Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8295 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4899/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in VeneziaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2763/2022 depositata il 20/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la società RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare, in via principale, l’usucapione del diritto di proprietà sulla striscia di terreno prospiciente l’alveo del Canale del Dolce di proprietà NOME, con esclusione della proprietà demaniale relativa all’argine del Canale, e confinante con la proprietà attrice; in subordine per accertare il diritto di usucapione della servitù di passaggio sulla medesima striscia
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo la reiezione RAGIONE_SOCIALE domande attoree e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di parte attrice sulla medesima striscia.
Il Tribunale dopo aver acquisito la CTU resa inter partes in altro giudizio dinanzi al TRAP descrittiva dello stato dei luoghi e dei lavori ivi effettuati, espletate le prove testimoniali richieste, accoglieva la domanda di usucapione di parte attrice, respingendo tutte le altre.
RAGIONE_SOCIALE liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia.
Si costituivano nel giudizio di appello gli attori in primo grado, NOME e NOME COGNOME, i quali chiedevano la reiezione d ell’appello e la conferma dell’appellata sentenza; in via subordinata, chiedevano il riconoscimento dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio, negato dal Tribunale perché
assorbito nella declaratoria di usucapione del diritto di proprietà sulla striscia contesa.
6. La Corte d’Appello rigettava il gravame. I testimoni COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, avevano confermato che almeno dal 1980 la famiglia COGNOME, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, aveva utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica e in particolare per accedere all’argine del Canale per l’ormeggio RAGIONE_SOCIALE barche, effettuando anche attività di manutenzione e di sfalcio dell’erba sulla medesima striscia di terreno. La descrizione dei luoghi e dei lavori effettuati riportati dalla CTU dell’AVV_NOTAIO nella causa dinanzi al TRAP di Venezia non contraddiceva le predette testimonianze, pur precisando che i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sollecitato dalla famiglia COGNOME per ovviare al franamento dell’argine; la decisione del TRAP n. 2006/12 agli atti, precisava che nel 1980 NOME COGNOME aveva richiesto autorizzazione al RAGIONE_SOCIALE per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato.
I COGNOME, quindi, sin dal 1980, anche tramite il proprio dante causa di cui aveva cumulato il possesso, avevano posseduto uti domini la striscia in questione. Solo nel 2002 RAGIONE_SOCIALE aveva promosso l’azione giudiziaria con interruzione del possesso, quando però il ventennio funzionale all’usucapione del diritto di proprietà era già decorso.
Il perito AVV_NOTAIO COGNOME, nel proprio supplemento peritale dinanzi al TRAP, aveva confermato che nel 1980 NOME COGNOMEprocedette ad un rifacimento arginale …. dal quale sembrava evincersi con ragionevole verosimiglianza che tale intervento era consistito nella creazione di una fascia di terreno piana ed orizzontale di circa mt. 2,5 tra il ciglio della sponda e il muretto di contenimento in calcestruzzo…realizzato dopo gli eventi alluvionali del 1966…’. Questa affermazione era confermata dRAGIONE_SOCIALE prove testimoniali e conduceva a ritenere esistente dal 1980 la striscia contesa, con opere materiali visibili quali appunto la realizzazione della striscia stessa.
La sentenza del TRAP aveva dichiarato la demanialità solamente dell’argine del Canale e non della striscia contesa, che quindi era estranea alla concessione, proprio perché non demaniale.
La domanda riconvenzionale di negatoria servitutis della RAGIONE_SOCIALE era assorbita nel riconoscimento del diritto di proprietà dei COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata RAGIONE_SOCIALE parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza per omessa trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE conclusioni dell’appellante e conseguente mancata decisione sulle domande proposte in via istruttoria, ai sensi dell’art. 132 , n.3 e 4, c.p.c., 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura ha ad oggetto la mancata trascrizione RAGIONE_SOCIALE richieste istruttorie formulate in appello, compresa la richiesta di CTU e il conseguente omesso esame RAGIONE_SOCIALE medesime istanze istruttorie.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione in relazione al primo motivo d’appello relativo all’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove con violazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 1140 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c.
La Corte d’Appello avrebbe respinto il primo motivo d’appello, con motivazione apparente, senza confrontarsi con le specifiche critiche mosse alla sentenza del Tribunale in merito alla prova dell’usucapione . La ricorrente aveva segnalato numerose incongruenze nelle varie deposizioni testimoniali, l’inattendibilità dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME a dimostrare la realizzazione ad opera di COGNOME NOME del rifacimento dell’intero tratto dell’argine est e nord del Canale del Dolce , mediante la creazione di un terrapieno della larghezza di 2,5 metri. La Corte d’Appello non
avrebbe preso in considerazione le critiche RAGIONE_SOCIALE testimonianze aventi carattere decisivo in relazione alla prova dell’usucapione. L ‘inattendibilità RAGIONE_SOCIALE predette deposizioni testimoniali era eccepita anche in relazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni tecniche formulate dal geom. COGNOME nella propria relazione.
Inoltre, non sono state prese in considerazione le contestazioni di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE deposizioni testimoniali rispetto alla CTU dell’AVV_NOTAIO COGNOME .
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. per aver posto a fondamento della decisione prove inesistenti in relazione all’art. 360 , n.4, c.p.c.
La Corte ha affermato che i testimoni ‘COGNOME e COGNOME, sentiti in primo grado hanno confermato che almeno dal 1980 la famiglia COGNOME, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica…’.
Tale assunto sarebbe errato in quanto i testimoni COGNOME e COGNOME non avrebbero reso queste dichiarazioni e non risulterebbe agli atti processuali alcun documento comprovante il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori di consolidamento da parte dell’autorità amministrativa competent e, non essendo sufficiente il richiamo fatto alla sentenza TRAP n. 266/12 secondo cui ‘nel 1980 NOME COGNOME aveva richiesto autorizzazione al RAGIONE_SOCIALE per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effet tivamente realizzato’. La questione riguardante la porzione residua della striscia di terra (oggetto del presente
giudizio di usucapione) non costituiva premessa necessaria della decisione né presupposto della stessa. L’Ente competente era , infatti, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Venezia che aveva rilasciato ai COGNOME la concessione demaniale per l’utilizzo dello specchio acqueo e RAGIONE_SOCIALE rive. La ricorrente inoltre riporta stralci RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge in relazione agli artt. 1140 c.c., 1141, comma 2, e 1158 c.c., 2727 e 2729 c.c, 2697 c.c. riguardo alla sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. . Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 , comma 2, n.4, c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione sul terzo motivo d’appello.
La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha ritenuto provato il possesso uti domini dei COGNOME sulla striscia di terra contesa sulla base di erronee valutazioni in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulle presunzioni e dei principi in tema di requisiti del possesso ad usucapionem e di interversione del possesso.
La Corte avrebbe omesso di motivare sulle specifiche censure riguardanti la violazione RAGIONE_SOCIALE norme degli artt. 1140, 1141 comma 2 e 1158 c.c. in merito, da un lato, all’insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem e, dall’altro, alla mancanza di interversione del possesso, avendo gli originari attori iniziato ad utilizzare la riva est del canale del Dolce fin dagli anni ‘ 50 ‘ quali detentori in virtù di concessione demaniale
Richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali, la ricorrente ritiene che la Corte veneziana non abbia fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 1158, 1140, 1141 comma 2 c.c. perché
anche prima dell’intervento di rifacimento della riva est, l’argine demaniale veniva utilizzato per accedere/recedere dRAGIONE_SOCIALE imbarcazioni ivi ormeggiate, come confermato dai testimoni escussi COGNOME e COGNOME, dunque la relazione materiale con il bene rimaneva la medesima, consistendo semplicemente nel più agevole passaggio sulla riva per accedere ai natanti ivi ormeggiati e nella manutenzione ordinaria con lo sfalcio dell’erba. Inoltre, l ‘utilizzo della riva -benchè all’epoca fosse più stretta sarebbe iniziato da parte RAGIONE_SOCIALE controparti in qualità di detentori, in virtù di concessione demaniale, e non di possessori, e si sarebbe sempre svolto con le medesime modalità, sia prima sia dopo l’intervento arginale che ha dato alla riva l’attuale conformazione
Sarebbe, quindi, irrilevante il richiamo alla sentenza del TRAP 266/12 che ha dichiarato la demanialità della riva est del canale nella sua attuale conformazione fino a 1,5 metri dalla linea d’acqua, in quanto tale accertamento non inficia la circostanza pacifica che l’utilizzo dell’argine est sia iniziato in qualità di detentori, prima dell’ampliamento della riva .
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa/apparente motivazione sulla domanda riconvenzionale di negatoria servitutis , ai sensi dell’art. 360 , n.4, c.p.c.
NOME, nell’atto d’appello, aveva riproposto la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis volta all’accertamento, ai sensi dell’art. 949 c.c., dell’inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo individuato al catasto terreni Comune di Quarto d’Altino foglio 23 mappale 102, asseritamente di proprietà degli originari attori.
La Corte territoriale avrebbe respinto la domanda riconvenzionale mediante acritico richiamo alla sentenza del Tribunale che l’ aveva ritenuto assorbita nel riconoscimento del diritto di proprietà dei COGNOME in violazione dei principi in tema di validità della motivazione per relationem .
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di usucapione (doppia conforme), per le seguenti ragioni:
primo motivo: nel denunciare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., per la omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte in appello, il ricorrente non si confronta con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali, come nel caso di specie, l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009).
secondo, terzo e quarto motivo: premesso che la sentenza impugnata presenta una motivazione che supera il minimo costituzionale, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i motivi -sotto l’apparente deduzione della violazio ne di legge -contestano in realtà l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici e puntano ad ottenere un diverso e alternativo accertamento degli stessi,
censurano inoltre la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem ), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valuta rne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998).
quinto motivo: l’accoglimento della domanda di usucapione della proprietà implica il rigetto implicito della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis (correlativa alla domanda subordinata di parte attrice -accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio – rimasta assorbita).
La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza , insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e, in sostanziale replica RAGIONE_SOCIALE conclusioni della proposta, osserva che:
in riferimento al primo motivo, le richieste istruttorie (prova testimoniale su un capitolo e CTU) formulate in appello investono un punto decisivo della controversia, ossia l’epoca e la paternità dell’intervento di rifacimento spondale che ha trasformato un argine largo ‘qualche decina di centimetri’ in una riva larga 2,5 metri, della cui usucapione si discute (fatta eccezione per la sponda demaniale), e che la mancata ammissione di tali prove ha comportato una motivazione insufficiente in relazione a un aspetto decisivo.
Il ragionamento della Corte sarebbe intrinsecamente contraddittorio in quanto se i lavori di consolidamento della sponda, che hanno comportato la creazione della riva larga 2,5 metri, fossero stati eseguiti nel 1980 dal de cuius degli attori, non avrebbe senso definire ‘lavori più importanti’ quelli eseguiti nel 1991 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La mancata decisione su prove ammissibili e rilevanti e il successivo rigetto dell’appello possono essere sindacati in sede di legittimità quando, in relazione anche con altre statuizioni contenute nella sentenza, comportino un vizio motivazionale sotto il profilo di illogicità, contraddittorietà o apparenza della motivazione.
in riferimento al secondo motivo, contesta l’utilizzo di un a CTU svolta in altro giudizio, mentre ‘ i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e la Corte d’Appello non avrebbe approfondito il tema cruciale della vicenda e cioè se la conformazione attuale della riva di ampiezza variabile tra i 2,5 e i 3,5 metri, di cui è stata affermata l’usucapione, sia frutto della predetta opera di rifacimento.
Secondo la ricorrente la motivazione è apparente quando a fronte di una specifica doglianza sulla attendibilità RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni la corte di merito non fornisce una risposta adeguata nell’atto d’appello ( Cass. 2306/22 cit.).
in riferimento al terzo motivo la ricorrente ribadisce la censura di travisamento probatorio in quanto i testi COGNOME e COGNOME -di cui riporta le dichiarazioni -non hanno mai riferito che dal 1980 la famiglia COGNOME, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e
ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa… ‘ (punto 6.1 della sentenza )
in riferimento al quarto motivo la ricorrente ribadisce la censura di erronea applicazione degli artt. 1140, 1141 comma 2, 1158 c.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. riguardo ai requisiti e alla prova del possesso ad usucapionem , nonché di omessa o apparente motivazione sul terzo motivo di appello.
La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l’utilizzo della riva per accedere/recedere dRAGIONE_SOCIALE imbarcazioni ivi ormeggiate e lo sfalcio dell’erba costituiscano manifestazione dello ius excludendi alios tipico del diritto di proprietà e dimostrative del possesso ad usucapionem .
La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e neanche è idonea a confutare le conclusioni espresse nella proposta regolarmente comunicata. In particolare, deve ribadirsi in primo luogo che si è in presenza di una c.d. ‘ doppia conforme ‘ , quindi il sindacato di legittimità è escluso in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.
8.1 Quanto alla omessa pronuncia sulle istanze istruttorie deve ribadirsi la giurisprudenza indicata nella proposta secondo cui: Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto
sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358 – 01).
D ‘ altra parte, le prove indicate dalla ricorrente sia quelle testimoniali che la richiesta di CTU non hanno il carattere della decisività ai fini della risoluzione della controversia e riguardano la circostanza, già accertata, dell ‘epoca e della paternità della modifica dell’argine da attribuirsi secondo la ricorrente all e opere di rifacimento da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE acque di Venezia nel 1991 e si ricollega RAGIONE_SOCIALE restanti censure che contestano tale ricostruzione in fatto.
8.2 Anche la richiesta di CTU deve intendersi implicitamente respinta dalla C orte d’ Appello che ha utilizzato (v. pag. 5) ai fini della descrizione dello stato dei luoghi quella svolta davanti al TRAP e rivelatasi in linea con le deposizioni dei testi. Si legge al punto 6.1 della sentenza impugnata che dRAGIONE_SOCIALE testimonianze era emerso che almeno dal 1980 la famiglia COGNOME, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica e in particolare per accedere all’argine del Canale per l’ormeggio RAGIONE_SOCIALE barche, effettuando anche attività di manutenzione e di sfalcio dell’erba sulla medesima striscia di terreno. La descrizione dei luoghi e dei lavori effettuati riportati dalla C TU dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO nella causa dinanzi al TRAP di Venezia non ha contraddetto le predette testimonianze, pur precisando che i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sollecitato dalla famiglia COGNOME per ovviare al franamento dell’argine . Dunque, la circostanza dedotta è stata
valutata dalla Corte d’Appello e ritenuta ininfluente ai fini della decisione.
8.3 Infondata anche la censura di nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente in violazione dell’art. 132 , n. 4, c.p.c.. In proposito non può che ribadirsi che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non
potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)
Ciò premesso la Corte d’Appello di Venezia ha motivato su tutti le questioni sollevate dalla ricorrente, evidenziando che dalla decisione del TRAP n. 2006/12 agli atti, emergeva che nel 1980 NOME COGNOME aveva richiesto autorizzazione al RAGIONE_SOCIALE per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato. La suddetta sentenza unitamente RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali conduceva a ritenere esistente dal 1980 la striscia contesa, con opere materiali visibili, appunto la realizzazione della striscia stessa. Quanto alla necessità di interversione del possesso la Corte d’Appello ha precisato che la concessione demaniale aveva ad oggetto solamente l’argine del Canale e non la striscia contesa, che quindi era estranea alla concessione demaniale.
Risulta evidente, pertanto, che la motivazione sia pure sintetica, anche perché conforme a quella di primo grado, contiene una chiara ed effettiva esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum e offra risposta a tutti i motivi di appello sollevati dal ricorrente.
8.4 Del tutto infondata poi è l’affermazione circa il travisamento della prova in quanto dalla sentenza emerge in modo chiaro ed evidente che la Corte d’Appello ha ritenuto provata
l’esistenza della richiesta di autorizzazione ai lavori del 1980 dalla sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oltre che dRAGIONE_SOCIALE testimonianze complessivamente considerate.
La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è dunque inammissibile in ossequio al principi affermato dRAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite secondo il quale: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dRAGIONE_SOCIALE parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dRAGIONE_SOCIALE parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01)
Il ricorrente, invece, con i motivi in esame tende ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito anche il seguente principio di diritto: «L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione
una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6-5, Ord. n. 29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n. 19011 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016).
La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento perfino su quanto emergeva da sentenze del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oltre che sulle diverse deposizioni testimoniali. Come si è detto, la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).
I ricorrenti, dunque, denunziando formalmente il vizio di omesso violazione di legge tendono in sostanza ad un ‘ inammissibile rivalutazione in fatto RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie sulla cui base la Corte d’Appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione del la striscia di terra contesa in favore dei controricorrenti.
D’altra parte anche con riferimento RAGIONE_SOCIALE doglianze espresse con il quarto motivo deve ribadirsi che: la valutazione circa la sussistenza o meno delll’ animus possidendi e del corpus possessionis – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, RAGIONE_SOCIALE quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Le circostanze indicate nel ricorso di utilizzo della riva per accedere/recedere dRAGIONE_SOCIALE imbarcazioni ivi ormeggiate e lo sfalcio dell’erba non sono quelle su cui si è fondata la decisione e non sono idonee ad escludere il possesso del terreno.
La Corte d’Appello ha considerato, come manifestazioni del possesso ad usucapionem , non solo lo sfalcio dell’erba e l’accesso sull’argine , ma anche ma anche le attività di manutenzione e i lavori (v. pagg. 5 e 6) e ha individuato, sempre con apprezzamento in fatto, il dies a quo dal 1980. La Corte d’Appello, infine, (pag. 6 punto 6.4) ha escluso che i controricorrenti detenessero il terreno in forza della concessione sulla scorta della sentenza del TRAP che ha escluso la striscia contesa dalla zona in concessione.
In questa sede deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’ animus possidendi e del corpus possessionis – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, RAGIONE_SOCIALE quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo
esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Il quinto motivo non è preso in considerazione nella memoria della ricorrente che evidentemente ha preso atto della sua infondatezza. In ogni caso è sufficiente richiamare quanto già detto circa il fatto che l ‘accoglimento della domanda di accertamento dell’usucapione ha comportato logicamente l’assorbimento della domanda riconvenzionale sulla negatoria servitutis che era correlata alla domanda subordinata di parte attrice di accertamento quantomeno dell’usucapione della servitù di passaggio , domanda rimasta anch’essa assorbita dall’accoglimento della domanda principale.
In conclusione, deve confermarsi la proposta di definizione con la quale si è avvisata la ricorrente della manifesta inammissibilità o infondatezza del suo ricorso.
Il ricorso va, pertanto, respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
-Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge in favore della RAGIONE_SOCIALE.
12. -Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 (quattromilaottocento) per compensi, oltre RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 4.800,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda