SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 860 2025 – N. R.G. 00002687 2023 DEPOSITO MINUTA 17 10 2025 PUBBLICAZIONE 17 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2687/2023 R.G. promossa con atto di citazione depositato il 05.07.2023
DA
TABLE
contro
pt. , iscritto Sub G.N. 3905/1884 quale proprietario della P.T. 13 di Slivia, c.t. 1 p.c. 32/1, e tutti i suoi eredi non identificati né identificabili, collettivamente ed impersonalmente, Convenuti contumaci
oggetto: acquisto per usucapione della P.T. 13 di Slivia, c.t. 1 p.c.t 32/1 Pascolo
CONCLUSIONI per (precisate all ‘ udienza del 2 ottobre 2025 come in atto di citazione ) : ‘ In via principale e nel merito: 1) Accertare e dichiarare acquistato per usucapione dall’attrice il diritto di proprietà degli immobili di cui sopra, con tutte le accessioni, pertinenze, ed accessori, e cioè: P.T. 13 di Slivia, c.t. 1 p.c. 32/1 Pascolo, come risulta dalla relazione tecnica del P.I.E. dd. 13/01/23; 2) Autorizzare l’attrice, per l’effetto, alla
intavolazione dal nome di al proprio nome la proprietà di cui sopra, presso il competente Ufficio Tavolare.
Spese e compensi rifusi, oltre l’IVA e CPA, ed il rimborso forfettario, nella misura di legge.’
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione notificato per pubblici proclami agli eredi di pt. , ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione dell’intervenuto acquisto per usucapione della P.T. di Slivia, c.t. 1 p.c. 32/1 Pascolo, che risulta tavolarmente intestata sub GN 3905/1884 (atto che non si trova neppure all ‘ archivio di Stato) al predetto e censita al catasto terreni del Comune di Duino-Aurisina loc Slivia al foglio 5, particella 32/1 Partita , un terreno di 1170 mq. Pa P.
L’attrice ha allegato di essere erede, in qualità di figlia, di deceduto nel 2015 a Monfalcone; di avere avuto- e prima di lei il suo dante causa -sin dal 1950 il possesso esclusivo, continuo, pubblico, pacifico, ultraventennale ed ininterrotto dell’immobile di iscritta proprietà di ; che quale proprietaria della P.T. 2484, c.t. 1, di (ereditata dal padre), confinante con il bene oggetto della presente causa, aveva sempre utilizzato in maniera pubblica e pacifica il terreno in questione, mantenendo a proprie spese i beni per cui è causa, provvedendo, altresì, alla loro manutenzione, senza che mai nessuno avesse rivendicato la proprietà sul terreno in questione.
A sostegno delle proprie allegazioni, l’attrice ha prodotto documentazione tavolare, catastale e fotografica; ha chiesto inoltre di essere ammessa a provare per testi il suo possesso.
2.I convenuti, regolarmente citati per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Con provvedimento del 5 dicembre 2024 alla presente causa è stato riunito il procedimento iscritto al n.4516/2024 promosso da e (titolari di un fondo confinante con quello oggetto di usucapione) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME promosso per ottenere la dichiarazione di acquisto per usucapione dello stesso bene; successivamente detti procuratori hanno rinunciato agli atti determinando così l’estinzione del giudizio iscritto al n. 4516/2024.
La causa, istruita con le prove per testi offerte dall ‘ attrice è stata trattenuta in decisione il 2 ottobre 2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte
3. La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte risulta provato che la sig.ra ha esercitato sul terreno in esame un possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e ultraventennale, con modalità corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà.
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si realizza mediante il possesso uti dominus protratto per venti anni: il possesso è stato accertato in questa causa; pertanto sussistono i presupposti previsti dall’art. 1158 cod.civ. per dichiarare in capo a l’intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile in esame.
La mancata costituzione dei convenuti neppure identificati consente di non provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO così provvede:
dichiara che è divenuta proprietaria per usucapione della P.T. 13 di Slivia, c.t. 1 p.c.t 32/1 Pascolo.
autorizza l’attrice a chiedere l’intavolazione del diritto di proprietà di detto ben e al proprio nome;
nulla per le spese.
Trieste, 17 ottobre 2025
AVV_NOTAIO giudice AVV_NOTAIO nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
;
ATTORE
contro
CONVENUTI
avente ad oggetto : Usucapione
CONCLUSIONI : all’udienza del i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni con fogli allegati al verbale d’udienza, qui riprodotti in copia fotostatica.
PER PARTE ATTRICE: come da atto di citazione ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento dell’usucapione dell a porzione di immobile identificata con la particella del piano tavolare catastale e di frazionamento del geom. depositato in atti merita accoglimento.
Infatti, i risultati delle prove acquisite nel processo sono univoci e confermano che la parte attrice ha posseduto per più di vent’anni in maniera pacifica ed incontestata quale proprietaria esclusiva la porzione dell’immobile di cui si discute.
In particolare, decisive sono le dichiarazioni dei testi , la prima amica dell’attrice di lunga data ed il secondo vicino di casa, i quali hanno riconosciuto che quest’ultima utilizza in maniera esclusiva la porzione di terreno che forma oggetto della domanda. afferma, invero, che ” …. “, e che ” ….. “. I medesimi testi, poi, confermano che la situazione di fatto descritta perdura fin dal momento dell’acquisto della comproprietà, giacché la prima testimone dichiara di frequentare l’abitazione dell’attrice dal , mentre tale circostanza risulta implicitamente dal secondo teste escusso, dal momento che abita in prossimità del terreno fin dall’acquisto.
D’altra parte, ulteriori elementi di convincimento possono trarsi, alla luce del complessivo quadro probatorio, dalla diserzione ingiustificata dei convenuti all’udienza fissata per l’interrogatorio, secondo la regola di cui all’art. 232 c.p.c., che consente apunto al giudice di trarre argomenti di prova da tale circostanza.
La mancanza di contestazione della domanda da parte di tutti i convenuti esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
accerta l’intervenuta usucapione in virtù del possesso continuato per vent’anni da parte di della porzione di immobile identificata con la p.c.n. in P.T. del C.C. di nel piano del geom. depositato in atti;
conseguentemente autorizza l’attore all’intavolazione del diritto di proprietà di tale immobile al proprio nome;
nulla per le spese.
Trieste, 17/10/2025
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME