Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35837 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35837 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
sul ricorso 17645/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza del lla CORTE D’APPELLO di MILANO n. 846/2019 depositata il 25/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza che si riporta in copertina, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza che in primo grado ne aveva respinto le domande intese a sentir dichiarare, in relazione al contratto di RAGIONE_SOCIALE a suo tempo corrente con RAGIONE_SOCIALE concernente la concessione in locazione finanziaria di un autoveicolo, che gli interessi da lui corrisposti in pendenza del rapporto non erano dovuti in quanto i tassi di mora ivi previsti erano usurari, che egli era perciò creditore nei confronti della convenuta della somma di euro 13155,82 e che, previa compensazione di detto credito con quello corrispondente al canone finale, gli fosse trasferita la proprietà del veicolo.
La Corte d’Appello, investita del gravame, ne ha motivato il rigetto sul rilievo che, non essendo stato mai il COGNOME in mora nel versamento dei canoni di locazione, la clausola concernente gli interessi moratori, a suo dire sospetta di usurarietà, non aveva mai trovato applicazione nei suoi confronti e, dunque, egli era privo dell’interesse ad agire a farne dichiarare la nullità. In ogni caso, ha poi aggiunto il decidente, gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti entro il tasso soglia vigente al tempo della stipula, per gli interessi moratori il contratto prevedeva una clausola di salvaguardia volta a contenerne le oscillazioni dei tassi entro i limiti del tasso soglia, non costava da quanto documentalmente provato che fossero stati applicati nel corso della vita del contratto tassi di interesse più elevati di quelli previsti e la clausola in punto di corrispettivo risultava del tutto determinata.
Per la cassazione di detta sentenza il COGNOME si vale di tre mezzi, a cui resiste l’intimata con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo lamenta la carente ed illogica motivazione in violazione degli artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen. sull’usura ed il calcolo degli interessi usurari. Si sostiene, in sintesi, con una prima argomentazione, che la sostanziale omogeneità delle fattispecie civile e penale non può determinare un’interpretazione dell’art. 1815 cod. civ. che ne limiti l’applicabilità ai soli interessi corrispettivi; con una seconda argomentazione che l’aspetto precettivo dell’art. 1815 cod. civ., visto in correlazione con l’art. 644 cod. pen., determina un effetto «punitivo» consistente nella nullità dell’intera pattuizione di interessi, che il fatto che non fossero stati corrisposti interessi moratori non può escludere; con una terza argomentazione, che alla luce della concreta disciplina negoziale, gli interessi moratori, in quanto calcolati su “ogni somma dovuta”, si cumulavano agli interessi corrispettivi con la conseguenza che, sommati gli uni agli altri, il tasso calcolato nel suo insieme risultava superiore a quello usurario, legittimando il concessionario a non versare gli interessi pattuiti e a ripetere gli interessi pagati in eccesso. L’illustrazione del motivo si chiude poi con la formulazione di cinque quesiti a mezzo dei quali si chiede che la Corte dica se la regolazione degli interessi, contenuta in un accordo tra privati, abbia fonte negoziale ovvero extracontrattuale, tale per cui non è consentito alcun cumulo tra essi, se sia in facoltà del giudice integrare la prima fonte con la seconda, se il cumulo di oneri, interessi e spese sia consentito dalla legge, se l’usurarietà dei tassi vada accertata al momento della loro convenzione ovvero a quello dell’effettiva elargizione del denaro e se la sanzione dell’art. 1815 cod. civ. riguardi i soli interessi convenzionali o anche quelli moratori.
3. Il motivo è inammissibile.
Ove per vero le ragioni di esso non debbano reputarsi previamente assorbite per effetto del difetto di interesse ad agire del ricorrente dichiarato dal decidente in quanto le contestazioni appellanti afferivano al solo tema degli interessi moratori, atteso che la perorazione ricorrente non spende una sola parola per censurare tale ratio decidendi , il motivo si consegna, per il resto, ad un’inevitabile prognosi di non scrutinabilità evidenziabile sotto un duplice profilo ovvero per l’evidente difetto di specificità che ne connota l’esposizione e per l’oggettivo travisamento delle finalità del giudizio di legittimità.
Invero, sotto la prima angolazione, ricordato che il giudizio di cassazione, da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. , impone che nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. I, 17/07/2007, n. 15952), va notato che la postulazione ricorrente si risolve in una narrazione totalmente astratta che prescinde da ogni confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla decisione impugnata e si astiene, in tal modo contravvenendo anche ai canoni che presiedono alla capitolazione dell’errore di diritto (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298), dall’indicare quale specifica affermazione operata dal decidente si renda errata e sia perciò fatta oggetto di precisa e puntuale censura.
Il rilievo declinabile sotto la seconda angolazione coonesta, del resto, questa verità giacché i quesiti, su cui, in chiusa della propria
esposizione, il ricorrente sollecita il parere della Corte, sono rappresentativi di una concezione del ruolo che l’ordinamento processuale affida al giudice di legittimità che ne equivoca manifestamente i compiti, che sono volti unicamente ad assicurare la legittimità della decisione impugnata, valutandone la correttezza sotto il profilo della coerenza e della concludenza del procedimento logico che ha condotto al sua assunzione e la conformità in punto di diritto del ragionamento decisorio sviluppato dal giudice di merito (Cass., Sez. VI-I, 13/01/2020, n. 331), si ché è improprio pretendere da essa, senza radicare il fondamento di quella richiesta nella rappresentazione di una fattispecie concreta, l’espressione di pareri giuridici di contenuto generale sostanzialmente astratti e privi di ogni afferenza ad un caso concreto.
Il secondo motivo di ricorso denuncia un vizio di motivazione ed un’errata valutazione di clausole inesistenti. Si sostiene, in sintesi, che il decidente, nell’escludere in ogni caso il superamento del tasso soglia per la presenza di una clausola di salvaguardia, avrebbe, da un lato, fatto appello ad una norma pattizia inesistente, giacché la norma richiamata non prevede alcuna clausola di salvaguardia e, dall’altro, non si sarebbe avveduto, nel far ciò, di trovarsi di fronte non ad una clausola applicativa del contratto, ma ad una situazione oggettivamente significativa, da lumeggiare tenendo conto dell’illiceità di una tale pattuizione.
5. Il motivo è inammissibile.
Lo scrutinio di esso resta invero assorbito dal rilievo operato dal decidente in chiave ostativa alla disamina della doglianza declinata in punto alla pretesa usurarietà degli interessi moratori. Come si è dianzi ricordato la Corte d’Appello ha ricusato di prendere cognizione della questione rilevando il difetto di interesse ad agire del ricorrente dal momento che mai nei suoi confronti la concedente aveva
azionato una pretesa volta a reclamare il pagamento di interessi moratori. Poiché, come si ancora pure visto, detta ratio non è stata aggredita dal ricorrente giacché il ricorso si astiene dal far cenno alla declaratoria in tal senso operata dal decidente e dal sottoporla a debita critica, ne discende che l’affermazione in essa contenuta preclude l’esame di ogni questione che si dà sul tema degli interessi moratori. Ora, come bene si apprende dalla motivazione del provvedimento impugnato, il giudizio che la Corte d’Appello ha osteso riguardo alla clausola di salvaguardia attiene esattamente al tema precluso leggendosi infatti che «per quelli di mora era stata concordata apposita clausola di salvaguardia (n.11) delle condizioni generali». E’ allora debito corollario che il ricorrente non può dolersi di un capo della decisione che afferisce ad un tema non scrutinabile non avendo egli un interesse concreto ed attuale che ne giustifica la cognizione.
Il terzo motivo di ricorso deduce un vizio di carente ed illogica motivazione ovvero di motivazione assente in relazione all’attività istruttoria richiesta, non espletata e/o non ammessa, ovvero alla mancata valutazione dei documenti offerti in produzione. Si sostiene, in sintesi, che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto superflua la CTU richiesta, quantunque essa avrebbe potuto confermare gli assunti difensivi rappresentati dal ricorrente «in relazione alla sommarietà dei tassi eventualmente applicati ed applicabili» e « la difformità della “rata contrattualmente prevista” da quello che era lo standard dei consumatori Adusbef»; ed aveva altrettanto erroneamente ricusato di prendere posizione riguardo alla comunicazione della concedente escludente la sussistenza di un debito per la tassa automobilistica.
Il motivo è inammissibile.
Come è noto, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (Cass., Sez. I, 1/09/2015, n. 17399). Nella specie, ove mai l’allegazione ricorrente si mostrasse in grado di varcare la soglia dell’autosufficienza, non illustrando il motivo quando, come e perché la CTU fosse stata richiesta, essa non era in ogni caso indifferibile attesa, a giudizio del decidente, l’esaustività del regolamento negoziale in grado, come appunto si spiega, anche «di soddisfare le esigenze di deteminatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 del Tub».
Del pari -e pure qui ad onta di ogni rilievo in punto di autosufficienza, dato che non si coglie la congruenza di essa rispetto al decisum, che non interloquisce sullo specifico tema -la medesima declaratoria di indirizzo si impone anche in relazione alla seconda allegazione, una volta ricordato che la valutazione delle risultanze probatorie è compito che pertiene esclusivamente al giudice di merito, che valuta le prove secondo il metro del proprio prudente apprezzamento ed è libero di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, senza che per questo sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia
può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass., Sez. IV, 13/06/2014, n. 13485).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.11.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME