Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3688 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 18/02/2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Oggetto:
Sez. I – RG 32267/2021
camera di consiglio 30.1.2026
1
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Presidente di sezione
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
Appello – Effetto devolutivo – Mancata impugnazione della statuizione sulle conseguenze dell’eccedenza de gli interessi NOMEtori rispetto al tasso soglia – Effetti
30/01/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32267 R.G. anno 2021 proposto da:
Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE
, rappresentata e difesa NOME COGNOME;
dall’avvocato
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata
avverso la sentenza n. 1693/2021 depositata il 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Palermo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte di appello di
Palermo ha respinto il gravame proposto da Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. avverso la pronuncia del Tribunale di Marsala con cui il detto istituto di credito era stato condannato al pagamento della somma di euro 188.994,55, oltre interessi, in favore di RAGIONE_SOCIALE: la decisione di primo grado si fondava sull ‘accertata usurarietà degli interessi convenuti con riguardo a un contratto di mutuo.
La Corte di Palermo ha rilevato che gli interessi di NOME soggiacciono alle soglie dell’usura e che la mancata indicazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ai detti interessi non preclude l ‘applicazione della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996. Ha ritenuto, quindi, che l’appello fosse infondato, posto che l’appellante non aveva «svolto alcuna specifica censura con riguardo alla diversa questione relativa alle conseguenze derivanti dell’accertata natura usuraria del tasso di NOME».
La banca ha proposto una impugnazione su due motivi. La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo si oppone la violazione ed erronea applicazione degli artt. 113, 324 e 329 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’appello della banca per non aver essa impugnato il capo di sentenza relativo alle conseguenze derivanti dall’usurarietà degli interessi di NOME. Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la proposta impugnazione relativa all ‘e ccedenza degli interessi di NOME rispetto al tasso soglia aveva impedito il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alle conseguenze discendenti da ll’usurarietà dei detti interessi.
Col secondo mezzo si oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la banca non avesse validamente censurato la parte di sentenza relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità degli interessi di NOME. Si osserva che dal tenore
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 515/2026
Numero di raccolta generale 3688/2026
Data pubblicazione 18/02/2026
del motivo di appello proposto dalla banca appellante non poteva dedursi alcuna acquiescenza riguardo alla parte della sentenza di primo grado che aveva definito il quantum debeatur .
2. -I due motivi sono infondati.
Parte ricorrente si duole che la sentenza di primo grado sia stata ritenuta irretrattabile nella parte in cui aveva stabilito che, a fronte dell’accertata usu rarietà degli interessi NOMEtori, gli stessi e gli interessi corrispettivi andassero ricondotti al saggio legale.
Per la giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (tra le tante: Cass. 21 ottobre 2024, n. 27246; Cass. 30 giugno 2022, n. 20951; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566). L’autonomia del capo di sentenza, nel senso suddetto, assume quindi valore qualificante ai fini che interessano: intanto il giudice di appello può occuparsi di determinate questioni , estranee all’impugnazion e, in quanto le stesse ineriscano a capi della decisione che non presentino carattere di autonomia. Ciò spiega perché, ad esempio, qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni, sia appellata limitatamente all’affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado non abbia il potere di riesaminare anche la quantificazione del danno, stante l’autonomia della pronuncia sull ‘ an debeatur rispetto a quella relativa al quantum debeatur (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4701; Cass. 19 agosto 2003, n. 12176).
Ora, n ell’atto di appello non era stata formulata alcuna specifica
Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026
censura con riguardo al capo della decisione di primo grado con cui si era sancito quali fossero le conseguenze, in punto di diritto, dell’accertata usurarietà degli interessi NOMEtori : è affermato nella sentenza impugnata che il gravame era incentrato sulla ritenuta inapplicabilità della disciplina antiusura agli interessi NOMEtori e le indicazioni contenute nel motivo di ricorso non smentiscono tale lettura dell’atto di appello . Il relativo capo della decisione aveva, del resto, consistenza autonoma, perché, sebbene necessariamente collegato a quello relativo all’accertamento dell’usura, si risolveva nella statuizione per cui, a fronte di interessi NOMEtori eccedenti il tasso soglia, nella rideterminazione del quantum doveva applicarsi il criterio indicato dal c.t.u., per il quale tutti gli interessi convenuti contrattualmente andavano ridotti al saggio legale. La sentenza di appello, in definitiva, contiene due dicta distinti, ciascuno munito di autonoma efficacia decisoria: l’affermazione per cui l’interesse NOMEtorio si colloca va oltre il tasso soglia; la quantificazione del rapporto di dare e avere tra le parti secondo il criterio della riconduzione degli interessi pattuiti al saggio legale.
Solo nell’ipotesi in cui il motivo basato sulla non usurarietà degli interessi NOMEtori fosse stato accolto il Giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare sulla statuizione di cui qui si dibatte; ma ciò non perché tale statuizione fosse inclusa nell’impugnazione proposta, bensì in quanto essa avrebbe integrato un capo decisorio da qualificarsi dipendente ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c.: tale norma, sul presupposto che il capo dipendente non sia stato oggetto di impugnativa, dispone, infatti, che la riforma o la cassazione parziale della sentenza abbia effetto anche su di esso.
-Il ricorso è respinto.
-Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza della società intimata.
P.Q.M.
camera di consiglio 30.1.2026
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 30 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME