Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 22893 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37867/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 4146/2019, depositata il 19/06/2019.
Vista la memoria del P.M., in persona del AVV_NOTAIO , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Viste le memorie RAGIONE_SOCIALE parti.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di Roma, con sentenza n. 18121 del 2011, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dichiarò l’acquisto per intervenuta usucapione in favore RAGIONE_SOCIALE‘attore di alcuni terreni siti in Ardea, località Le Zalzare.
Con sentenza n. 4146 del 19. 6. 2019 la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, annullò la decisione di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE usi civici del Lazio.
La Corte romana motivò tale conclusione rilevando che costituivano fatti pacifici in causa che i terreni oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda erano stati acquisiti dallo Stato quale erede necessario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 586 c.c. e che gli stessi erano gravati da uso civico di pascolo, come accertato da una decisione emessa nel 1954 dal competente RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici e da una successiva sentenza del 1996 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma. Affermò quindi che la causa doveva ritenersi devoluta al RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici, in base al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. un. n.11225 del 1994; Cass. Sez. un. n. 7429 del 2009; Cass. Sez. un. n. 605 del 2015 ), secondo cui ove il privato
agisca per accertare l’intervenuta usucapione RAGIONE_SOCIALEa proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene tra quelli soggetti ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa demanialità del bene, esula dalla giurisdizione del giudice orinario e spetta alla cognizione del AVV_NOTAIO per gli usi civici.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 12. 2019, ricorre COGNOME NOME, sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno notificato controricorso.
Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di documenti decisivi, lamentando che la Corte di appello abbia risolto la questione di giurisdizione trascurando di considerare la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi civici del Lazio n. 18 del 18. 5. 2016, prodotta in sede di deposito RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale, che in relazione ad una domanda di RAGIONE_SOCIALE di usi civici nei terreni di Ardea, in località Le Salzare, dando definitivamente atto RAGIONE_SOCIALEa esistenza del diritto civico di pascolo, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo ogni determinazione in merito alle modalità di RAGIONE_SOCIALE alla Regione. Da tale decisione e dai provvedimenti emessi in precedenza nel lungo contenzioso che aveva interessato il suddetti terreni, risultavano quindi definitivamente accertate l’esistenza e la natura RAGIONE_SOCIALE usi civici gravanti su di essi.
In particolare, l’omesso esame di tali documenti si è risolto in un errore decisivo, in quanto non ha permesso di rilevare che i terreni gravati incontestabilmente da uso civico non facevano parte del demanio, ma del patrimonio disponibile RAGIONE_SOCIALE‘ente pubbli co. Ne deriva, sostiene il ricorrente, che la domanda di usucapione, avendo ad oggetto un terreno gravato da uso civico non già
demaniale ma privato, spettava alla cognizione del giudice ordinario, potendo ogni questione in ordine alla natura dei beni essere risolta in via incidentale.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere tenuto conto, nel risolvere la questione di giurisdizione, RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici del Lazio n. 18 del 2016 e RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione dei terreni al comune di Ardea, nonostante la produzione di tali documenti, pur avvenuta solo in sede di comparsa conclusionale, fosse ammissibile, trattandosi di atti indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, che la parte non aveva potuto produrre in precedenza.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 11 e 29 legge 16. 6. 1927, n. 1766, censurando la decisione impugnata per non avere considerato che il diritto di uso civico gravava su beni privati, risultando dagli atti di causa che i terreni de quibus erano stati acquisiti dallo Stato, quale erede necessario ex art. 586 c.c.. Non formava invece oggetto di contestazione l’esistenza su di essi RAGIONE_SOCIALE usi civici di pascolo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici del Lazio n. 7 del 1996, che li qualificava diritti utili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 n. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1027. Ne consegue, prosegue il ricorso, che nella presente controversia non si poneva alcuna necessità di accertare la qualitas soli con efficacia di giudicato o di risolvere questioni attinenti all’esistenza, natura o estensione del diritto civico, e che la controversia si spiegava interamente sul terreno dei rapporti di diritto privato. La competenza a decidere sulla domanda di usucapione spettava pertanto al giudice ordinario.
Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di appello trascurato di considerare che i terreni su cui gravavano gli usi civici erano di proprietà privata e non demaniale.
Sotto altro profilo si assume che l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘uso civico non era di ostacolo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di usucapione, risolvendosi il primo in un peso che affianca, limitandolo, il diritto di proprietà, mentre i vincoli di inalienabilità ed inusucapibilità sono caratteristica dei beni appartenenti al demanio civico e non al patrimonio disponibile.
5 . Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c e RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c. , lamentando che la Corte di appello non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici del lazio n. 18 del 2016, che aveva risolto le questioni sulle modalità di RAGIONE_SOCIALE e sulla qualità del suolo e che, quale giudicato esterno, era rilevabile anche d’ufficio.
6.1. Il terzo e quarto motivo, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione obiettiva, sono fondati, mentre gli altri motivi rimangono per l’effetto assorbiti .
6.2. Non è in discussione in causa l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che, richiamando le conformi pronunce del 1954 e del 1970 del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi civici del Lazio e del 1996 RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte di appello, ha dato atto che il bene oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di usucapione era gravato da uso civico di pascolo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 n. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1776 del 1927. Muovendo da tale dato, la Corte di appello ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi civici del Lazio sulla base del rilievo che la parte convenuta, RAGIONE_SOCIALE, aveva eccepito l’inclusione del bene per cui è causa nel demanio civico, ponendo una questione rientrante nella competenza del giudice speciale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 RAGIONE_SOCIALEa legge citata.
Questa disposizione stabilisce che i commissari per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi civici ‘ decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni RAGIONE_SOCIALE associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE questioni loro affidate ‘. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, appartengono alla giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE usi civici o di diritti di uso collettivo RAGIONE_SOCIALE terre ovvero l’appartenenza di un terreno al demanio civico. Ora, la Corte di appello richiama questo orientamento, giustificando la declaratoria del proprio difetto di giurisdizione in forza del rilievo che l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, poi appellante, esige la soluzione in via principale, e non meramente incidentale, RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa demanialità del
bene per cui è causa e pertanto spetta alla cognizione del RAGIONE_SOCIALE regionale per gli usi civici.
7.3. Nella sua memoria il P.M. ha concluso per la fondatezza del ricorso, sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che il fatto che i terreni oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di usucapione siano gravati da uso civico non è nella specie in discussione, avendo la Corte di appello richiamato le pregresse pronunce del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici del Lazio che riconoscevano sugli stessi il diritto civico di pascolo. Queste decisioni pertanto, avendo accertato incontrovertibilmente la sussistenza del diritto di uso civico, avrebbero definito, in modo incontrovertibile, ogni questione sulla c.d. qualitas soli , sottraendo il punto controverso alla cognizione del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici. Si è infatti affermato che restano escluse dalla giurisdizione commissariale le domande che postulano un già intervenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli ( Cass. Sez. un. n. 20183 del 2019; Cass. Sez. un. n. 28802 del 2022 ).
7 .4. L’argomentazione offerta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non è condivisibile.
Dalla esposizione dei fatti di causa risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha fondato la propria eccezione di difetto di giurisdizione non già sulla esistenza di un uso civico sui terreni oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, fatto di per sé pacifico, bensì sulla loro appartenenza al demanio civico, cioè sul rilievo che essi facciano parte RAGIONE_SOCIALEa proprietà collettiva RAGIONE_SOCIALE abitanti del comune in cui essi si trovano.
Com’è noto il diritto di uso civico, oltre che su beni di proprietà collettiva, può gravare anche su beni di proprietà privata. Nel primo caso il diritto si presenta in re propria , nel secondo è un diritto limitato in re aliena . Il dato può considerarsi pacifico, in linea con la storia RAGIONE_SOCIALE‘istituto e positivamente racchiuso nelle varie disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1776 del 1927 che disciplinano il diritto di uso civico su beni altrui ( ad esempio, l’art. 4 e l’art. 5 e seguenti sul diritto ed il procedimento di RAGIONE_SOCIALE ) ( Cass. Sez. un. n. 12570 del 2023; Cass. Sez. un. n. 1671 del 1973 ). Va poi menzionata la legge n. 168 del 2017, che definisce beni collettivi
P.Q.M.
accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,