Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35766/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti,
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 2007/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il Tribunale di Siracusa, accolta la domanda di ‘negatoria servitutis’ avanzata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, alla quale aderì l’interveniente NOME COGNOME NOME, dichiarò, nei confronti di NOME COGNOME, che il fondo attoreo era libero da servitù di passaggio in favore del fondo del convenuto, la cui domanda riconvenzionale d’usucapione venne, pertanto, disattesa.
La Corte d’appello di Catania rigettò l’impugnazione del soccombente convenuto.
Queste le ragioni del decidere che qui assumono rilievo:
-la pretesa servitù non risultava indicata nei titoli di provenienza COGNOMENOMECOGNOME;
andava esclusa costituzione per destinazione del padre di famiglia, poiché, dai rilievi effettuati dal c.t.u., non risultava l’esistenza <>;
-non v’era prova dei presupposti dell’usucapione, avuto riguardo al vaglio della prova per testi e avuto riguardo alla consegna delle chiavi, che era avvenuta in relazione ad altra servitù di passaggio (terreni del COGNOME posti al confine con il canale Panebianco, mentre la servitù de qua riguarda la porzione di terreno posta tra la strada vicinale INDIRIZZO e quella consortile Sigona-Carmito);
-il COGNOME, che pure aveva dedotto il difetto di legittimazione attiva, aveva riconosciuto la titolarità della controparte, avendo contro essa avanzato la riconvenzionale d’usucapione;
-l’ ‘utilitas’, peraltro genericamente allegata, consisteva in una mera comodità o amenità;
era infondata la doglianza, con la quale si era rappresentata la vicinanza fra i fondi, tenuto conto delle risultanze della relazione del c.t.u.
NOME COGNOME ricorreva sulla base di quattro motivi, di cui i primi tre suddistinti in un più profili. Degli intimati resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024, vista della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con il primo motivo il ricorrente, allegando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167, 183 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 e 1062 cod. civ., sostiene che gli originari attori non avevano preso tempestiva posizione in relazione alla domanda riconvenzionale con la quale era stata dedotta la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e poiché una strada preesisteva alla divisione dell’unico fondo, avvenuta nel 1954, la Corte d’appello aveva anche violato l’art. 1062 cod. civ.
6.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità non avendo il ricorrente allegato specificamente di aver avanzato specifico motivo d’appello e non constando dalla sentenza che la questione sia stata affrontata.
In disparte, val la pena soggiungere che il controricorrente contrasta puntualmente l’asserto, affermando di avere contestato alla prima udienza del 10.6.2004 l’avverso asserto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 1 Cost., 132, co. 2, n. 4, 115 cod. proc. civ. e 2727 cod. civ.
Si assume che la Corte locale non aveva preso in considerazione, quale fatto decisivo oggetto di discussione, che <>. Sul punto, quindi, asserisce il ricorrente, la Corte d’appello aveva, ad un tempo, omesso di esaminare un fatto controverso e decisivo e reso motivazione apparente.
Inoltre, si soggiunge che il possesso della strada, con decorrenza dal 1960, <>.
Inoltre viene lamentata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., per non avere la sentenza tratto le giuste conseguenze dalla circostanza nota (la strada doveva necessariamente esistere per lo meno al momento del sorteggio e assegnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del 5.9.1954).
7.1. Il complesso censorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il concorrere di più ragioni.
In primo luogo va ricordato che in presenza di ‘doppia conforme’, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il
ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì, come già sopra s’è detto, di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023).
Né, la prospettiva muta con la denuncia di motivazione apparente. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè
un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
È nulla la sentenza sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e
sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020).
Nullità che ricorre tutte le volte in cui resti insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione a riguardo della censura d’appello, potendosi affermare versarsi nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice (rigetto dell’impugnazione), privo del costrutto giustificativo, in totale difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost.
Per contro, nel caso in esame la sentenza rende motivazione compiuta, collegata alle risultanze istruttorie e logicamente ripercorribile, nel mentre la parte ricorrente perora un alternativo assetto motivazionale che avrebbe potuto darle ragione.
Peraltro, come ha già avuto modo questa Corte di spiegare, <>. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Sez. 2, n. 10927, 23/04/2024, Rv. 670888 -01) e, emblematicamente il ricorrente richiama qui, quali documenti allegati al ricorso, in sostanza,
pressoché integralmente, il contenuto degli atti, anche di parte, del giudizio di merito.
Di poi, anche la critica fondata sull’art. 2727 cod. civ. non fa che riportare a un alternativo apprezzamento di merito, in questa sede intangibile.
Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre, che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Infine, va osservato che la sentenza impugnata ha preso in esame sia la fattispecie dell’accertamento dell’usucapione (escluso per la mancanza del possesso ventennale), che quella dell’accertamento di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia (esclusa per la mancanza di opere visibili e permanenti al momento della separazione del fondo).
8. Il terzo motivo con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1061, 1158, 1027 e 1028 cod. civ., 132, co. 2, n. 4 e 177 cod. proc. civ., 111, co. 1 e 6 Cost., nonché l’omesso esame id un fatto controverso e decisivo, non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Per larga parte il complesso censorio riprende e ricalca quello esposto con il secondo motivo: la Corte d’appello aveva errato ad affermare che i testi non avevano confermato l’esistenza della stradella a far data dal 1960; a negare che la consegna delle chiavi di cui si è detto non avesse implicato la prova dell’utilizzazione della stessa; inoltre aveva reso motivazione apparente in ordine al vaglio della prova testimoniale, della quale il ricorrente s’incarica di
riportarne sintesi; la sentenza era erronea laddove aveva riferito la consegna delle chiavi ad altra servitù.
Da qui, violazione degli artt. 1058 e 1061 cod. civ.
Inoltre, secondo l’esponente, non corrispondeva al vero e implicava violazione dell’art. 177 cod. proc. civ., l’affermata circostanza, secondo la quale la parte oggi ricorrente non avesse confutato efficacemente la ritenuta non univocità delle risultanze della prova per testi davanti al primo Giudice.
Quest’ultima critica risulta del tutto distonica rispetto alla decisione d’appello, la quale ha dato torto al COGNOME non già per non avere egli contestato l’istruttoria del Tribunale, ma, ben diversamente, perché le conclusioni alle quali era giunto il medesimo Tribunale erano condivise dal Giudice di secondo grado.
Con altro profilo di critica si contesta alla Corte etnea di avere valorizzato la mancanza di ‘vicinitas’, stante che, a parere del ricorrente, una tale mancanza non poteva assumere carattere decisivo <>.
L’opinione da ultimo esposta non si confronta con la motivazione, la quale ha escluso l’esistenza di una servitù per usucapione ventennale per mancanza del possesso utile e quella d’una usucapione per destinazione per l’assenza di opere visibili e permanenti al momento della separazione del fondo. La mancanza di vicinanza tra i due fondi costituisce, pertanto, un mero ‘obiter’.
Nel resto, ribadita la preclusione da ‘doppia conforme’ ed esclusa la patologia della motivazione apparente, come già esposto in relazione al precedente motivo, non resta che ulteriormente soggiungere che la denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato
inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).
Il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ., per non essere stata la controparte condannata al pagamento delle spese del doppio grado, si sostanzia in un mero auspicio, non soddisfatto dall’epilogo, o come si è anche detto, in un ‘non motivo’.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9 ottobre 2024.