quale concludeva per il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Napoli emetteva la sentenza n. 36139/2016, con la quale veniva accolta la domanda della sig.ra COGNOME NOME e, per l’effetto, veniva condannata la convenuta Prestitalia S.p.A. al pagamento, in favore dell’istante, della somma di € 2.864,42, oltre interessi legali dal 01.06.2014, data di estinzione anticipata.
Avverso la richiamata sentenza, con atto notificato in data 09.05.2017, la Prestitalia S.p.a. proponeva appello avanti al Tribunale, il quale con sentenza nr 6789/2020 confermava l’impugnata decisione.
Rilevava infatti che nel caso di specie il tasso di interesse del rapporto, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all’erogazioni del credito, inclusi i costi per la polizza assicurativa e la mediazione, era pari al 14,97% e quindi superiore al tasso soglia previsto dal decreto ministeriale relativo alla data di stipula del contratto fissato al 13,45%.
Osservava che nel caso in esame vi era la contestualità fra la spese di assicurazione e l’erogazione del credito sicchè doveva presumersi che il predetto costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
Né era stata data alcuna concreta allegazione o fornita alcuna prova del contrario.
Sottolineava che la correlazione e la correspettibilità di tali spese all’erogazione del credito risultava evidente perché l’assicurazione era richiamata nel contratto di finanziamento al fine di porre a carico del mutuatario l’onere del pagamento dei premi.
Rilevava poi che nella specie assumeva valenza significativa il fatto che il contratto di finanziamento aveva previsto espressamente la detrazione dal totale dovuto al mutuatario del costo delle polizze assicurative ed il pagamento del premio di dette polizze in un’unica soluzione.
Prestitalia RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo di ricorso la Prestitalia S.p.A. si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54 del DPR 180/1950 ex art 360 primo comma nr 3 c.p.c., in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644 c.p., per non aver la Corte di appello ritenuto che si trattava di assicurazione volontariamente imposta dal creditore, la cui inclusione nel Teg era effettivamente prevista dalle Istruzione della Banca d’Italia al tempo vigente al momento della stipula del 8.5.2009
RAGIONE_SOCIALE pertanto, critica la sentenza del Tribunale in quanto il Giudice di appello avrebbe basato il proprio convincimento su una circostanza errata e cioè l’obbligatorietà della polizza collegata al finanziamento.
Con un secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644 c.p., per aver per aver effettuato il Giudice di secondo grado, un confronto ‘disomogeneo’ al fine della verifica dell’usurarietà del contratto di finanziamento.
Con il terzo motivo di ricorso la Prestitalia RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644 c.p., in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., per aver il Tribunale riconosciuto l’usura malgrado la mancanza della prova fornita dall’attore del costo medio delle polizze assicurative obbligatoria ex Lege’.
I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono infondati.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio).
Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 c.p., comma 4 – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui
costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori)
La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.
E’ stato infatti accertato che dal contratto di finanziamento il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese assicurative, era pari al 14,97%, dunque superiore a quello soglia del periodo della pattuizione contrattuale (maggio 2009), stabilito nella misura del 13,45%, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all’art. 1815,2 comma, cod. civ.;
Il TAEG, infatti, rappresenta l’indice rilevatore dell’usura rispettando la previsione di cui all’art. 644 c.p. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui ‘ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che supera-no il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’.
Quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito
(ad ecce-zione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza.
Con riguardo al terzo motivo se ne deve rilevare l’inammissibilità.
Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (” (Cass. 6774/2022, ed, in termini, tra le altre, v. Cass. Sez. Un. n. 20867/2020, Cass. n. 4699/2018, Cass. n. 2434/2016, Cass., Sez. Un., n. 11892/2016, Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 26965/2007).
Del tutto destituita di fondamento è la denuncia di violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che si configura solo ove il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – e non anche ove si contesti, come fa il ricorrente, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendo che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 16598/2016; Cass. 26366/2017, 13395/2018, 26769/2018, 1634/2020, 17313/2020, 11362/2024).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate in complessivi € 2000,00 oltre 200,00 per esborsi e accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma 29.05.2025