Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19360-2022 proposto da:
NOME COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitament e all’AVV_NOTAIO IMMACOLATA NOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 734/2022 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 28/06/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23.1.2013 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Brindisi, invocando l’accertamento della proprietà esclusiva, in capo all’attore, di una stradella e la condanna della convenuta ad eliminare un cancello dalla stessa posto in essere; nonché l’accertamento dell’insistenza, sul terreno dell’attore, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo della convenuta, da esercitare sulla stradella di cui anzidetto per una larghezza di metri due.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi l’acquisto per usucapione della proprietà della stradella di cui è causa.
Con sentenza n. 686/2020 il Tribunale accoglieva la domanda attorea, rigettando la riconvenzionale e condannando l’odierna ricorrente alle spese di lite.
Con la sentenza impugnata, n. 734/2022, la Corte di Appello di Lecce accoglieva in parte il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, limitatamente alle spese, che poneva a carico dell’Erario, confermandola nel resto.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata
alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della striscia di terreno antistante l’abitazione della RAGIONE_SOCIALE D’RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, del diritto di servitù di passaggio a carico della stradella posta a confine tra la proprietà di quest’ultima ed il fondo COGNOME.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente contesta l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe utilizzato espressioni generiche, fondate su congetture e non su dati certi.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia ancora la mancanza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze dell’istruttoria, ritenendo non attendibili alcuni testimoni e rinviando in modo acritico al contenuto della decisione di prima istanza.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento di domanda di rivendicazione e di accertamento dell’esistenza di un diritto di servitù di passaggio, sul fondo dell’attore, di larghezza limitata a due metri lineari, nonché di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della porzione destinata al transito, e comunque dell’accertamento dell’esistenza di una maggiore ampiezza del diritto reale (doppia conforme).
Primo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sui motivi di appello con i quali era stata attinta la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della maggior ampiezza del diritto di passaggio. La Corte di Appello, richiamando le conclusioni della C.T.U. esperita in prime cure, conferma la valutazione del primo giudice, dando atto che ‘… il perito d’ufficio ha confrontato la documentazione aerofotogrammetrica in atti, datata 1996, con le successive ortofoto estratte da Google Earth e da siti di Webgis e, dopo aver analizzato le ombre presenti nelle foto sulla stradina in questione, ha escluso che fino all’anno 2000 fosse presente un cancello … risultando la strada in piena luce, priva dell’ombra che un eventuale cancello avrebbe dovuto proiettare, in continuità con l’ombra disegnata
sul suolo dal fabbricato adiacente. Va altresì aggiunto che il CTU ha rilevato che il cancello che risulta attualmente installato è stato sottoposto ad un trattamento di zincatura a caldo, che negli anni ’80 era raro poter vedere sui manufatti per l’edilizia civile, visto il costo del trattamento, che poteva incidere quasi quanto il costo della struttura. Appare pertanto improbabile che il cancello in questione, di modeste dimensioni e di utilizzo residenziale, sia stato sottoposto a zincatura negli anni ’80 essendo assai più verosimile ritenere che esso sia stato realizzato dopo gli anni 2000, quando il trattamento in questione aveva ormai avuto una diffusione maggiore’ (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Le censure con le quali era stata attinta la statuizione del Tribunale, che aveva accertato l’esistenza di un passaggio di ampiezza limitata a due metri lineari, sono quindi state esaminate e respinte nel merito, e la ricorrente propone, rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito, una lettura alternativa del fatto e delle prove. Nel far ciò, la ricorrente non tiene conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Secondo e terzo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si contesta il vizio della motivazione, sotto il duplice profilo dell’apparenza e della sua redazione per relationem. In realtà, la sentenza della Corte di Appello contiene una motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, redatta in coerenza con le statuizioni a suo tempo assunte dal Tribunale e sufficiente a dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di seconda istanza per pervenire al sostanziale rigetto del gravame (la sentenza di prime cure, infatti, è stata riformata sotto il limitato, e del tutto marginale, profilo del governo delle spese di C.T.U.)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte
ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 24 novembre 2023 e, a seguito di riconvocazione, dell’11 aprile 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME