Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22871/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 145/2021 depositata il 05/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Trapani, pronunziando sulle domande di NOME COGNOME e NOME COGNOME dirette alla declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato in data 31.1.2003
con RAGIONE_SOCIALE, alla rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti e alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all’istituto di credito nonché su quella riconvenzionale della banca di condanna dei correntisti al pagamento del saldo passivo di conto corrente, ha parzialmente accolto la domanda degli attori rideterminando in una minor somma il saldo passivo del conto, in particolare accertando, per quanto qui ancora interessa, il superamento del tasso soglia usura a far data dalla stipula (in data 24.1.2006) del contratto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa. Rigettate analoghe domande proposte da NOME COGNOME in relazione ad altro contratto di conto corrente nonché la domanda di risarcimento del danno avanzata da entrambi gli attori, ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio.
2.Avverso tale sentenza entrambe le parti hanno proposto impugnazione relativamente all’accertamento della denunciata usurarietà delle pattuizioni negoziali.
Il punto controverso tra le parti era costituito dalla rilevanza della commissione di massimo scoperto nell’accertamento della natura usuraria del carico economico correlato all’erogazione del credito sino alla data di entrata in vigore della L. n. 2/2009, rilevanza affermata dai correntisti e negata dalla banca.
La Corte d’Appello di Palermo, in applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 16303 del 20.6.2018) nel comporre il contrasto proprio in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nel computo del carico economico da raffrontare al tasso soglia di periodo, si è avvalsa della consulenza tecnica esperita in primo grado in quanto in una delle ipotesi di verifica sviluppate si era uniformata alle modalità di comparazione (tra condizioni convenute nel singolo rapporto e soglie di legge) indicate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2.12.2005, richiamate dalle Sezioni Unite a riscontro dell’argomentazione decisoria, ed era approdata alla conclusione che se
andavano esclusi profili di usurarietà della pattuizione iniziale (contratto del 31.1.2003) andava rilevato il superamento delle soglia di legge nelle convenzioni modificative intervenute il 24.1.2006 e il 24.11.2008.
Con il che ha ravvisato l’usurarietà genetica del regolamento pattizio a far data dal 24.1.2006, poiché in un contratto di durata quale il conto corrente di corrispondenza non poteva non riconoscersi valore di pattuizioni iniziale alle modifiche tempo per tempo intervenute a disciplinare su diverse basi il rapporto tra le parti. Pertanto, in applicazione dell’art. 1815 c.c., ha escluso per il periodo 2006 -2011 gli interessi debitori e le altre remunerazioni e rideterminato il saldo passivo del c/c in € 8.978,93; ha condannato in solido gli appellanti principali al corrispondente pagamento in favore della banca, compensando interamente le spese di lite tenuto conto che saldo finale di conto era stato ridefinito con modestissima variazione rispetto a quello indicato dal Tribunale, osservando, altresì, che già in primo grado la parziale reciproca soccombenza aveva correttamente indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite.
3. – Contro la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE socio unico quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE -(che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato RAGIONE_SOCIALE, in cui è confluito il credito oggetto del giudizio), affidandolo a quattro motivi di cassazione. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 132 e 118 disp att. c.p.c. perché la Corte -dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato il criterio di determinazione del TEG da tenere in considerazione per la verifica del superamento dei tassi soglia e aver correttamente fatto proprie le conclusioni delle Sezioni Unite -avrebbe poi fatto poi cattiva
applicazione dei principi richiamati avendo fatto riferimento per la rideterminazione del saldo di c/c alla CTU di primo grado, che aveva individuato la violazione dei tassi soglia inserendo nel TEG la c.m.s. laddove ben diverso era stato l’esito della CTU svolta in grado di appello che, sulla base della nuova e corretta formulazione del mandato, aveva escluso i superamenti dei tassi in costanza dei contratti di conto corrente e di affidamento. Perciò la decisione rientrerebbe nelle ipotesi di ” contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili “, e di ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ” che la rendono sanzionabile in Cassazione.
1.1. – Il motivo è manifestamente infondato in quanto come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce) « il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione) » e che « in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità », mentre la ricorrente formula la censura del tutto irritualmente attraverso la comparazione con le risultanze processuali, in particolare con le CTU svolte, laddove la CTU costituisce atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi di prova ovvero, come nella specie, fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente); sicché il motivo rappresenta in effetti una pretesa inammissibile di riproporre in questa sede di legittimità aspetti della valutazione di merito che il giudice di secondo grado ha
compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo del CTU.
2. – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. con riferimento agli artt. 1815 c.c., e alla l. n. 108/96, perché la Corte di merito aveva ritenuto che vi fosse stato il superamento delle soglie di legge nelle convenzioni modificative intervenute il 24.1.2006 e il 24.11.2008 e dichiarato che il saldo del conto corrente ammontava ad euro € 8.978,93 a debito del correntista, richiamando la consulenza svolta in rimo grado svolta sulla base del mandato affidato dal Tribunale che prevedeva di tenere conto nella determinazione del TEG di tutte le commissioni, e che, applicando una formula che prevedeva la sommatoria del tasso di interesse e della c.m.s., era pervenuta a conclusioni errate circa il superamento dei tassi soglia giacché in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite, che la Corte di merito aveva fatto proprie. Mentre la CTU svolta in appello aveva accertato che « nel periodo dal 31 gennaio 2003 al 4 marzo 2011, il tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto dall’istituto di credito, determinato secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civ., con ordinanza n. 1464 del 18 gennaio 2019, ha superato le soglie consentite dalla legge in materia di usura del 2° trimestre 2007, nonché dal 3° trimestre 2010 al 1° trimestre 2011» , e che « il saldo del conto corrente oggetto del giudizio, rideterminato senza nessuna capitalizzazione degli interessi, tassi convenzionali-soglia, senza c.m.s. fino al 23/01/2006 e spese, in considerazione delle competenze 15 rettificate, al 4 marzo 2011, risulta a debito dei correntisti per € 15.848,65» .
3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte di Appello facendo applicazione dei criteri adottati dal CTU di primo grado, e determinando il saldo con pretermissione degli
interessi sulla base di una asserita usurarietà genetica accertata dal tecnico sulla base di un criterio di determinazione del TEG del tutto errato e del quale era stata richiesta la rivisitazione con i motivo d’appello incidentale (esposti in ricorso), aveva omesso l’esame di un fatto decisivo e sul quale le parti, in primo e secondo grado avevano dibattuto, ovvero quello che, procedendo alla corretta applicazione delle formule finanziarie per la determinazione del TEG applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, con separata comparazione della CMS applicata con quella c.d. soglia, sarebbe rimasta confermata l’assenza di usura genetica con conseguente inapplicabilità della sanzione stabilita dall’art. 1815 c.c. del quale invece la Corte ha fatto utilizzo, come risultante dalla CTU svolta in secondo grado.
In altre parole la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il risultato dalla CTU svolta in secondo grado sulla scorta delle formule finanziarie indicate nelle istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia e avvalorate dalle Sezioni Unite, da cui era esitato un accertamento di esclusione del superamento dei TEGM se non in alcuni trimestri peraltro non coincidenti con la stipula dei nuovi contratti in affidamento, fatto che doveva essere rilevato con esito decisivo diverso come evidenziato negli atti difensivi della RAGIONE_SOCIALE convenuta/appellata.
4.- I due motivi che precedono possono essere esaminati insieme in quanto connessi per avere ad oggetto la stessa questione sebbene declinata nel secondo motivo come violazione di legge e nel terzo come vizio motivazionale. Quest’ultimo (ammissibile poiché non si tratta nella specie di una pronuncia c.d. doppia conforme dal momento che il giudice di secondo grado ha rideterminato il saldo accertato in primo grado) va accolto con assorbimento del secondo.
Invero risulta dagli atti (v. atto d’appello e comparsa conclusionale d’appello): a) che la Corte di merito, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalla banca nella comparsa di risposta con appello incidentale, aveva disposto il richiamo del CTU affinché lo stesso
procedesse alla verifica del rispetto dei tassi soglia, effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata, rispettivamente, con il tasso soglia e con la ‘CMS soglia’; b) che il CTU aveva rideterminato il saldo passivo del c/c in questione in 15.848,65 euro, importo nettamente superiore al saldo passivo accertato nel giudizio di primo grado e pari ad 8.993,5, euro, fatto di cui la Corte di merito effettivamente non ha tenuto alcun conto, neppure menzionando né il richiamo del CTU in secondo grado e il nuovo incarico, né l’esito di detto richiamo ovvero il fatto del diverso risultato dell’indagine anche a proposito della determinazione del saldo passivo del conto, che evidentemente ha valore decisivo.
– L’accoglimento del terzo motivo che conduce alla cassazione della pronuncia impugnata con rinvio alla Corte di merito assorbe l’interesse all’esame del quarto motivo che denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 92 c.p.c. perché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunziarsi sul terzo motivo di appello riguardante le spese del giudizio di primo grado che, accogliendo l’appello e modificando la soccombenza di primo grado, avrebbe dovuto porre a carico degli attori.
6. – In conclusione va accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbiti il secondo e quarto. Ne consegue la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME