Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20220 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 331/2022 emessa da CORTE D’APPELLO FIRENZE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’appello di Firenze , con sentenza n. 331/2022, pronunciandosi su di un contratto di mutuo tra NOME COGNOME e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) andasse confermato l’accertamento circa l’insussistenza del superamento della soglia usuraria per i tassi pattuiti, sia corrispettivi sia moratori; b) non potesse sommarsi a questi ultimi la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo; c) gli interessi corrispettivi non eccedessero, nel caso di specie, la soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, come accertato in punto di fatto, tenuto anche conto della c.d. clausola di salvaguardia; d) non rilevasse la c.d. usura sopravvenuta, che in concreto avrebbe comunque comportato -soltanto per gli interessi moratori, e unicamente per cinque ratei di rimborso -un maggior costo del finanziamento di € 348,48 , come accertato dal c.t.u.; e) in nessun caso si fosse comunque determinata la pretesa gratuità del contratto; f) il negozio non fosse nullo, non venendo in questione un mutuo di scopo, quanto, piuttosto, un mutuo fondiario ex art. 38 ss. t.u.b., con causa del tutto lecita; g) la mancata indicazione, nel testo contrattuale, dell’ISC fosse priva di conseguenze invalidanti per il mutuo.
─ Ricorre per cassazione, con due motivi, COGNOME. Resiste con controricorso Banca Nazionale del Lavoro.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere a ciò delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ La proposta ha il tenore che segue:
«Il primo motivo ─ che deduce violazione dell’art. 2 l. n. 108/1996, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la ‘commissione per l’estinzione anticipata’ non rileva per il calcolo
dell’usura ─ è inammissibile, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c. non rispettando il principio di autosufficienza, sia ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., ponendosi in contrasto con il principio consolidato secondo cui ‘ n tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi » (Cass. 14 aprile 2023, n. 10010; Cass. 20 marzo 2023, n. 7968; Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass. 1 agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352);
«il secondo motivo ─ che deduce violazione dell’art. 2 l. n. 108/1996, 1 d.l. n. 394/2000 convertito in l. n. 24/2000, per avere la sentenza impugnata escluso dal computo gli interessi moratori ─ è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale viceversa ha reputato doversi bensì computare gli interessi moratori, secondo i principi di diritto fissati dalla S.C. (cfr. Cass. Sez. U. 19 settembre 2020, n. 19597; Cass. 4 novembre 2021, n. 31615; Cass. 5 maggio 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO)».
2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali rilievi, che resistono alle considerazioni critiche svolte da parte ricorrente in memoria.
Può solo aggiungersi che parte ricorrente, allorquando dibatte del superamento della soglia usuraria (avendo anche riguardo alla dedotta inapplicabilità, al contratto di mutuo per cui è causa, della maggiorazione del 2,1% contemplata dalla comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2013), mostra di non confrontarsi con la sentenza impugnata, in cui è evidenziato che il saggio di mora è stato pattuito in misura pari al tasso soglia dell’usura , onde non avrebbe mai potuto essere superiore ad esso. Ora, la ravvisata mancata aderenza della
censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
─ Le spese processuali seguono la soccombenza.
─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l’art. 380bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il primo comma dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della parte controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata in € 5.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione