Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7164 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7164 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31153/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Intesa Sanpaolo Spa, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2924/2021 depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di accollante in data 31 marzo 2004 del mutuo ipotecario dell’importo di € 2.800.000,00, stipulato in data 12 febbraio
2004 da RAGIONE_SOCIALE (da restituire in trenta rate semestrali), ha convenuto in giudizio il creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) e l’originario cessionario del credito RAGIONE_SOCIALE, deducendo la nullità del contratto sia in relazione alla natura usuraria del mutuo, dovuta alla misura degli interessi, alla commissione di estinzione anticipata e agli oneri derivanti dalla stipula di un contratto derivato, sia in relazione ad altri titoli (indeterminatezza delle pattuizioni, anatocismo, abuso del diritto, illiceità delle clausole, assenza di causa), chiedendo la restituzione dell’indebito. Tra i costi rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia, l’accollante ha dedotto anche quello relativo a un contratto di Interest Rate Swap stipulato in data 28 luglio 2004 tra debitore originario e banca.
2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda senza far luogo a CTU, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano, qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello non superato il tasso soglia né in relazione all’interesse corrispettivo pattuito, né in relazione al tasso di mora. Per quanto qui rileva, il giudice di appello, con riferimento all’interesse corrispettivo, ha rilevato che il tasso applicato, secondo quanto indicato dal CTP nella perizia allegata all’atto di citazione, fosse inferiore al tasso soglia dell’usura rilevato nel febbraio 2004; ha, poi, autonomamente verificato a campione (sulla rata semestrale n. 1) il mancato superamento del tasso soglia. Ha, poi, escluso l’incidenza della commissione di recesso anticipato sul tasso in quanto corrispettivo per il recesso dal contratto ex art. 1373, terzo comma, cod. civ.
3. Quanto al contratto di IRS ( Interest Rate Swap , contratto derivato), stipulato in data 28 luglio 2004, la sentenza impugnata ha ritenuto che non è un costo del contratto di mutuo, in quanto non menzionato nel contratto e spontaneamente concluso dal debitore originario accollato; ha, poi, ritenuto non provata l’esistenza di un contratto derivato tra accollante e accollatario « a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare il costo effettivo del mutuo collegato» , non potendosi utilizzare la nota del 23
dicembre 2004 (prodotta dalla banca ma disconosciuta dall’appellante), con cui accollato e accollante avevano comunicato al creditore la cessione dell’IRS. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che l’inclusione nel costo dell’IRS nell’interesse corrispettivo, come indicato dal CTP, non comporta superamento del tasso soglia.
Il tasso di interesse è, poi, stato ritenuto determinato in base ad ammortamento alla francese; sono, infine, state rigettate le doglianze in punto ius variandi , abuso del diritto e contratto in frode alla legge. L’appellante è stato condannato ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Propone ricorso per cassazione l’accollante, affidato a undici motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il creditore accollatario, il quale deposita anch’egli memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura alle liti del controricorrente, articolata nella memoria dal ricorrente, essendo la procura allegata al ricorso, topograficamente successiva al ricorso e precedente la relata di notificazione (notificazione avvenuta in data 19 gennaio 2022) e, pertanto, ad esso riferibile. Non rileva il deposito di documentazione nel fascicolo telematico da parte di altro professionista.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, fatti consistenti negli elementi di fatto, contenuti nella CTP allegata all’atto di citazione, che consentirebbero di ritenere superato il tasso soglia quanto agli interessi corrispettivi. Osserva che nel caso di specie non ricorrerebbe il vincolo di cui all’art. 348 -ter cod. proc. civ. e che il giudice di appello avrebbe errato nel leggere la relazione del CTP e nell’applicare le relative formule di calcolo attuariali, omettendo di considerare che i tassi ivi indicati sono quelli medi.
Il primo motivo è inammissibile, come rilevato dal controricorrente, per più ragioni. Ricorre, difetti, il vincolo di cui all’art. 348 -ter cod. proc.
n. 31153/2021 R.G.
civ., essendo entrambe le decisioni dei giudici di merito fondate sul mancato superamento del tasso soglia in base ai calcoli effettuati dal CTP, nonché è evidente l’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere, con il vizio enunciato, una revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello (Cass., Sez. U., n. 34476/2019); e ciò in disparte l’argomento per cui i fatti dedotti dal ricorrente non sono fatti storici, bensì argomentazioni difensive, non qualificabili in termini di fatto storico (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018).
4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere il giudice di appello incorso in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fatti non allegati dal ricorrente, non essendo mai stato allegato dal ricorrente che tutti i tassi indicati fossero al di sotto della soglia usuraria.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, come osservato dal controricorrente, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, laddove il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato e non anche le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della decisione (Cass., n. 1616/2021). Al di fuori di questo caso, il giudice resta libero sia di individuare la natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, sia di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa di controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’azione (Cass., n. 296/2026; Cass., n. 476/2019). Nella specie, il giudice ha deciso la domanda di accertamento della natura usuraria degli interessi corrispettivi in base agli elementi addotti dalle parti.
6. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto incomprensibili le metodologie della parte e la consulenza di parte. Motivo, questo, inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi, tanto che il giudice di appello ha fornito concorrenti motivazioni, sia rileggendo la CTP, sia procedendo a un autonomo conteggio a campione.
7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso dalla base di calcolo del tasso soglia la commissione di anticipata estinzione del contratto quale costo collegato all’erogazione del credito. Deduce il ricorrente che la commissione di estinzione anticipata deve far parte del tasso soglia anche se non corrisposta o corrisposta alternativamente agli interessi in caso di prosecuzione del contratto, essendo l’usura reato di pericolo (quindi, per la mera pattuizione), nonché risultando la commissione dovuta anche se la richiesta di risoluzione del contratto provenga da parte della banca.
8. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (con cui il ricorrente non si confronta), secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia non è possibile considerare anche la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa una remunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).
9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2909 cod. civ. e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata
ha escluso l’incidenza del costo dell’IRS sul tasso soglia del contratto di mutuo. Deduce il ricorrente che il contratto derivato era collegato al contratto di mutuo; si censura la motivazione della sentenza che ha deciso la questione in base alla inutilizzabilità della nota del 23 dicembre 2004 (doc. n. 13), laddove è accertato l’addebito in capo al ricorrente dei costi dell’IRS. Deduce, inoltre, la formazione in primo grado del giudicato interno -previa trascrizione delle parti rilevanti della sentenza di primo grado idonee al rilievo dell’eccezione di giudicato -in relazione al collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto derivato di IRS.
Con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superiore motivo e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello trascurato la circostanza degli addebiti generati dal derivato in capo al ricorrente, già denunciata con il superiore motivo.
Con il settimo motivo si deduce, in via ulteriormente gradata e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 101 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l’utilizzabilità del doc. 13 per effetto del disconoscimento del ricorrente, emanando una pronuncia « a sorpresa» senza avere previamente instaurato il contraddittorio.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. per avere la sentenza impugnata escluso l’IRS dal calcolo del tasso soglia, in base alla circostanza che la conclusione del contratto di mutuo non era subordinata al contratto derivato di IRS; invoca parte ricorrente il collegamento negoziale intercorso tra le due fattispecie negoziali, le quali farebbero parte di un’unica operazione negoziale complessa. Nello stesso motivo il ricorrente osserva che la motivazione secondo cui -anche tenendo conto dei costi del derivato -i
tassi sarebbero stati al di sotto del tasso soglia deve intendersi censurata « con il primo e il secondo motivo di ricorso».
I motivi dal quinto all’ottavo possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili, in quanto il giudice di appello ha accertato che l’applicazione del costo IRS non comporta il superamento del tasso soglia (« per la sua determinazione deve essere tenuto in considerazione anche la somma di € 44.403,34 pari al Mark to Market iniziale quale costo dell’Interest Rate Swap collegato; come sopra detto, però, il costo effettivo del mutuo, calcolato dal consulente di parte tenendo in considerazione anche tale importo, viene indicato dallo stesso appellante in una misura inferiore al tasso soglia »: pag. 18 sent. imp.). Ancorché tale statuizione fosse implicitamente censurata con i primi due motivi di ricorso, il rigetto degli stessi (anche in relazione a tale specifico profilo) priva di interesse il ricorrente dell’esame dei suddetti motivi, con conseguente inammissibilità degli stessi.
Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 117 d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e 1346 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso di interesse. Deduce parte ricorrente che il piano di ammortamento fosse apparente e indeterminato, nonché non corrispondente a quello applicato. Censura, inoltre, la sentenza impugnata, ove afferma che il tasso sarebbe determinato su base semestrale, non essendo il tasso determinabile ab origine , ma determinato ex post all’atto della scadenza della rata. Censura, inoltre, il rigetto della censura di indeterminatezza del tasso IRS.
Il nono motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, il motivo appare privo di specificità rispetto alla deduzione che il piano di ammortamento applicato sarebbe non corrispondente a quello pattuito. In secondo luogo, il vizio incorre in una richiesta di rivalutazione
31153/2021 R.G.
dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello sulla base della documentazione contrattuale in relazione agli altri temi evidenziati.
Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato le doglianze in tela di contratto in frode alla legge e al rating attribuito al cliente. Motivo manifestamente infondato, posto che il giudice di appello ha espressamente deciso su tali motivi di appello, rigettandoli.
Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata condannato per responsabilità aggravata il ricorrente, laddove la sentenza risulta, quanto alla motivazione, aprioristica e condita da « espressioni dileggianti utilizzate nei confronti della ricorrente (…) oltre i limiti della continenza e di una trattazione serena ed equidistante della causa».
Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la motivazione della sentenza impugnata ove ha ritenuto, stante la proposizione di un appello « palesemente infondato» a fronte di una « sentenza di primo grado chiara ed esente da qualunque errore», sussistente il principio dell’abuso dello strumento processuale (Cass., n. 29812/2019; Cass., n. 20018/2020; Cass., n. 3830/2021); né è censurabile l’importo liquidato, rimesso alla discrezionalità del giudice del merito (Cass., n. 8943/2022).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. La liquidazione delle spese avviene in relazione al valore del mutuo, essendo il valore delle cause relative alla validità di un rapporto obbligatorio determinato dal valore dell’intero rapporto, ove il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questioni relative a esistenza o validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa
(Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022; Cass., n. 4163/2015; Cass., n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n. 12633/1991). Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., come sollecitato dal controricorrente, essendovi abuso dello strumento processuale del ricorrente, che ha proposto undici motivi di ricorso, di cui nove inammissibili e due manifestamente infondati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. dell’ulteriore importo di € 15.000,00 in favore del controricorrente; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME