Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33917 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Oggetto: contratti
bancari – usura –
esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13917/2023 R.G. proposto da: COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e d all’Avv. Prof. COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori e
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori e
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1335/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
COGNOME e COGNOME hanno convenuto davanti al Tribunale della Spezia RAGIONE_SOCIALE deducendo di avere sottoscritto in data 18 novembre 2005 un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dell’importo di € 200.600,00 ; gli attori hanno dedotto che il tasso di mora, pari al 7,50%, pari a tre punti oltre il tasso annui nominale (TAN), fosse superiore al tasso soglia, nonché hanno dedotto che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori aveva portato a un tasso effettivo globale (TEG) pari al 10,395%, cui doveva sommarsi l’incidenza della spesa per insoluto; deducendosi, pertanto, la conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la nullità delle pattuizioni ex art. 1815 cod. civ. e la restituzione di quanto indebitamente versato, somma quantificata -come risulta dalla sentenza impugnata -in € 50.000,00 .
Il Tribunale della Spezia, a seguito di CTU, ha accolto parzialmente la domanda in relazione al minor importo di € 145,92 con riferimento a cinque rate di mutuo corrisposte in ritardo.
La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello de i consumatori in punto spese, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado. Ha ritenuto il giudice di appello che correttamente la CTU avesse escluso la natura usuraria degli interessi, sia corrispettivi, sia moratori, anche tenuto conto dell’incidenza della commissione per estinzione anticipata, avuto riguardo al momento della pattuizione; ha, poi, escluso che fossero stati pattuiti interessi anatocistici, essendo gli interessi del piano di ammortamento calcolati solo sul capitale residuo, senza che ricorra l’ indeterminatezza delle condizioni economiche. La sentenza impugnata ha, infine, rilevato come fosse operante nel caso di specie la clausola di salvaguardia, volta a impedire che gli interessi successivamente applicati risultassero superiori alla soglia usuraria, clausola ritenuta legittima dal giudice di appello.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la banca.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dai ricorrenti, i quali hanno depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/96, degli artt. 1418 e 1815, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti gli interessi di mora al momento della loro pattuizione. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello, conformemente alle valutazioni del giudice di primo grado, non ha dato rilievo alla natura usuraria degli interessi al momento della loro pattuizione, bensì a un momento successivo, osservando come il tasso soglia relativo agli interessi moratori è connesso al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), come incrementato
a mente dell’art. 2, comma 4, l. n. 108/96. Rilevano, inoltre, i ricorrenti come erroneamente i giudici dei due gradi del giudizio di merito abbiano fatto riferimento alla clausola di salvaguardia e come non sia stata rilevata la nullità del contratto per indeterminatezza delle clausole.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1346 cod. civ. per indeterminatezza della prestazione a carico dei ricorrenti. Osservano i ricorrenti (riprendendo una censura contenuta già nel primo motivo) che l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali non ha messo i ricorrenti in condizione di comprendere l ‘effettivo contenuto dell’ammortamento, con incidenza sulla validità del contratto di mutuo.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per apparenza della motivazione, non consentendo la motivazione della sentenza impugnata la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini della decisione.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sia in quanto a ciascuno dei tre motivi non è stata fatta seguire l’analisi delle singole censure, essendosi il ricorrente limitato a una trattazione unitaria, sia in quanto le censure impingo no nell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, rilevando, in ogni caso, che non vi sarebbe violazione del cd. « minimo costituzionale » motivazionale. E’ stata, inoltre, valorizzata la pattuizione della clausola di salvaguardia a tutela del mantenimento del tasso applicato nei limiti dei tassi soglia.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità della richiesta di decisione per assenza di procura speciale, essendo questa allegata alla memoria.
La proposta di definizione accelerata va confermata. Quanto al terzo motivo, il cui esame è pregiudiziale all’esame dei precedenti
motivi, la sentenza non appare, quanto alla motivazione, al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), essendo evidente il percorso logico seguito ai fini della decisione, laddove il giudice di appello ha ritenuto, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal CTU, che gli interessi applicati non risultassero né in violazione del tasso soglia, anche tenuto conto della clausola di salvaguardia, né di natura anatocistica, essendo stati calcolati sulla sola quota capitale in conformità alle condizioni economiche pattuite, ritenute sufficientemente determinate.
Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, in quanto mirano a una diversa valutazione degli elementi di prova ai fini di un nuovo accertamento in fatto (non usurarietà degli interessi applicati e determinatezza delle condizioni contrattuali), accertamento compiuto conformemente nei due gradi del giudizio di merito.
Il primo motivo è, in ogni caso, infondato, nella parte in cui deduce la nullità delle clausole contrattuali per essere le stesse contrarie al tasso soglia sin dalla loro originaria pattuizione (questione sulla quale il ricorrente ritorna in memoria), in quanto -in disparte il diverso (e non emendabile in sede di legittimità) accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello sulla scorta della CTU in atti – il giudice di appello ha dato correttamente atto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « il mutuo ipotecario possa essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura -con riferimento al momento della pattuizione- con applicabilità di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96 » (pag. 7, primo cpv. sent. imp.). La memoria non offre ulteriori utili argomenti di discussione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue
alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 6.500,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. in favore del controricorrente , nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2024