Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15934-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 273/2022 della CORTE DI APPELLO di POTENZA, depositata il 21/04/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 5.4.2006 NOME, COGNOME NOME, NOME e NOME evocavano in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Potenza, invocando l’accertamento dell’usucapione, in loro favore, della proprietà di un terreno adibito a parcheggio e deposito.
Nella resistenza della convenuta, che si costituiva unitamente al marito in comunione dei beni COGNOME NOME, il Tribunale, con sentenza n. 819/2015, accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 273/2022, la Corte di Appello di Potenza accoglieva il gravame interposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione degli originari attori.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, NOME, NOME, nonché NOME e NOME NOME, eredi di NOME, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 190, 352 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che nessuna delle parti aveva depositato comparsa conclusionale.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso la controversia recependo acriticamente le conclusioni del C.T.U.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame che era stata da lei sollevata.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 1167 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la presenza di atti interruttivi dell’usucapione.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di terreno.
La Corte d’Appello ha escluso che fosse stata data la prova, tra l’altro, dell’esercizio della signora uti dominus sul fondo, con manifestazione dello ius excludendi alios, se non con l’apposizione di una recinzione nel 2006. Tale ratio decidendi, di per sé sola sufficiente a sostenere il rigetto della domanda, non è stata attinta da alcuna specifica censura (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309).
Primo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto volto far valere una svista del giudice di merito, piuttosto che una violazione del diritto di difesa, e per difetto di interesse (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020 (Rv. 659858), posto che gli scritti conclusionali di cui si lamenta la mancata lettura contengono note critiche alla CTU, proponibili durante la fase istruttoria
Secondo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché sollecita una nuova valutazione delle prove
Terzo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, per difetto di specificità e perché non è necessario che l’impugnazione si sostanzi nella redazione di un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente che l’appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e si confronti con esse, indicando il perché sono censurabili (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991)
Quarto motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza
impugnata, la quale non fa riferimento all’interruzione del possesso quale effetto della notifica di atti interruttivi da parte del proprietario, ma ravvisa la discontinuità nell’esercizio della signoria di fatto sulla cosa, che quindi considera non esclusiva’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €
3.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda