Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1226 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 10418 del ruolo generale dell’anno 20 18, proposto
da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE Banco RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
per la cassazione, ex art. 348ter , comma 3, c.p.c., della sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 16 maggio 2017, confermata con ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 -bis c.p.c. della Corte d’appello di Milano depositata in data 1 febbraio 2018 ;
Oggetto: Banca- Contratto di mutuo- Interessi corrispettivi e moratori- Verifica del tasso soglia.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME stipulò con la Banca popolare di Milano un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca e che il tasso annuo nominale pattuito era del 5,700% su base annua (rideterminato mensilmente in misura pari a 1,30 punti in più della media aritmetica dei tassi giornalieri Euribor tre mesi), mentre il tasso di mora era pattuito in misura pari al TAN maggiorato di un punto percentuale;
in esito allo svolgimento di una perizia, dalla quale emergeva la natura usuraria dei tassi applicati, l’erroneità dell’indicazione dell’indice sintetico di costo, in realtà inferiore a quello reale, e un fenomeno di anatocismo quanto al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, NOME COGNOME propose domanda di accertamento della parziale nullità del contratto e chiese la condanna della banca a restituirgli quanto percepito, escluso il solo capitale mutuato, oltre imposte e tasse, compensando l’importo così determinato col residuo credito maturato o, in subordine, a restituirgli la somma pari alla differenza tra gli interessi composti e quelli semplici al tasso legale o, in ulteriore subordine, a restituirgli la differenza fra gli interessi applicati e quelli ricalcolati al tasso minimo dei BOT oltre interessi, mediante compensazione col solo capitale mutuato, oltre imposte e tasse, previa rideterminazione delle rate di ammortamento a scadere nella misura attuale al momento di esecuzione del calcolo;
il Tribunale di Milano ha rigettato le domande;
-a sostegno della decisione, ha osservato che il TAEG, in considerazione della sua finalità informativa, non è oggetto di pattuizione delle parti, ma è modalità di espressione del costo complessivo del finanziamento, alla luce delle condizioni economiche pattuite; di modo che l’errata indicazione di esso non altera il
consenso negoziale del consumatore. In questa prospettiva, il danno risarcibile sarebbe ricollegato all’erroneo convincimento che il costo di quanto pattuito sarebbe stato inferiore a quello realmente sopportato e implicherebbe la prova che il mutuatario, se avesse saputo sin dall’origine il costo reale, avrebb e stipulato un altro contratto; prova che, nel caso in esame, non era stata fornita;
il Tribunale ha poi escluso la possibilità di verificare l’usurarietà degli interessi moratori, posto che il T.e.g.m., in base al quale è stato determinato il tasso soglia, è stato fissato in base a rilevazioni statistiche condotte con esclusivo riferimento agli interessi corrispettivi:
il Tribunale ha infine ritenuto che il meccanismo di ammortamento cd. alla francese, lungi dal configurare una previsione contrattuale di sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, si limita a disciplinare l’applicabilità degli interessi moratori in conformità alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la quale appunto pretende che questa modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti;
contro questa sentenza , in esito a ordinanza d’inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.
Considerato che:
il ricorso per cassazione risulta indirizzato per la notificazione, e poi notificato, agli indirizzi pec degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-risulta, tuttavia, dall’intestazione dell’ordinanza della Corte d’appello che la banca si era domiciliata in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
la notificazione risulta per conseguenza nulla e va rinnovata.
Per questi motivi
la Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, assegna termine di 90 giorni dalla comunicazione per rinnovare la notificazione e rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.