Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32538 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19214/2020 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 825/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 5/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
considerato che,
con sentenza resa in data 5/03/2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. per il pagamento, da parte degli opponenti, di somme connesse all’esecuzione del contratto di factoring concluso tra la banca opposta e la RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta violazione, da parte della banca appellata, delle norme relative al contrasto dell’usura, attesa, da un lato, l’impossibilità di ravvisare la violazione del tasso-soglia rilevante ai fini dell’usura nei casi, come quello oggetto dell’odierno giudizio, in cui il tasso originariamente convenuto tra le parti fosse rimasto entro i limiti imposti dalla legge (indipendentemente dall’eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto), e non potendo in ogni caso computarsi, tra le componenti dei tassi destinati alla remunerazione delle operazioni finanziarie della banca, le somme da quest’ultima pretese quali corrispettivi per lo svolgimento di servizi del tutto estranei a quello di finanziamento;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
ritenuto che,
con il motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., degli artt. 2-4
della legge n. 108/96 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la rilevanza, ai fini della legittimità del tasso di interesse applicato dalla banca, della sola usura ‘originaria’ (o ‘genetica’), escludendo illegittimamente alcun rilievo, a tal fine, all’eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto, dovendo al contrario sottolinearsi l’eventuale legittimità della distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta esclusivamente nei casi di mutuo o di finanziamento, là dove, nei contratti di conto corrente, di sconto anticipi o di factoring , il plafond di credito reso disponibile al beneficiario del finanziamento dovrà ritenersi, di volta in volta, oggetto di una periodica conferma (o riformulazione) ad opera delle parti, con la conseguente illiceità delle manifestazioni di volontà negoziale oggettivamente contrastanti con i limiti imposti dalla legge;
sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring , plus-factoring , plafond pro-solvendo ), in quanto destinate alla remunerazione di prestazioni non finanziarie, si sottrarrebbero al calcolo del tasso rilevante ai fini dell’usura, in tal modo incorrendo nell’evidente violazione dell’art. 2 della legge n. 108/96, secondo cui il tasso effettivo globale medio deve ritenersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse;
da ultimo, il ricorrente denuncia la violazione, parte dei giudici d’appello, degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la corte territoriale totalmente disatteso l’esame e l’apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio;
il motivo è, nel suo complesso, infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come il discorso conAVV_NOTAIOo dalla corte territoriale con riguardo alla distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta si ricolleghi fondatamente agli approdi della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in relazione al contratto di mutuo, secondo cui, con riguardo a tale contratto, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (v. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 -01 e successive conformi);
i principi così elaborati dalle Sezioni Unite riguardo al contratto di mutuo, devono ritenersi ragionevolmente estensibili anche al di là dei ristretti confini di detto tipo contrattuale, ben potendo trovare applicazione in relazione ad ogni struttura negoziale avente una causa concreta di finanziamento e, dunque, finalità corrispondenti a quelle proprie del mutuo; e tanto, laddove non si abbia cura di dimostrare (come specificamente non avvenuto nel caso in esame) il ricorso di un’effettiva e inequivoca volontà negoziale delle parti, manifestata nel corso del rapporto, vòlta a confermare o a rideterminare gli interessi connessi al finanziamento in una misura che si riveli superiore al tasso soglia;
in breve, pur volendo accordare rilievo alle argomentazioni spese nel ricorso in esame, rimane pur sempre irriducibilmente carente l’allegazione difensiva de ll’ odierno ricorrente là dove l’evocazione di quella sorta di ‘periodicità negoziale’ nell’ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti (in ipotesi, destinata a rideterminare, di volta in volta, l’entità dei tassi applicati) sia risultata solo apoditticamente e genericamente affermata, senza alcuna dimostrazione dell’effettiva evenienza di una simile occorrenza nel caso di specie;
