Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15989 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ordinanza interlocutoria
sul ricorso 9231/2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, difese dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliate a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
Condominio INDIRIZZO, difeso d all’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE Spa, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME
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-intimati- avverso la sentenza COGNOME Corte di appello di Napoli n. 746/2017 del 17/02/2017.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 1991 il Condominio convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la condomina NOME COGNOME Vitolo per ottenere al condanna al rilascio COGNOME zona COGNOME terrazza occupata dalla veranda e alla riduzione in pristino.
La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva per aver venduto (dopo la trascrizione COGNOME domanda giudiziale) il proprio appartamento a NOME COGNOME.
Disposta l’integrazione del contraddittorio, questi , costituitosi, domandò in via riconvenzionale l’accertamento COGNOME proprietà esclusiva delle terrazze a livello annesse all’appartamento, allegando che la dante causa nel 1972 aveva acquistato l’appartamento e le terrazze dal costruttore dell’intero immobile. In via subordinata fece valere l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. o quella ordinaria.
In primo grado, rigettata la riconvenzionale, vennero accolte le domande dell’attore con compensazione delle spese.
La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla parte soccombente , dopo la ricostruzione per quanto possibile dei fascicoli di causa di ambo i gradi andati smarriti, confermò la pronuncia di primo grado (previa integrazione del contraddittorio nei confronti di altri condomini e di un’altra figlia del convenuto, erede testamentaria).
Ricorrono in cassazione le eredi del COGNOME con quattro motivi, illustrati da memorie.
COGNOMEste la parte attrice con controricorso e memorie.
Il primo motivo (p. 7) denuncia la nullità COGNOME sentenza per violazione degli artt. 832, 948, 1117 c.c. e 102, 331, 354, 383 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di integrare il contraddittorio nei confronti di ogni condomino a fronte COGNOME domanda riconvenzionale.
Il secondo motivo (p. 10) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1176, 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1159, 2643, 2644, 2652, 2653, 2729 c.c., per avere la Corte di appello escluso che in capo alla parte convenuta fosse maturata l’usucapione abbreviata.
Il terzo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1140, 1141, 1143, 1146, 1158, 1164 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di appello ritenuto necessaria la prova dell’interversio possessionis, escludendo così che fosse maturata l’usucapione ordinaria in capo alla parte convenuta.
Il quarto motivo (p. 27) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1102, 1117, 1118, 11 20, 1122, 1127 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo, nonché la nullità COGNOME sentenza per violazione degli artt. 99, 101 co. 2 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto illegittima l’apposizione di veranda sulla terrazza, negando che ciò costituisca una legittima modalità d’impiego COGNOME terrazza.
Con istanza depositata in prossimità dell’adunanza camerale, l e ricorrenti hanno chiesto di rinviare di qualche mese la decisione del ricorso, poiché sono in corso trattative tra le parti per la composizione negoziale COGNOME controversia. Tale circostanza è confermata in memoria dal Condominio controricorrente, che ha precisato di aver sottoposto alle ricorrenti una proposta di conciliazione e ha dichiarato di rimettersi, sul rinvio, alle determinazioni COGNOME Corte.
Il Collegio accoglie l’istanza del le ricorrenti e rinvia a nuovo ruolo, con rifissazione entro la fine mese di ottobre 2024 COGNOME nuova adunanza camerale per la trattazione e decisione, in ogni caso, del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, con fissazione entro la fine del mese di ottobre 2024 COGNOME nuova adunanza camerale per la trattazione e decisione, in ogni caso, del ricorso.
Così deciso a Roma, il 6/6/2024.