Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5585 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 6993/2025 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del Direttore dell’Area Crediti e procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo pec EMAIL elettivamente domicilia.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore ; COGNOME NOME.
-intimati –
avverso la SENTENZA, n. cron. 5319/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di NAPOLI il giorno 23/12/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato la RAGIONE_SOCIALE citò la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche, breviter , BNL) innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere spiegando domanda di accertamento della nullità, anche parziale, del contratto di finanziamento con essa stipulato il 29 agosto 2008, in ragione della previsione di interessi in misura superiore al tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996. Chiese, inoltre, condannarsi la BNL alla restituzione di tutti gli interessi percepiti per le rate scadute e già pagate, nonché al pagamento, per le rate non ancora scadute e/o ancora non pagate, del solo capitale o, in subordine, che venisse attuata la compensazione dei primi con le seconde.
Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice, in solido con i terzi che chiese di chiamare in causa, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, f ino alla concorrenza di € 100.000,00 , al pagamento della somma di € 221.971,50 a titolo di capitale e rate non pagate di cui al suddetto contratto di finanziamento.
Autorizzata la loro chiamata, si costituirono NOME COGNOME e NOME COGNOME, eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità della domanda spiegata nei loro confronti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Quanto merito, conclusero per il rigetto della domanda formulata dalla RAGIONE_SOCIALE e, aderendo alle richieste di parte attrice, chiesero che venisse dichiarata la nullità totale o parziale del contratto di finanziamento del 29 ottobre 2008 stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Non si costituì, invece, NOME COGNOME.
Espletato il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, all’esito dei concessi i termini di cui all’art. 183, VI comma, c od. proc. civ.,
l’adito tribunale , ritenuta la causa matura per la decisione, a ll’udienza del 6 marzo 2017, pronunciò, ex art. 281sexies cod. proc. civ., la sentenza n. 838/2017 con la quale: a ) rigettò la domanda della società attrice; b ) accolse la domanda riconvenzionale e, per l’effetto , accertò il credito della BNL nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per le causali di cui in motivazione, nel l’ importo di € 148.574,58, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto a decorrere dal 26 giugno 2014, in solido con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME f ino alla concorrenza di € 100.000,00 ; c ) condannò la società attrice al pagamento, in favore della banca convenuta, della somma pari alla differenza tra l’importo di € 148.574,58 , maggiorato degli interessi predetti dal 26 giugno 2014 al 2 gennaio 2017, e l’importo di € 176.977,16 (già riscosso per effetto dell’escussione della garanzia prestata dal Medio Credito Centrale in data 2 gennaio 2017); d ) condannò la società attrice ed i tre chiamati in causa al pagamento delle spese del giudizio.
Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., l’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 dicembre 2024, n. 5319, pronunciata nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE , così dispose: « : 1) rigetta sia l’appello principale che quello incidentale, e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata; 2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello ».
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, premettendo che gli appellanti principali avevano censurato « la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ai fini del superamento del tasso soglia sia il tasso di interesse di mora, come applicato nel concorso con il tasso d’interesse corrispettivo, sia gli oneri derivanti dalla clausola di c ui all’art. 14 del contratto di finanziamento relativa all’estinzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 40 del D.L. 1.9.1993 , n. 385 », opinò che, « Anche per quanto concerne la commissione di estinzione anticipata del contratto, la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento
del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi ” (Cass. n. 7352 del 07/03/2022). Si è acutamente osservato, a sostegno di detta conclusione, che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Gli interessi moratori, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, insita nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art. 2bis , d.l. n. 185 del 2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale. La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Cass. 08/07/2024, n.18497; Cass. 29/12/2023, n.36404; Corte appello Ancona 17/01/2024, n.98). Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE escludono, poi, dal calcolo del TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le
penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali. Dall’applicazione dei summenzionati principi al caso che ci occupa, ne deriva che correttamente la sentenza di merito aveva escluso la commissione di estinzione anticipata tra i costi collegati all’erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione ai fini del calcolo dell’usurarietà degli interes si ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., tramite la sua mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), mentre né il RAGIONE_SOCIALE né NOME COGNOME hanno svolto difese in questa sede.
In data 10 luglio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 12/15 settembre 2025, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la decisione del loro ricorso.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale , entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, art. 1, commi 1 e 5, nonché dell’art. 40 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla clausola di cui all’art. 14 del contratto di finanziamento relativo all’estinzione anticipata del contratto Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo della controversia ». Si contestano le argomentazioni con cui la corte partenopea ha sottoposto a disamina, ai fini dello sforamento del
tasso soglia, la clausola di estinzione anticipata del mutuo ed ha ritenuto che tale clausola non possa essere considerata ai fini della verifica dell’usura, dal momento che si tratta di un onere meramente eventuale, di guisa che non inciderebbe sul costo complessivo degli obblighi di restituzione del finanziamento. I ricorrenti assumono che: i ) la tesi della Suprema Corte, cui si è uniformata la corte territoriale, « ha pretermesso una più coerente contestualizzazione di questa clausola, laddove non ha rilevato che, soprattutto in relazione alla ‘usura sopravvenuta’, l’anticipata estinzione del finanziamento non poteva essere ricollegata sempre alla ‘libera volontà’ del finanziato, in termini di un puro recesso del mutuatario. Al riguardo, va innanzitutto esaminata la finalità che detta clausola era destinata a garantire, laddove -in un contesto in cui, a seguito della crisi generale mondiale determinata dalla crisi del sistema bancario americano del 2007, incominciavano ad essere introdotte misure riduttive del tasso ufficiale di sconto e, quindi, dei tassi di interesse bancari -questa clausola rappresentava una sorta di valvola di sicurezza, che consentiva ai mutuatari di usufruire di tassi di interesse inferiori rispetto a quelli inizialmente contratti. In effetti, in quel momento storico, la mancanza di adesione della RAGIONE_SOCIALE ad una rinegoziazione ‘in minus’ delle condizioni di mutuo imponeva la necessità, in questi casi, dell’estinzione anticipata e l’assunzione di un mutuo con la stessa o con altra RAGIONE_SOCIALE, ai minori tassi di interesse praticati dal mercato in fase di crisi creditizia. La statuizione, quindi, secondo cui secondo cui la clausola di estinzione anticipata era solo eventuale ed anche irrealizzata e irrealizzabile, con riferimento alla fattispecie concreta è assolutamente errata, proprio perché era, com’è, in distonia con un andamento dei tassi dei mutui in vorticosa diminuzione. In ogni caso, non può non essere sottolineato che l’art. 4 del contratto di finanziamento inter partes del 2008 prevede un tasso di mora di euro 10,725% annuo, pari al tasso soglia, laddove il superamento del tasso soglia si ha per tabulas , perché l’ art. 14 del contratto di finanziamento prevede che il mutuatario ‘dovrà corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE, oltre al residuo debito capitale, alle eventuali rate arretrate e ai relativi interessi di mora nonché alle eventuali spese ed accessori maturati, un
compenso omnicomprensivo…..’ differenziato nel caso di finanziamento a tasso variabile da quello a tasso fisso. Ne segue che -essendo previsto il pagamento degli interessi di mora delle rate arretrate al tasso di 10,75% annuo, tasso definito come pari al tasso soglia -gli oneri della estinzione anticipata superano -di certo – il tasso soglia per la sommatoria al tasso di mora, già al limite, degli ulteriori importi previsti dalla clausola »; ii ) « la motivazione resa dal Giudice a quo contrasta sia con la lettera della norma in materia, sia con una parte della giurisprudenza formatasi sul tema dell’usura oggettiva, laddove la normativa stabilisce che affinché sussista usura basta la promessa in contratto, con la conseguenza che dovrà analizzarsi il costo complessivo, anche solo potenziale, dello stesso finanziamento, ivi inclusa la commissione per estinzione anticipata del finanziamento. La voluta onnicomprensività della locuzione adoperata dal Legislatore in tema di usura, è tale da non lasciare fuori dal computo del TAEG nessun tipo di costo collegato all’erogazione del credito, pertanto, la commissione per estinzione anticipata deve essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini antiusura indipendentemente dal fatto che la estinzione anticipata si sia in concreto verificata . . Da ciò, quindi, la sentenza impugnata va riformata sul punto e, previa declaratoria di nullità del contratto, la RAGIONE_SOCIALE va condannata a restituire le somme conseguite in misura maggiore del capitale, o, in via subordinata, del tasso legale degli interessi da computarsi dal momento dell’erogazione »;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione alla autonomia che il giudice a quo ha dichiarato in relazione all’appello incidentale, respinto, consequenziale al rigetto parziale della domanda riconvenzionale della BNL in primo grado ». Si sostiene, esclusivamente, che « La riconvenzionale in primo grado spiegata dalla BNL -a parte la illegittimità, in sé, quale è stata acclarata, anche dal Giudice di prime cure, che ha ridotto della metà la gravatoria degli interessi e degli accessori (richiesti euro 144.736,88 e riconosciuti solo euro 71.956,51) -conferma che il relativo appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE potesse essere ascrivibile ad una domanda autonoma rispetto a quella di usurarietà di cui al primo motivo di
appello. A stregua di quanto sopra, anche se il presente motivo viene articolato in termini tuzioristici, è certo che -ove (in tesi) venisse accolto il primo motivo di ricorso -ad consequentias il Giudice del rinvio, eventualmente, dovrebbe rideterminare la debenza, ovviamente diversa da quella di cui alla sentenza della Corte di Appello. Pertanto, i ricorrenti -cautelativamente -pur ritenendo che la pronuncia sul secondo motivo di appello, rigettata in parte qua , potesse considerarsi assorbita dall’acc oglimento (in tesi) del primo motivo di ricorso, formulano questo secondo motivo proprio per essere certi che non si sia formato un giudicato, con riferimento al quantum debeatur previsto dalla sentenza denunciata ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile per plurime ragioni.
1.1. Innanzitutto, perché prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 8671, 3284 e 2115 del 2025; Cass. nn. 33778, 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. nn. 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222
e 2954 del 2018). È sicuramente vero, peraltro, che, «In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, motivazionali e di violazione di legge, in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
1.2. In secondo luogo, perché, nella misura invoca l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mostra di non considerare in alcun conto, da un lato, che l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile ratione temporis , novellato dal d.lgs. n. 1549 del 2022, esclude la possibilità di invocare detto vizio nelle ipotesi (come, innegabilmente, quella in esame), di cd. doppia conforme; dall’altro, delle specifiche modalità di deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 23 dicembre 2024) come stabilite da Cass., SU, n. 8053 del 2014, a tenore della quale, tra l’altro, la parte così ricorrente deve indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla
sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr., in motivazione, Cass. n. 2115 del 2025). Né, peraltro, tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la menzionata disposizione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).
1.3. Con riguardo, poi, al dedotto vizio di violazione di legge, giova premettere che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 14017 del 2025; Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una
erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
Orbene, nella specie, la corte distrettuale, del tutto correttamente, ha escluso la possibilità di considerare il cumulo tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata ai fini del superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, conclusione, questa, pienamente coerente con la ormai consolidatasi, e qui condivisa, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 7352 e 23866 del 2022; Cass. n. 36404 del 2023; Cass. n. 18497 del 2024). Né le argomentazioni della odierna doglianza (peraltro presupponenti accertamenti fattuali incompatibili con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità) offrono significativi elementi per rimeditarla.
Va solo ricordato, dunque, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza di legittimità (e qui, come si è già detto, tanto non sussiste), diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2115 del 2025; Cass., SU, n. 34782 del 2024; Cass. nn. 33909, 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»).
Il secondo motivo di ricorso, chiaramente postulando l’accoglimento del primo, è, perciò solo, anch’esso inammissibile » .
Il Collegio reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che le stesse nemmeno sono state efficacemente confutate dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata il 26 febbraio 2026.
Invero, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile nella menzionata proposta per plurime cause concorrenti, sicché, ove pure si volesse dare seguito all’assunto dei ricorrenti secondo cui « è solo nell’intestazione del motivo che si ha la duplice indicazione di un motivo di violazione di legge con quello di cui ai vizi di motivazione, riguardante l’art. 360, n. 5, c.p.c., laddove i due motivi sono stati trattati senza commistioni e, del tutto, separatamente. In effetti, il vizio di motivazione è stato ricollegato nell’ambito del ricorso alla sola doglianza, secondo cui il Giudice di merito
aveva negato l’ammissione di una consulenza tecnica, che, da sola, avrebbe evidenziato come il finanziamento di che trattasi avesse avuto le caratteristiche di mutuo usuraio e come tale avrebbero dovuto praticarsi allo stesso le decurtazioni derivanti da questo vizio » ( cfr . pag. 2 della menzionata memoria), tanto non eliminerebbe le altre prospettate ragioni di inammissibilità della medesima doglianza.
A tanto deve aggiungersi che l’assunto della corte distrettuale per cui va esclusa la possibilità di considerare il cumulo tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata ai fini del superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, si rivela pienamente coerente non solo con la giurisprudenza di legittimità richiamata da quella corte e già citata nella proposta suddetta, ma anche con i successivi arresti di questa Corte (cfr. Cass. n. 33842 del 2024; Cass. n. 7384 del 2025; Cass. n. 3692 del 2026, alle cui motivazioni, che il Collegio condivide, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.).
Né, in contrario, può invocarsi -come mostrano di fare i ricorrenti nella loro memoria -quanto sancito da Cass., SU, n. 16303 del 2018 e, in senso conforme, anche dalla successiva Cass. n. 1464 del 2019. Entrambe tali pronunce, infatti, hanno riguardato la commissione di massimo scoperto , che costituisce comunque un corrispettivo della prestazione creditizia effettuata dalla banca finanziatrice, e non la commissione di estinzione anticipata , di cui qui specificamente si discute, la quale, invece, lungi dal poter essere considerata una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, costituisce, in realtà, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio (cfr . le già citate Cass. n. 3692 del 2026 e Cass. n. 7384 del 2025).
4. In conclusione , quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via
solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti suddetti vanno condannati, nei confronti della costituitasi parte controricorrente, al pagamento, in solido tra loro, della somma equitativamente determinata di € 8.000,00, oltre che al pagamento, sempre in via solidale, dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 8.000,00 in favore della costituitasi parte controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME