Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29580 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29580 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 28697/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1282/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata in data 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO su delega orale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il ricorrente.
Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento, accolta la domanda avanzata da NOME COGNOME e disattesa quella riconvenzionale di acquisto per usucapione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, condannò la convenuta a rimuovere la cabina elettrica collocata nel fondo dell’attore e a corrispondere a quest’ultimo, a titolo d’indennità per l’illegittima occupazione, l’importo di € 900,00, oltre interessi per rivalutazione a decorrere dal dicembre 1982.
La Corte d’appello di Palermo, accolta l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, rigettata le domande del COGNOME, accolse quella dell’appellante, dichiarando che costei aveva acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul fondo dell’attore principale.
Questi in sintesi gli argomenti salienti della decisione.
La cabina di trasformazione risultava essere stata messa in uso nel dicembre del 1983 e, insieme a due elettrodotti aerei, faceva parte integrante della rete elettrica, rifornendo gli abitanti della contrada Fumarola del comune di Palma di Montechiaro.
Il COGNOME aveva acquistato lo stacco di terreno nel quale insisteva la cabina solo nel 2010, quando oramai si era maturato l’acquisto per usucapione della servitù in favore dell’appellante, la quale, con continuità aveva manifestato esercizio del potere corrispondente a una tale servitù.
Non aveva fondamento l’asserto del COGNOME, secondo il quale la presenza della cabina era di ostacolo alla progettata edificazione,
stante che il terreno si trovava in zona agricola, con un indice bassissimo di edificabilità, tale da fare escludere in radice ogni possibilità di sfruttamento edificatorio.
Nulla spettava a titolo d’indennità poiché non si era in presenza di una servitù coattiva, bensì di servitù acquisita per usucapione.
NOME COGNOME ha avanzato ricorso sulla base di tre motivi, l’intimata ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.
Fissata adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria n. 11675/2024, pubblicata il 30/4/2024, la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale il Procuratore Generale in persona del Sostituto NOME COGNOME ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia <> degli artt. 1158 e 2697 cod. civ.
Si sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di Palermo al fine di dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione in favore della controricorrente erano idonei allo scopo.
In particolare: (1) nessun rilievo avrebbe potuto assegnarsi al contratto preliminare di compravendita del 3/6/1980 stipulato con il precedente proprietario NOME COGNOME, stante che non si era mai addivenuti alla stipula del contratto definitivo e con quello preliminare non constava essere stata disposta immediata immissione in favore della promissaria acquirente e il 26/10/1983 il COGNOME aveva venduto il terreno a tale NOME COGNOME, il quale
aveva stipulato, in data 27/2/1998, contratto preliminare di compravendita con l’odierno ricorrente, al quale era seguito l’atto definitivo; (2) la richiesta di autorizzazione all’installazione non era stata riscontrata dal comune di Palma di Montechiaro, che mai aveva autorizzato il manufatto, che era stato installato in assenza di autorizzazione nel 1983; (3) non constava alcuna data certa a riguardo della collocazione della cabina, attivata il 3/12/1983; (4) la controricorrente non aveva mai risposto alle richieste di spostamento inoltrate dall’esponente, comunicando, per contro, di avere impiantato l’opera da più di vent’anni; (5) in definitiva la RAGIONE_SOCIALE non aveva reso piena prova, come era suo onere, dei maturati presupposti per l’usucapione.
9.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
La Corte d’appello, come si è visto, ha individuato le emergenze di causa che l’hanno portata a ritenere che RAGIONE_SOCIALE abbia fornito piena prova degli elementi costitutivi dell’acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, avendo, in particolare, evidenziato il possesso pubblico e ininterrotto per oltre un ventennio della cabina, comprovato dal regolare funzionamento di essa, destinata a fornire energia elettrica a una frazione del comune di Palma di Montechiaro.
Inoltre, è lo stesso impugnante a confermare che la cabina venne messa in opera con autonomo atto d’impossessamento, poiché l’allora promittente alienante non aveva anticipatamente immesso nel ‘possesso’ (rectius: detenzione) la promissaria acquirente. La eventuale mancanza di titoli amministrativi da parte del Comune è del tutto ininfluente sugli elementi costitutivi dell’usucapione (giurisprudenza pacifica, cfr., fra le tante, Cass. n. 25843/2023).
In definitiva, il motivo mira a un improprio riesame del vaglio di merito, peraltro sulla base di indici non pertinenti.
Merita precisare che, in linea generale, la denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).
Con il secondo motivo viene denunciata <> dell’art. 122 r.d. n. 1775/1933.
Secondo l’assunto impugnatorio la sentenza, in spregio alla disposizione invocata, che attribuisce al proprietario del fondo gravato il diritto di far luogo alle innovazioni del proprio fondo che reputi necessarie, cui corrisponde l’obbligo del titolare della servitù di spostare a sue spese l’impianto, aveva negato un tal diritto all’esponente. In particolare si addebita alla decisione di non avere valutato <>.
10.1. Il motivo è inammissibile.
Consta dalla sentenza della Corte di Palermo che l’odierno ricorrente aveva prospettato che lo spostamento si rendeva necessario in relazione all’intenzione dello sfruttamento edilizio del terreno e che una tale evenienza doveva essere esclusa, non consentendo la tipologia edilizia del fondo, avente destinazione agricola e con un infimo indice edificatorio, edificazione alcuna.
L’esposta ratio non viene contestata dal ricorrente, il quale, invece, espone altra e del tutto ipotetica ragione per la quale lo spostamento sarebbe stato necessario.
È del tutto evidente, quindi, che, per un verso, la ‘ratio decidendi’, rimasta incontroversa, ha reso la sentenza irrevocabile sul punto e, per altro verso, e in disparte, la nuova giustificazione addotta con il ricorso resta in questa sede inesplorabile, non essendo stata posta davanti al giudice del merito e richiedente, all’evidenza, accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo viene denunciata <> dell’art. 123 r.d. n. 1775/1933.
Si sostiene che, non avendo la controparte usucapito la servitù, spetta al proprietario del fondo l’indennità di cui alla norma richiamata.
11.1. La doglianza è inammissibile.
Il Collegio non ignora il ‘revirement’ operato con l’ordinanza n.10920, 26/4/2023 di questa Sezione, con la quale si è affermato che la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell’art. 122 del r.d n. 1755 del 1933, che pone a carico dell’RAGIONE_SOCIALE le spese relative allo spostamento, anziché dell’art. 1068 c.c. (Rv. 667759). Decisione che, peraltro, si
pone in consapevole contrasto con la pronuncia n. 28271, 04/11/2019 sempre di questa Sezione, la quale ha precisato che la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l’imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all’attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto (Rv. 655687).
Tuttavia, qui il contrasto non assume rilievo e il motivo non si confronta con la motivazione, la quale ha spiegato che l’usucapione del diritto di servitù di elettrodotto era già maturato allorquando proprietario del fondo era persona diversa dall’esponente (profilo questo affrontato in sede di rigetto del primo motivo). Essendo incontroverso che l’odierno ricorrente acquistò il terreno a usucapione oramai perfezionata, quindi, già gravata dal peso reale, non può pretendere ristoro dal titolare della servitù.
Appare utile richiamare recente decisione di questa Sezione, la quale ha affrontato, sia pure in vicenda non esattamente sovrapponibile, il punto.
<> (Cass. n. 21125/2024).
Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.
Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 26 settembre 2024.