Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1856 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1856 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19021/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2267/2020, depositata il 28 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori e soci della cessata RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 28 dicembre 2020, di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di: accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. relativamente alle clausole di determinazione dell’interesse ultralegale, delle commissione, delle spese e degli oneri, in quanto mai pattuite e, comunque nulle e successivamente variate in senso sfavorevole alla mutuataria; condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, previa rideterminazione del saldo del rapporto; condanna della banca alla cancellazione di tutte le segnalazioni illegittimamente effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, presso la Centrale Rischi della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, a carico della società e dei fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME; condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sia per mancato guadagno e lucro cessante, sia per l’ abusiva segnalazione nella Centrale dei Rischi;
la Corte di appello, dopo aver riferito che il giudice di primo grado aveva respinto le domande attoree, ha disatteso il gravame, evidenziando, in particolare, in conformità con le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta, che il tasso degli interessi moratori non superava la soglia prevista dal decreto emanato in attuazione della l. 7 marzo 1996, n. 108, e che a tal fine non assumeva rilevanza la pattuita commissione di estinzione anticipata, il cui costo non poteva ritenersi collegato all’erogazione del credito ;
il ricorso è affidato a un motivo;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc.
civ.;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione della l.n. 108 del 1996, nonché degli artt. 1815, secondo comma, cod. civ. e 644 cod. pen., per aver la sentenza impugnata ritenuto che ai fini dell’individuazione del tasso soglia relativo agli interessi moratori previsto ai sensi della menzionata l.n. 18 del 1996 dovesse applicarsi al tasso previsto dal decreto emanato in attuazione di tale legge, applicabile ratione temporis , la maggiorazione del 2,1%; – sostengono, in proposito, che una siffatta maggiorazione non aveva alcun sostegno normativo e che il tasso di interesse moratorio applicato al contratto dedotto in giudizio superava la soglia prevista nel decreto ministeriale di riferimento, anche alla luce del costo rappresentato dalla commissione per estinzione anticipata;
il motivo è inammissibile;
la doglianza muove dall’assunto che, ai fini della determinazione del costo del l’operazione , si debba tener conto anche della commissione per estinzione anticipata;
sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha escluso che la stessa costituisse un costo per l’erogazione del credito e che, in quanto tale, assumesse rilevanza i fini della individuazione dell’applicazione della disciplina in tema di interessi usurari e tale statuizione non risulta essere oggetto di censura da parte dei ricorrenti;
il ricorso, dunque, non si confronta con la sentenza impugnata, omettendo di aggredire l’accertamento su un punto considerato concludente ai fini dell ‘esame del motivo;
in ordine, poi, alla contestata maggiorazione del 2,1% che la Corte di appello ha ritenuto di dover applicare al tasso soglia indicato nel decreto ministeriale ai fini dell ‘individuazione del tasso soglia applicabile agli interessi usurari, si osserva che questa Corte, nel ritenere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi
moratori, ha affermato che la mancata ricomprensione di questi ultimi nell ‘ ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude l ‘ applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, primo comma, l.n. 108 del 1996, e ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali il tasso-soglia sarà dato dal Tasso effettivo globale medio incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; successivamente, tra le altre, Cass. 4 novembre 2021, n. 31615; Cass. 13 giugno 2024, n. 16526);
la Corte di appello ha, dunque, deciso la questione di diritto in oggetto conformemente al riferimento orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui il motivo, non offrendo utili elementi di critica di tale orientamento, incappa, in parte qua, nella sanzione di inammissibilità ai sensi de ll’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ.;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
4 gennaio 2025.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 Il Presidente