Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28801 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1408/2021 proposto da:
COGNOME NOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in, persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2751/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 10/07/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE, e il suo amministratore, NOME COGNOME, convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’usura dei tassi applicati nel contratto di leasing sottoscritto dalle parti e la AVV_NOTAIOeguente gratuità ovvero non debenza degli interessi; in memoria introducevano l’eccezione di indeterminatezza dei tassi e chiedevano il ricalcolo del tasso in applicazione dell’articolo 117 TUB, con determinazione del nuovo piano di ammortamento.
Il tribunale adito rigettava le domande.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2751/2020 qui impugnata, confermava il rigetto delle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e dal suo amministratore. La sentenza impugnata ricostruisce (ben più chiaramente dei ricorrenti) le domande da questi proposte e i vari momenti processuali nei quali le stesse sono state articolate:
preliminarmente chiarisce che il contratto, stipulato nel 2012, ha avuto regolare esecuzione e che quindi nessun interesse di mora sia mai stato chiesto dalla società di leasing né tanto meno alla stessa corrisposto;
ugualmente, chiarisce che non è mai stato contestato – fino alla proposizione dell’atto d’appello – che gli interessi corrispettivi pattuiti, al momento della conclusione del contratto, fossero del tutto conformi alle prescrizioni in materia di usura;
rileva che anche le questioni relative all’incidenza sul tasso degli interessi corrispettivi degli oneri assicurativi e del deposito infruttifero sono state sollevate solo in appello e quindi le ritiene inammissibili;
così delimitato il campo di indagine, prende in AVV_NOTAIOiderazione la domanda di restituzione di quanto versato a titolo di interessi
corrispettivi, ma solo in relazione alle censure tempestivamente proposte, che denunciavano esclusivamente che la loro illiceità deriverebbe dalla illiceità degli interessi di mora;
così circoscritto l’ambito della domanda esaminabile, la Corte d’appello la rigetta, affermando che l’eventuale nullità della clausola negoziale relativa agli interessi di mora non potrebbe in nessun modo comportare che l’utilizzatore non sia tenuto al pagamento di alcunché, neppure a titolo di interessi corrispettivi, con AVV_NOTAIOeguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi percepiti a titolo di corrispettivo: quindi scinde la sorte degli interessi moratori, eventualmente usurari, dalla sorte degli interessi corrispettivi;
chiarisce peraltro che, nel caso di specie, la pattuizione relativa agli interessi di mora non poteva comunque ritenersi in sé nulla, perché contenente la cosiddetta clausola di salvaguardia, che trasforma il divieto legale di produrre interessi usurari nell’oggetto una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, AVV_NOTAIOistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima AVV_NOTAIOentita dalla legge, come chiarito da questa Corte con sentenza n.26286 del 2019;
la sentenza impugnata rigetta anche le altre censure dell’appellante rilevando che il TAEG deve essere espressamente indicato solo nei leasing conclusi con un AVV_NOTAIOumatore, circostanza non ricorrente nella specie.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il suo amministratore, NOME COGNOME, che assume di agire anche nella qualità di garante della società, propongono sette motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza n. 2751 del 29.10.2020 emessa dalla Corte d’appello di Milano.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 1815 c.c., per non avere il giudice dichiarato la usurarietà del tasso di interesse corrispettivo praticato nonché la violazione della legge n. 108 del 1996, della legge n. 24 del 2001 ed anche l’omessa motivazione sul punto della usurarietà del tasso di interesse corrispettivo.
Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omesso esame e falsa applicazione dell’articolo 1815 c.c., per non aver dichiarato la usurarietà del tasso di mora, in violazione della legge n. 108 del ‘ 96 e della legge n. 24 del 2001 e l’omessa motivazione sul punto.
Sostengono i ricorrenti che il tasso di mora era stato pattuito, fin dall’inizio, in misura usuraria, perché pari al 10,26 %, a fronte di un tasso soglia del 9,50 %.
Con il terzo motivo denunciano l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello motivato sulla indeterminatezza del corrispettivo come pattuito in contratto.
Con il quarto motivo la società e il suo amministratore e garante denunciano l’omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi alla indeterminatezza del tasso leasing e alla assenza del documento di sintesi, nonché alla violazione della delibera CICR del 2003; all’interno dello stesso motivo denunciano anche la violazione delle istruzioni della Banca d’Italia del 2009 e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione : su quest’ultimo punto, a quanto è dato comprendere
dalla lettura del ricorso, affetto, come si dirà meglio in seguito, da una tecnica espositiva priva di chiarezza, il motivo sembra far riferimento al fatto che, sebbene il tasso fosse stato formalmente indicato con precisione (9,24 %), esso dovesse ritenersi sostanzialmente indeterminato perché quella misura doveva intendersi, per espressa pattuizione contrattuale ‘al netto dei servizi eventualmente inclusi nei canoni’. Quindi, pare di capire -sebbene non sia espressamente indicato -che i ricorrenti sostengano che in realtà il tasso effettivamente applicato fosse più alto, perché si sommavano costi non chiaramente indicati. Aggiungono poi che la sentenza non avrebbe risposto sulla mancanza del documento di sintesi.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano invece la ultrapetizione, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione ai motivi d’appello relativi al tasso di leasing praticato e l’omesso esame, nonché la falsa applicazione, delle istruzioni della Banca d’Italia del 2009 laddove la sentenza fa riferimento al l’ISC (indicatore sintetico dei costi), che i ricorrenti affermano non sia mai stato oggetto di domanda: da qui l’ultrapetizione denunciata.
Con il sesto motivo si denuncia l’ omesso esame nonché l’ omessa pronuncia e la nullità della sentenza, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., denunciando anche in questo caso la mancata applicazione delle istruzioni della Banca d’Italia impartite nel 2009 e della delibera del CICR del 2003, in relazione alla mancata indicazione nel contratto del TAN (tasso nominale annuale).
Infine, con il settimo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. nell’ambito dell ‘ ipotesi di cui all’articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., e l’omessa motivazione perché si rileva che la causa era stata promossa anche dal RAGIONE_SOCIALE, quale garante della società, mentre la sentenza d’appello non si occupa
minimamente della sua persona, pur essendo la sua posizione stata presa in AVV_NOTAIOiderazione dalla sentenza di primo grado, tant’è che lo stesso era stato anche condannato alle spese dal tribunale.
8. Il ricorso è caratterizzato, nel suo complesso, da una oscura tecnica espositiva, che rende le censure non comprensibili appieno senza il continuo confronto con la sentenza impugnata, in violazione del disposto dell’art. 366 , n. 3 e 4 c.p.c., il che ne determina l’inammissibilità nel suo complesso , oltre che per le AVV_NOTAIOiderazioni che seguono, facenti riferimento ai singoli motivi. Come affermato da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 37522 del 2021), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. Questo è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui il contenuto dei motivi di ricorso e la stessa vicenda processuale non sono comprensibili appieno se non integrando la lettura del ricorso con quella della sentenza e del controricorso, e l’esame nel merito dei motivi è precluso dal rischio di una indebita supplenza, da parte della corte, a fronte di varie opzioni interpretative in ordine all’effettivo
contenuto dei motivi, nel tracciare la stessa linea difensiva dei ricorrenti.
Oltre ad una generale inammissibilità per mancanza della chiarezza espositiva minima, si può aggiungere, in riferimento al primo motivo, in particolare, che la corte d’appello ha ritenuto intempestiva la domanda volta alla declaratoria di nullità degli interessi corrispettivi, e per questo non si è pronunciata su di essa. La linea argomentativa dei ricorrenti non è sufficientemente comprensibile sul punto e quindi non può neppure essere sintetizzata, in quanto l’attività di sintesi comprenderebbe una indebita sostituzione della Corte nel tracciare la possibile linea difensiva della stessa parte ricorrente.
Qualora le argomentazioni fossero volte a contestare la ritenuta tardività della domanda volta a contestare la usurarietà degli interessi corrispettivi, con riferimento a passi del giudizio di merito in cui essa sarebbe stata accennata, il motivo è comunque inammissibile perché i riferimenti sono effettuati a loro volta in maniera, oltre che scarsamente comprensibile, eccessivamente generica, senza riportare i passi degli atti difensivi in cui la domanda sarebbe stata formulata, né individuarne la collocazione nel fascicolo del giudizio di merito, e senza precisare se tali atti siano stati nuovamente prodotti in questa sede.
Il secondo motivo, oltre ad essere di difficile intelligibilità nella portata delle sue argomentazioni, in ogni caso, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, segnala che la società ricorrente non è mai stata in mora e quindi che non è luogo a discutere della usurarietà o meno degli interessi di mora.
Le censure contenute nel terzo e quarto motivo paiono far riferimento al fatto che nel corrispettivo del leasing non fossero stati inclusi alcuni costi comunque addossati al cliente, quali assicurazione
e deposito cauzionale. La sentenza impugnata non prende in AVV_NOTAIOiderazione le censure, ritenendole inammissibili in quanto introdotte solo in appello.
I motivi sono inammissibili per AVV_NOTAIOiderazioni analoghe a quelle svolte a proposito del primo motivo: i ricorrenti sostengono che le censure erano già state ‘riassunte’ (virgolette inserite nel testo del ricorso) in citazione e nelle prime memorie, ma non mettono la Corte in condizione di apprezzare l’effettivo contenuto delle censure e non ne richiamano i punti specifici, al fine di AVV_NOTAIOentire alla Corte di verificare se le relative domande potevano AVV_NOTAIOiderate già idoneamente formulate.
Il quinto motivo attacca un punto della sentenza del tutto privo di decisività, là dove fa riferimento al l’ISC (indicatore sintetico dei costi).
13.La censura contenuta nel sesto motivo, a quanto è dato comprendere, sembra lamentare una violazione commessa dalla Banca d’Italia, e recepita dalla soc ietà di leasing, che ha predisposto il contratto in conformità delle istruzioni ricevute, ma in deroga alla delibera CICR del 2003, là dove nel contratto di leasing è inserito in luogo del tasso di interesse un tasso di attualizzazione (c.d. tasso leasing). La censura è inconferente, perché si duole di un errore commesso non dal giudice di merito ma se del caso della stessa Banca d’Italia nell’impartire istruzioni alle banche (e poi recepite dalle banche nel predisporre i contratti tipo).
Anche il settimo motivo è inammissibile, oltre che per le AVV_NOTAIOiderazioni di carattere generale sulla tecnica espositiva, anche perché il ricorrente NOME COGNOME lamenta di non essere mai menzionato nella sentenza impugnata, neppure come legale rappresentante della società appellante, p erò non richiama l’atto
introduttivo del giudizio e la domanda che ebbe a suo tempo a proporre in proprio, e rispetto alla quale assume di aver fatto anche appello: la censura, per come formulata, non può essere presa in AVV_NOTAIOiderazione perché totalmente generica.
In memoria, riporta -tardivamente, comunque, perché la memoria ha finalità solo illustrativa -le conclusioni tratte in appello, che sono tratte congiuntamente dalla società e dal suo amministratore e legale rappresentante (che afferma di esserne anche il garante), COGNOME, ma le predette conclusioni sono a loro volta del tutto generiche: si dice di riformare la sentenza impugnata, richiamando genericamente le conclusioni di primo grado, ma esse non evocano in alcun modo quale punto della decisione di primo grado coinvolgesse il COGNOME RAGIONE_SOCIALE (non fanno neppure riferimento alla condanna alle spese, che il COGNOME sostiene di aver subito in proprio).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Corte di cassazione il 10 luglio 2023
Il Presidente
NOME COGNOMENOME COGNOME