Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 32077 anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al controricorso, domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ;
controricorrente
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1275/2020 pubblicata in data 17/03/2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. COGNOME NOME conveniva dinanzi al giudice di pace di Torino RAGIONE_SOCIALE deducendo: i) di aver concluso un contratto di finanziamento per l’importo di € 4.451,28, con pagamento di n. 60 rate mensili da corrispondersi mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio; ii) di aver estinto il finanziamento anticipatamente dopo il pagamento di 4 rate con un conteggio estintivo comprendente spese, interessi e commissioni; iii) che la mancata restituzione di commissioni e spese relativamente al periodo di ammortamento non goduto aveva determinato il superamento del tasso soglia di usura dovendo essere compreso nel TEG ogni costo collegato all’erogazione del credito comprese le commissioni, le spese ed anche i costi per i premi assicurativi.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice di pace accoglieva la domanda attorea affermando la rilevanza ai fini del calcolo del tasso applicato di tutte le voci del carico economico applicate nel contesto dei rapporti di credito, con conseguente ricomprensione nel calcolo del tasso delle spese assicurative, stante il pacifico collegamento fra il contratto di finanziamento e quello assicurativo.
Ad avviso del giudice di prime cure il controllo di legalità, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. deve avere ad oggetto il tasso effettivo globale determinato con remunerazioni, commissioni e spese che, nel caso di specie, ha subito una significativa variazione per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello RAGIONE_SOCIALE, mentre, il signor COGNOME, resisteva al gravame.
Il Tribunale in sede di appello confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva correttamente ritenuto che il costo della polizza strettamente collegata al contratto di finanziamento dovesse
essere conteggiato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
In particolare, ad avviso del Tribunale in sede di appello, a fronte del testo inequivocabile dell’art. 644 c.p. , non può darsi rilievo per la valutazione del profilo di usura oggettiva alle istruzioni della Banca d’Italia che , nella versione applicabile ratione temporis , prevedevano la esclusione ai fini del conteggio del TEG delle spese assicurative.
Tale soluzione è suffragata, ad avviso del Tribunale, dall’orientamento di questa Corte secondo cui la normativa recata dalle istruzioni di Banca d’Italia antecedenti a quelle del luglio 2009, nonché dai D.M. recanti tassi soglia determinati in base a dette istruzioni ‘appare contrastare con il principio della onnicompren sività fissato dall’art. 644, comma 3, c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile’. Tale disposizione riveste ‘centralità sistematica’ , per cui tutte le altre disposizioni che regolano la materia dell’usura, dovranno a detta norma uniformarsi e raccordarsi (Cass. 5160/2018).
Ciò posto, il Tribunale concordava con il giudice appellato in ordine alla rilevanza ai fini del calcolo del TEG e del TAEG delle vicende successive alla stipula del finanziamento, ancorché derivanti da un atto di volontà del debitore, purché già preventivate nell’assetto negoziale voluto dai contraenti.
Al riguardo, la CTU evidenziava l ‘ usurarietà originaria del tasso, considerato che il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, venissero applicate condizioni usurarie mediante il trattenimento integrale di ogni commissione e spesa applicata indipendentemente dalla durata del finanziamento.
Infine, il Tribunale respingeva la eccezione di carenza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla domanda di rimborso dei premi assicurativi, avendo COGNOME inserito tali costi nel finanziamento.
3. La sentenza, non notificata, veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE con ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui il signor COGNOME NOME resisteva con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. de ll’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., dell’art. 2 della legge 7/3/1996 n. 108, nonché dell’art. 1 della legge n. 24/2001.
In particolare, il giudice sarebbe caduto in errore operando il calcolo del TEG in maniera difforme dalla Legge n. 108/1996 e dai provvedimenti attuativi che prevedono di eseguire il conteggio del tasso, tenuto conto della durata pattuita dal prestito a prescindere dal fatto che il cliente abbia diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento. A riguardo la ricorrente richiama pronunce della Cassazione e dell’Arbitro bancario finanziario in tema di usura sopravvenuta, nonché l’art. 1, primo comma della legge 28/2/2001 n. 24 secondo cui ‘Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente un tasso usurario, laddove la nullità parziale della clausola contrattuale relativa agli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sancendone la ripetibilità, escludeva in radice un’ipotesi di usura.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 2033 c.c. nonché nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 81 c.p.c..
In sintesi, la ricorrente contesta la decisione che ha respinto
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla domanda di rimborso del costo assicurativo. In particolare, il premio sarebbe stato incassato dalla società assicuratrice, per cui l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. sarebbe esercitabile esclusivamente nei confronti del soggetto che ha ricevuto la somma non dovuta.
Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1896 c.c.
Al riguardo, il Tribunale non avrebbe applicato la norma di cui all’art. 1896 c.c. che esclude la ripetibilità del premio assicurativo non maturato.
5. – I l ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
5.1. La prima censura contesta la decisione del Tribunale di Torino che ha affermato la sussistenza di un’ipotesi di usura originaria , nel caso di estinzione anticipata di mutuo dopo il pagamento della quarta rata, nella ipotesi in cui ha ritenuto che il costo della polizza strettamente collegata al contratto di finanziamento dovesse essere conteggiato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Al riguardo il Tribunale di Torino così motiva: « Si ritengono, infatti, rilevanti, ai fini del calcolo del TEG e del TAEG, anche vicende successive alla stipula del contratto, ancorché derivanti da un atto di volontà del debitore, purché già preventivate nell’assetto negoziale voluto dai contraenti, non apparendo tale assunto in contrasto con quanto riportato nella sentenza a S.U. Cassazione civile, 19/10/2017 n. 24675. Tale pronuncia ha statuito come non si possa dare rilevanza a vicende successive al sorgere del vincolo contrattuale per verificare e ritenere integrata un’ipotesi di nullità che, quale patologia del contratto, attiene a una forma di invalidità di tipo congenito, ovvero genetico concernente la causa originaria del contratto. Da tale
principio non può però dedursi che l’estinzione anticipata del contratto non possa incidere sulla verifica del tasso in concreto applicato, posto che l’usura di cui al contratto di finanziamento in oggetto deve ritenersi quale usura originaria, in quanto già prevista nell’assetto negoziale predisposto in allora fra i contraenti, la cui disciplina prevedeva e consentiva che, in ipotesi di estinzione anticipata (ammessa e prevista dallo stesso contratto), venissero applicate condizioni usurarie, già insite nell’assetto negoziale predisposto in allora fra i contraenti. Dalla CTU si evince, infatti, come il contratto di finanziamento in oggetto fosse usurario sin dall’origine, prevedendo che, in ipotesi di estinzione anticipata, venissero applicate condizioni usurarie, mediante il trattenimento integrale di ogni commissione e spesa, che veniva addebitata indipendentemente dalla durata del finanziamento (cfr. in questo senso Tribunale di Belluno n. 20.12.2019 n. 543). Il CTU ha, infatti, verificato che il tasso interno di rendimento dell’intera operazione finanziaria, che riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita, calcolato tenendo conto di tutte le competenze applicate e applicabili, nel caso verificatosi di estinzione anticipata del contratto dopo sole quattro mensilità, è usurario, e l’intermediario finanziario era consapevole, già al momento della stipulazione, sia della possibilità che il soggetto finanziato esercitasse il diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento, sia che le previsioni contrattuali avrebbero comportato in tal caso un aumento del tasso di interesse al momento dell’estinzione, con possibilità di superamento del tasso soglia, possibilità divenuta concreta nel caso in esame ».
Il motivo è fondato.
Come detto ad avviso del Tribunale ci si trova al cospetto di una situazione di usura pattuita (e non sopravvenuta), atteso che il contratto tra mutuante e mutuatario aveva previsto la mancata riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata,
così provocando l’inevitabile conseguenza che il TEG realmente applicato fosse ben superiore a quello risultante dal contratto. In altre parole, l’istituto finanziatore, in virtù di una clausola contrattuale (quella prevista alla lettera g del contratto), poteva non procedere al rimborso delle commissioni maturate, sicché il TEG effettivamente applicato risultava ben superiore rispetto a quello contrattualmente indicato.
Questa ricostruzione, tuttavia, è errata.
Da un lato, infatti, occorre rimarcare che, al momento della sottoscrizione del contratto, la sua anticipata estinzione rappresenta un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica « vita » del contratto stesso, dal momento che il mutuante, all’atto della sottoscrizione, non può essere a conoscenza dell’effettivo verificarsi dell’anticipata estinzione, né del momento in cui la stessa, eventualmente, si verificherà e, pertanto, il calcolo del TEG indicato in contratto non può che prendere come riferimento unicamente la durata pattuita del contratto come indicato dalle parti.
Al riguardo è da osservarsi come non risulti corretto eseguire il calcolo del Teg ai fini dell’usura difformemente da quanto stabilito dalla legge 108/1996, né discostarsi dalle istruzioni di Banca d’Italia che prevedono di eseguire il conteggio del tasso tenuto conto della durata complessiva pattuita del prestito, senza considerare la circostanza che il cliente abbia diritto ad estinguere anticipatamente il contratto stesso. Tant’è che, per tale ragione, neppure la commissione di estinzione anticipata rileva nei costi da conteggiare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia (Cass. 7 marzo 2022, n. 7352).
In sintesi, dall’estinzione anticipata del mutuo non può derivare l’applicazione di un tasso annuo, al momento dell’estinzione, superiore al tasso soglia a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate e pagate con premio unico anticipato, atteso che la valutazione del Teg va fatta con riferimento al momento della
pattuizione del mutuo, non rilevando le vicende successive ed eventuali, come l’estinzione anticipata del mutuo medesimo. Altra cosa è se e in che misura dette commissioni debbano essere eventualmente restituite, tenuto conto che, in concreto, la clausola di cui al l’art. 3 del contratto, che avrebbe precluso al resistente di ottenere il rimborso delle commissioni predette, è stata espressamente ritenuta dal tribunale nulla per contrasto con l’art. 125 T.U.B, così già scongiurandosi, praticamente, quell’effetto negativo ipotizzato dal resistente.
Occorre, difatti, richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass, SSUU. N. 24675/2017), secondo cui non è rilevante la cosiddetta usura sopravvenuta essendo priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore alla data di pattuizione alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla legge n.108/1996, superi, tuttavia, tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi.
5.2. I restanti motivi di censura aventi ad oggetto la legittimazione passiva e alla debenza in ordine alla domanda di restituzione del premio assicurativo restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di censura con il quale si esclude la ripetibilità dei costi assicurativi pattuiti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
In conclusione, il ricorso va accolto con rinvio al tribunale di Torino in diversa composizione anche riguardo alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,