varrà, peraltro, osservare, in ogni caso, come indipendentemente dalla rilevanza della questione concernente la distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta, assuma carattere decisivo, nel caso di specie, la rilevazione, da parte della corte d’appello, della riconducibilità delle richiamate commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring , plus-factoring , plafond prosolvendo ) a finalità totalmente estranee allo scopo di finanziamento dell’odierna società ricorrente, avendo la corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni della riconducibilità di quelle commissioni alla remunerazione di prestazioni connesse alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti; e avendo dunque spiegato le ragioni dell’assoluta estraneità di quei corrispettivi al mero finanziamento della società odierna ricorrente;
da tali premesse deriva l’evidente illegittimità della pretesa onnicomprensività dei calcoli proposti dalla parte odierna ricorrente, non potendo in nessun caso trattarsi le somme corrisposte a titolo di remunerazione per la prestazione di attività in nessun modo riconducibili a fatti di finanziamento alla stregua di corrispettivi per i finanziamenti ricevuti;
a tale specifico riguardo, varrà osservare come, con riferimento alla vicenda relativa alle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario in relazione alla conclusione di un contratto di mutuo, questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3025 del l’ 1/02/2022, Rv. 663760 – 01) abbia ritenuto che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 5/04/2017, Rv. 643727 -01. V. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023, Rv. 667658 – 01, secondo cui, in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell’assicurazione);
in forza di tali presupposti, il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti alla parte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev’essere identificato nell’esame del concreto collegamento tra l’imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito
valgono a concorrere alla verifica dell’eventuale superamento complessivo del tasso-soglia rilevante ai fini dell’usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l’imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica;
nel caso in esame, la corte territoriale ha specificamente sottolineato come gli oneri convenuti tra le parti in relazione al rapporto negoziale oggetto di lite (variamente denominati commissioni factoring , plus-factoring , plafond pro-solvendo ), non rilevassero ai fini della determinazione del tasso-soglia ai fini dell’usura, poiché detti oneri erano stati considerati dalle parti quali corrispettivi per lo svolgimento di servizi del tutto estranei al finanziamento concesso;
ciò posto, tali oneri, in quanto destinati ad assolvere a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (aventi lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone) dovevano ritenersi esclusi dal computo del tasso-soglia, in quanto in nessun modo collegati alla concessione del credito;
in breve, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’interpretazione dei testi contrattuali sottoposti al proprio esame, come gli oneri accessori imposti dalla concedente agli odierni ricorrenti, in quanto non collegati alla concessione del credito, non concorressero alla determinazione degli oneri contrattuali complessivi rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale superamento dei limiti dell’usura, da tanto desumendo il mancato travolgimento di tali limiti in considerazione delle restanti previsioni contrattuali;
sulla base di tali premesse, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede
di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente deAVV_NOTAIOa con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
nel caso di specie, l’ odierno ricorrente, lungi dal prospettare l’eventuale violazione, da parte del giudice a quo , dei criteri legali di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, si è limitato ad orientare l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa censurata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
quanto alla censura concernente la prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la stessa, nella misura in cui pretende di rileggere l’interpretazione degli accordi delle parti in un senso diverso da quello fatto proprio dai giudici del merito, deve ritenersi totalmente inammissibile, risolvendosi, ancora una volta, nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un ‘impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
da questa prospettiva, la stessa evocazione della mancata considerazione della (o immotivato scostamento dalla) c.t.u. (al di là del surrettizio aggiramento del divieto di proporre censure ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme, come nella specie: cfr. l’art. 348ter c.p.c.) appare totalmente priva di fondamento, avendo la corte territoriale espressamente considerato le risultanze della c.t.u. (cfr. pag. 15 s.) ed evidenziato le ragioni della propria diversa interpretazione, esposta sulla base di un discorso giustificativo giuridicamente corretto e logicamente non incongruo;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio e nella deAVV_NOTAIOa qualità, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in proprio e nella deAVV_NOTAIOa qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione