SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 738 2026 – N. R.G. 00001605 2019 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
(C.F.
(C.F.:
C.F.
NOME
(C.F.
C.F.
C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari SEZIONE SECONDA
R.G. 1605/2019
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, sezione seconda, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado tra
C.F.
), assistiti
e
(C.F.
dall’AVV_NOTAIO
NOME
attori
,
) e
e
difesi
C.F.
)
e
(C.F.
), assistiti e difesi dall’AVV_NOTAIO
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa eccezione, deduzione e conclusione reietta: IN VIA PRINCIPALE: 1. dichiarare nullo/invalido/inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2199/2018. del 22.12.2018 per le ragioni di cui alla superiore espositiva revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2199/2018 del 22.12.2018 per le ragioni di cui alla superiore espositiva; 2. revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2199/2018 del 22.12.2018 per le ragioni di cui alla superiore espositiva; IN VIA RICONVENZIONALE: 3. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, che la sig.ra , nata a Gergei (SU), il DATA_NASCITA, deceduta in Cagliari il 10.01.2018, è divenuta proprietaria esclusiva dell’immobile per civile abitazione sito in Cagliari, nella INDIRIZZO, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 11, mappale 346, sub 127, p. 4, zona censuaria 1, cat. A/4, classe 1, rendita catastale euro 148,48 e del locale garage sito in Cagliari, nella INDIRIZZO Istria 32, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 11, mappale 1730, sub 14, p.T., zona censuaria 1, cat. C/6, classe 4, rendita catastale 58,26 per maturata usucapione acquisitiva e che i sig.ri , nato a Cagliari il DATA_NASCITA (C.F.: ) e nata a Cagliari DATA_NASCITA (CF: ), quali eredi della predetta, sono proprietari degli stessi per la quota di 4 ciascuno pro indiviso; 4. ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali; 5. con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio ‘ ; C.F.
per parte convenuta: ‘ Il Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: In via principale: A) Per i motivi sopra meglio esposti e che si intendono qui integralmente richiamati, confermare il decreto ingiuntivo n. 2199/2018 del 22.12.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nella persona del AVV_NOTAIO, nel procedimento distinto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.A.C., depositato in cancelleria in data 22.12.2018, notificato in data 18.01.2019 a ed in data 19.01.2019 a e, anche per l’effetto, B) Accertare e dichiarare il diritto di proprietà pro-quota in capo ai signori
, , , e degli immobili siti in Cagliari nella INDIRIZZO e nella INDIRIZZO e, anche per l’effetto, C) rigettare in toto, la domanda principale e quella riconvenzionale formulate con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 25.02.2019, notificato il 27.02.2019. In via subordinata: D) Nell’ipotesi residuale e non creduta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopra meglio esposti e che si intendono qui integralmente richiamati, accertare e dichiarare il diritto di proprietà proquota in capo ai signori , , , e degli immobili siti in Cagliari nella INDIRIZZO e nella INDIRIZZO e, anche per l’effetto, E) rigettare in toto, la domanda principale e quella riconvenzionale formulate con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 25.02.2019, notificato il 27.02.2019. In ogni caso: F) Per i motivi sopra meglio esposti e che si intendono qui integralmente richiamati, condannare i signori e ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa a favore dei signori , e ;
con vittoria di spese e compenso d’avvocato’ .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
e
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2199/2018, con il quale il Tribunale di Cagliari gli ingiungeva di consegnare, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, copia delle chiavi degli immobili siti in Cagliari alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO a
e
Questi ultimi avevano agito in via
monitoria esponendo di essere titolari di una quota pro-indiviso degli immobili suindicati, i quali invece erano oggetto, secondo gli opponenti, di una signoria di fatto, da loro esercitata uti dominus per oltre vent’anni, successivamente al decesso di , loro madre e dante causa, avvenuto il 10.1.2018, la quale a sua volta li aveva posseduti sempre ni via esclusiva, dapprima andando ad abitarvi insieme al marito , e poi, dopo il divorzio da quest’ultimo, avvenuto nel 2012, restandovi a dimorare unitamente ai figli e , in particolare, aveva posseduto i beni di cui è causa sin dalla morte di del quale ella era erede, avvenuta il 6.11.1992, e dunque ne ha usucapito la piena ed esclusiva proprietà, avendoli (come detto) posseduti dal 1992 al 2018. Su tali basi, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed accertarsi, in via riconvenzionale, il loro diritto di proprietà esclusiva sui beni immobili oggetto di causa per maturata usucapione degli stessi, già in capo alla loro madre.
Si costituivano i convenuti, resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto. Esponevano, in particolare, che i beni oggetto di causa erano loro pervenuti, pro quota, per eredità di deceduto il 07.05.1992. L’altra quota, invece, era di proprietà di deceduta il 10.01.2018, alla quale erano succeduti gli attori in opposizione,
e Gli immobili di cui è causa erano stati concessi in uso a , dai di lei fratelli, per mero spirito di cortesia familiare e senza che sugli stessi ella potesse vantare alcun diritto, ma soltanto affinché vi dimorasse. Nessun possesso valido ad usucapionem , dunque, si era mai costituito, né a favore di , né tantomeno a favore dei suoi figli, ai quali gli opposti avevano chiesto la consegna di
copia delle chiavi degli immobili stessi (che, tra l’altro, d opo la morte di erano rimasti inabitati) per poterli visionare e, vista la necessità economica, porli in vendita.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e veniva parzialmente ammessa la prova orale articolata dalle parti. All’udienza dell’8.2.2022 veniva interrogato , il quale ha confermato che la sorella aveva vissuto nell’appartamento di cui è causa dal novembre del 1992 al gennaio del 2018, per alcuni periodi con marito e figli poi solo con uno dei figli; che la predetta sorella aveva ampliato l’alloggio, annettendovi il sottotetto, ma che tale intervento era stato concordato con gli altri comproprietari e le relative spese erano state tra di essi suddivise; che egli aveva libero accesso all’appartamento ed al garage. Veniva poi interrogato , il quale rendeva dichiarazioni conformi a quelle del fratello, aggiungendo che in tutto quel periodo in cui aveva occupato il garage, vi erano conservati materiale elettrico della sua ditta ed una macchina per tessitura ed una vecchia stufa a cherosene della loro madre e che le chiavi del garage egli le aveva sempre avute. Ha altresì dichiarato che quando il portoncino di ingresso fu sostituito, la sorella ne consegnò le chiavi alla madre.
All’udienza del 28.4.2022 veniva sentito il teste , il quale dichiarava di conoscere dal 1991 perché abitava vicino a lei, e che la stessa dimorava nell’appartamento di cui è causa insieme ai figli. Veniva poi sentito il teste il quale ha riferito di aver abitato dal 2000 al 2010 in INDIRIZZO e di essere stato ‘capocondomino’ dello stabile dal 2000 al 2018, quando vendette il suo appartamento; di aver incontrato soltanto la ma mai il marito né i figli; Pers
Pers di aver saputo dei lavori eseguiti nell’alloggio controverso dalla e di aver constatato che ne era stato cambiato il portoncino di ingresso. Ha riferito che le spese condominiali erano saldate dalla All’udienza del 7.7.2022 è stato sentito il teste , il quale ha riferito di conoscere e da oltre venti anni, perché abitante nel palazzo di INDIRIZZO, ed ha confermato che la ha vissuto nell’alloggio dal 1992 al 2018 e che era la stessa che aveva pa gato le quote condominiali, sino al suo decesso; dopo tale data, le stesse erano state invece pagate da All’udienza del 20.10.2022 veniva sentita la teste la quale ha confermato che la , in occasione di una controversia, aveva dichiarato di essere proprietaria dell’immobile per una minima quota, e che l’immobile era stato concesso in uso gratuito dalla madre, che aveva la quota maggiore della proprietà. Alla stessa udienza è stata ascoltata la teste , la quale ha riferito che nel 2013 era praticante dell’avv. che lei stessa aveva suggerito a , e che quest’ultima aveva dichiarato che l’immobile era in comproprietà con i fratelli e la madre , All’udienza del 22.12.2022 è stato sentito il teste , il quale ha dichiarato di aver avuto accesso al garage oggetto di causa, le cui chiavi gli venivano date da che nel garage predetto erano depositati utensili e materiale di lavoro di vario tipo, funzi onale all’attività della ditta del predetto che si occupa di impianti elettrici; che l’accesso lo aveva sia lui che l’altro operaio della ditta predetta, . E’ stata anche sentita la teste , la quale ha confermato di aver fatto installare dal proprio dipendente nella propria veste di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel mese di settembre del Pers Pers Pers
1998, un impianto di allarme presso l’immobile sito in Cagliari nella INDIRIZZO, su commissione di e senza ricevere alcun compenso, trattandosi rispettivamente di suo marito, cognato e suocera . All’udienza del 1.2.2023 veniva sentito il teste il quale confermava di aver eseguito l’installazione del predetto impianto di allarme insieme a ; che il garage di cui è causa veniva usato come deposito aziendale; di non conoscere . Veniva anche sentito il teste , il quale a sua volta confermava le circostanze riferite dal precedente teste, aggiungendo soltanto di aver conosciuto , la quale mai si era opposta all’utilizzazione del garage come deposito di materiali della ditta di lavorazioni elettriche. All’udienza del 22.3.2023 veniva poi sentito il teste il quale ha dichiarato di aver lavorato per la ditta RAGIONE_SOCIALE dal 1987 e di aver avuto accesso al garage di cui è causa, da tale momento sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 1995; di non aver mai registrato lamentele di all’uso del garage come magazzino; che le relative chiavi erano nel cruscotto del mezzo di servizio dell’azienda o nel cassetto della scrivania dell’ufficio. Veniva anche sentita la teste , la quale ha riferito che, quando ricevette mandato da , nel 2009, per promuovere ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non aveva suggerito alla stessa di dichiarare che alloggio e garage appartenevano anche a e ma si era limitata a dare atto nei propri scritti difensivi di quanto dichiaratole dalla cliente. Infine, all’udienza del 24.5.2023 veniva sentito a testimone , padre degli opponenti, il quale ha confermato l’installazione dell’allarme, affermando però che la
commessa sarebbe stata data da , la quale avrebbe pagato l’opera in contanti, ed ha escluso che il garage fosse utilizzato come deposito della ditta RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza da tenersi nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata con ordinanza del giudice applicato a distanza al 5.2.2026, prima delle quale ambo le parti hanno depositato note scritte.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di giorni 20 per deposito di conclusionali e di ulteriori giorni 20 per deposito di memorie di replica.
Nel detto termine, le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
L’opposizione è infondata.
Dalla prova orale, pienamente confermativa di quanto rappresentato dagli stessi opponenti, risulta che il rapporto con la res oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, intrattenuto dapprima dalla madre , e poi, dopo la morte di costei, dagli odierni opponenti, figli della stessa, ha avuto origine da un atto di concessione dei fratelli e della madre della predetta comproprietari degli immobili controversi, i quali hanno consentito che la stessa vi dimorasse, dapprima con il marito e i figli e poi, dopo la separazione dal primo, soltanto con i secondi. Non controversa, infatti, è la circostanza che i beni oggetto di causa siano pervenuti a Pers
, e per successione del genitore deceduto il 6.11.1992. La comunione venutasi a creare sui cespiti controversi, dunque, è di natura ereditaria, onde, in relazione ad essa, va applicato il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui ‘ Il coerede che dopo la morte del de
cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell’interesse degli altri ‘ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018, Rv. 648439 ; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009, Rv. 607651; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35067 del 29/11/2022, Rv. 666319). Occorre quindi che il coerede possessore dei beni caduti in successione fornisca la prova puntuale di averne goduto con modalità incompatibili con il godimento degli altri coeredi, ed a tal fine non è sufficiente dimostrare che costoro si siano astenuti dall’uso della cosa comune, poiché tale comportamento può derivare dalla considerazioni dei rapporti familiari solitamente esistenti tra i coeredi comproprietari, che possono portare coloro che non usano un determinato cespite a tollerare che dello stesso se ne servano solo alcuni tra i contitolari. Neanche è dirimente il fatto che il detentore del cespite ne abbia pagato le imposte o vi abbia svolto lavori di manutenzione, operando la presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri. Sotto questo profilo, dunque, risulta irrilevante stabilire chi
abbia versato gli oneri condominiali dell’immobile per cui si controverte, poiché la provvedendovi, avrebbe al più potuto maturare un diritto di credito verso i comproprietari, ma non certamente provare la sua qualità di esclusivo possessore del bene mediante la mera attività di saldo dei detti oneri. Del pari irrilevante è stabilire chi abbia autorizzato, o pagato, l’esecuzione delle opere di installazione dell’allarme; circostanza sulla quale, peraltro, le precise, specifiche e concordanti testimonianze e superano l’unica deposizione, peraltro assai generica, di segno opposto, resa dal padre degli odierni attori. Stesso dicasi per le opere di manutenzione straordinaria eseguite sull’appartamento, in relazione alle quali, peraltro, gli opposti hanno dichiarato essersi trattato di interventi concordati tra tutti i coeredi contitolari del cespite, il cui costo fu tra essi ripartito. Affermazioni, queste, che non sono state specificamente smentite dalle risultanze dell’istruttoria, all’esito della quale non è stato possibile acclarare se dette operazioni fossero state convenute, ed i relativi oneri ripartiti, tra i comproprietari o meno. Pers
Rilevanti, invece, sono le deposizioni e , le quali, in veste rispettivamente di avvocati incaricati dalla (la prima e la terza) e di praticante dell’avv. (la seconda) hanno confermato che la madre degli odierni opponenti aveva dichiarato ai predetti professionisti di essere comproprietaria, e non proprietaria esclusiva, dei beni di cui è causa. Ed infine, decisive appaiono le concordanti testimonianze di tutti gli addetti della ditta RAGIONE_SOCIALE, di proprietà della moglie di secondo le quali il garage di cui si discute era utilizzato anche dal personale della predetta azienda, il quale vi aveva libero accesso avendone le chiavi. COGNOME COGNOME
Il complesso degli elementi suindicati non consente, in definitiva, di ritenere provata la costituzione di una signoria di fatto, sui cespiti di cui si discute, in capo agli opponenti e, prima di loro, alla loro madre; né il compimento, da parte dei predetti soggetti, di atti o attività idonei ad escludere in radice, e definitivamente, la possibilità che i beni di cui è causa potessero essere goduti anche dagli altri loro comproprietari.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione implica il rigetto dell’intera opposizione, poiché l’unica ragione per la quale e si sono opposti alla richiesta di consegna delle chiavi dell’appartamento di INDIRIZZO risiede nella convinzione, risultata erronea, di esserne divenuti proprietari esclusivi per usucapione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (d a € 5.200,01 ad € 26.000 ), sono liquidate in complessivi € 6.000 ,00 (di cui € 1.000 ,00 per la fase di studio, € 1.000 ,00 per quella introduttiva, € 2.00 0,00 per quella di trattazione ed € 2.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all’iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 2199/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari, che conferma;
rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai predetti opponenti;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere agli opposti le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all’iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione seconda, in data 20 marzo 2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME