Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29057 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29057 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15304/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 296/2020 della CORTE D’APPELLO DI MILANO depositata il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
con sentenza resa in data 29/1/2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE BPM), ha accertato la risoluzione del contratto di leasing immobiliare concluso tra il RAGIONE_SOCIALE BPM (in qualità di concedente) e la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di utilizzatrice) per inadempimento di quest’ultima, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE rilascio dell’immobile concesso in leasing ;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso che al contratto di leasing fosse estensibile la disciplina stabilita dalle disposizioni della Banca d’Italia con riguardo all’applicazione del TAEG/ISC (indicatore sintetico di costo) ai fini della rilevazione del carattere usurario degli interessi di mora applicati;
al riguardo, il giudice d’appello ha sottolineato l’erroneità del calcolo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ai fini della determinazione del tassosoglia rilevante ai fini dell’usura, avendo la stessa proceduto ad un’erronea sommatoria, del tasso relativo agli interessi moratori, ai costi di istruttoria, agli oneri accessori contrattuali, ai costi di assicurazione e alle penalità per risoluzione anticipata;
da ultimo, la corte territoriale ha rilevato il carattere meramente astratto delle censure avanzate dall’appellante avverso la (in tesi, erronea) decisione del primo giudice -secondo cui ‘allo stato’ non sarebbe possibile procedere all’accertamento in concreto del carattere usurario degli interessi di mora, avuto riguardo alla circostanza secondo cui la Banca d’Italia calcola il tasso-soglia sulla base del TEGM nel cui ambito non viene rilevato il tasso di mora -non avendo la RAGIONE_SOCIALE indicato, non solo se di fatto gli interessi di mora fossero
stati corrisposti o pretesi dalla controparte, ma neppure di che misura percentuale consistessero, sì da impedire l’apprezzamento del relativo carattere usurario, con la conseguente prospettabilità in termini meramente esplorativi della rivendicata c.t.u. contabile;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE BPM resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
considerato che
con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96 e dell’art. 644 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come la metodologia di calcolo dell’ISC/TAEG non fosse applicabile al contratto di leasing , atteso che le disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza bancaria (sul punto richiamate dai giudici di merito) erano state emesse (in data 29 luglio 2009) successivamente alla conclusione del contratto di leasing in esame (sottoscritto il 23 febbraio 2007), al quale pertanto dovevano trovare applicazione le Istruzioni di Vigilanza per le banche (adottate in attuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003) da cui era possibile desumere come il leasing rientrasse tra le operazioni di servizi per i quali ‘in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo’, con la conseguente piena riconducibilità del leasing ai contratti per i quali era imposto l’obbligo di indicare l’ISC/TAEG ai fini della trasparenza e in relazione alla verifica dell’usurarietà del rapporto;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 convertito nella legge n. 24/2001 (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di dover escludere dal calcolo del tasso di mora i costi connessi all’erogazione del credito, atteso che questi ultimi avrebbero dovuto computarsi in sede di determinazione del tasso di leasing , ritenendo contestualmente contrastante con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità l’affermazione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di procedere all’accertamento in concreto del carattere usurario degli interessi di mora (atteso il calcolo di tale tasso, da parte della Banca d’Italia, sulla base del TEGM nel cui ambito non viene rilevato il tasso di mora), salvo il carattere meramente astratto della critica sul punto sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE appellante;
la corte territoriale avrebbe peraltro errato nella parte in cui ha imposto all’utilizzatrice la prova dell’avvenuto pagamento di interessi usurari, o dell’avvenuta pretesa di tale pagamento ad opera di controparte, atteso il carattere consolidato dell’ insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il carattere usurario degli interessi convenuti dev’essere accertato con riferimento al momento della conclusione del contratto, indipendentemente dall’effettivo pagamento degli stessi;
ciò posto, secondo la ricorrente, ‘delle due, l’una’: o la RAGIONE_SOCIALE appellante non ha indicato in che misura percentuale consistessero gli interessi moratori (al fine di apprezzarne l’assunta usurarietà), oppure la stessa ha errato nella determinazione del carattere usurario del tasso di mora;
con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 117, co. 4, d.lgs. n. 385/93 (in relazione all’art. 360 n, 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla denunciata indeterminatezza del tasso nella specie applicato (avuto riguardo al carattere generico della deduzione
formulata dall’appellante senza alcun ancoraggio alla sentenza di primo grado);
al riguardo, posto che, secondo art. 117 cit., ‘ i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ‘, il richiamo operato dalla corte territoriale alle argomentazioni relative all’ISC/TAEG inducono a ritenere che, per la stessa corte, la semplice indicazione del tasso leasing valesse a integrare il rispetto dei requisiti imposti dalla norma richiamata, là dove, al contrario, il tasso leasing contiene unicamente la componente finanziaria dell’operazione con esclusione di tutti gli altri costi, con la conseguenza che, la non corretta indicazione del tasso effettivamente praticato avrebbe comportato la diretta applicazione del richiamato art. 117, co. 4, non essendosi la corte territoriale minimamente preoccupata di verificare se il tasso leasing esposto in contratto fosse quello realmente applicato dalla banca nel rispetto delle norme sulla trasparenza;
il ricorso è fondato per quanto di ragione;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi di appello, l’odierna RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha avuto cura di contestare, in sede di gravame, le specifiche modalità di calcolo degli interessi effettivamente praticati dalla banca concedente nel corso del rapporto, al fine di desumerne il relativo carattere usurario;
in particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha proceduto, in sede di appello, ad esemplificare uno specifico sviluppo del calcolo relativo al costo del finanziamento connesso al leasing con riferimento all’ipotesi dell’estinzione anticipata del rapporto (dalla stessa considerata come espressione di una fase ipoteticamente fisiologica dello stesso), giungendo all’accertamento di un costo complessivo dell’operazione che appare di gran lunga superiore al tasso-soglia, rilevante ai fini dell’usura ,
all’epoca della conclusione del contratto (cfr. motivo B dell’atto di appello);
analoghe considerazioni risultano illustrate dalla RAGIONE_SOCIALE appellante con riguardo all’entità degli interessi di mora pretesi dalla concedente (con specifico riferimento al principio che impone la valutazione del relativo, eventuale, carattere usurario al momento della relativa pattuizione), con l’ulteriore contestazione del carattere meramente teorico e astratto delle considerazioni sviluppate dal giudice di primo grado nel rigettare le eccezioni sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE, nella specie non corroborate da un’analisi tecnica reale sul funzionamento del rapporto eventualmente realizzabile attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (cfr. motivo C dell’atto d’appello) ;
da ultimo, la RAGIONE_SOCIALE si è doluta della radicale indeterminatezza del tasso di interesse applicato dalla controparte, non avendo quest’ultima specificato il TAEG, ma il solo tasso leasing (cfr. motivo E dell’atto d’appello);
a fronte di tali specifiche e concrete deduzioni, connesse all’effettiva determinazione dei costi concreti dell’operazione contrattuale dedotta in giudizio (al fine di attestarne la sostanziale natura usuraria), la corte territoriale si è limitata all’esposizione di argomentazioni di carattere meramente astratto o teorico, sostanzialmente ripetitive di quanto osservato dal giudice di primo grado (peraltro attraverso la riproposizione di passaggi non sufficientemente espliciti o esaurienti), astenendosi dal fornire una compiuta e soddisfacente risposta ai motivi di gravame sinteticamente richiamati e, pertanto, di rendere ragione, in termini concreti, del reale funzionamento del rapporto dedotto in giudizio attraverso l’indispensabile corroborazione di un’ analisi tecnica, dalla stessa corte territoriale immotivatamente ritenuta di carattere meramente esplorativo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);
a tale riguardo, vale considerare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’impossibilità di stabilire il carattere usurario degli interessi praticati nel caso di specie poiché la RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice (odierna ricorrente) ha omesso, nel corso del giudizio, di indicare, ‘non solo se di fatto gli interessi di mora (non indicati nel contratto) fossero stati corrisposti o pretesi dalla controparte, ma neppure di che misura percentuale consistessero’ (con la conseguente prospettabilità in termini meramente esplorativi della rivendicata c.t.u. contabile: cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), dovendo, da un lato, affermarsi il principio secondo cui il carattere usurario del tasso di mora dev’essere accertato al momento della conclusione del contratto, e dovendo, dall’altro, rilevarsi propriamente l’assenza di alcuna specifica e concreta analisi tecnica dello sviluppo del rapporto in esame per come comunque desumibile dalla documentazione prodotta o allegata al giudizio;
vale, dunque, sottolineare come la motivazione posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto dell’istanza istruttoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE (con riguardo all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio) risulti del tutto insufficiente e incongrua, sia perché non è stata spiegata la ragione per la quale i dati già acquisiti non consentissero di verificare quanto invocato dall’appellante , sia perché non è stato chiarito quali ulteriori fatti dovessero essere provati, sia perché non si è tenuto conto della possibilità di assegnare all’indagine peritale funzione ‘ percipiente ‘ , quando si verte su elementi allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone [v., ex plurimis , Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013, Rv. 627911 -01, secondo cui, benché le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in
senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. V. altresì Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020, Rv. 658504 -01; Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015, Rv. 633974 – 01];
deve dunque ritenersi ingiustificatamente assiomatica la qualificazione come ‘ esplorativa ‘ (ed elusiva dell ‘ onere della prova) attribuita dal giudice a quo alla consulenza tecnica invocata dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015);
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza per quanto di ragione nelle censure proposte, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione