SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 365 2026 – N. R.G. 00001266 2023 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 1266/2023
La Corte D’Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto : Servitù
nella causa iscritta al n. 1266/2023 promossa da:
(C.F.
), nato a San NOME in Lamis (FG), il
4/11/1940, e
(C.F.
), nata a San NOME in
Lamis (FG), il DATA_NASCITA, residenti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi
dall’AVV_NOTAIO (C.F.
– PEC
t) elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, per procura in calce
all’appello
appellanti
contro
(CF
, nata a Cologna Veneta (INDIRIZZO, il
DATA_NASCITA residente in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME (C.F.
– PEC
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, per procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
e contro
TABLE
e contro
(C.F.
), nata a Ivrea il DATA_NASCITA, residente in
C.F.
INDIRIZZO, in proprio e quale erede di
, e
(C.F.
,
nata a Ivrea, il DATA_NASCITA, residente in
C.F.
Samone INDIRIZZO), INDIRIZZO, e
(C.F.
),
C.F.
nato a Ivrea, il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO, quali eredi di
, e rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO (C.F.
C.F.
– PEC
e
NOME
NOME (C.F.
– PEC
con
C.F.
domicilio eletto in INDIRIZZO, per procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
Udienza di precisazione delle conclusioni del 9/12/2025 e di rimessione al collegio del 5/2/2026 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parti appellanti e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia la Corte d’Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
in via istruttoria : previa revoca dell’ordinanza 16/2/2024, ammettere ed esperire prove per testi con il teste sui capi nn°4, 6, 7, 8, 9, 10-10 della memoria ex art. 183, VI co., n°2, c.p.c. delli 12/4/2022 e in materia contraria diretta sui capitoli 4, 5, 7 della II memoria istruttoria 15/4/2022. Disporre la rinnovazione della CTU, con incarico ad altro professionista tecnico, attesa puntualità e rilevanza delle osservazioni
e contestazioni mosse all’elaborato peritale 2.11.2022 dal consulente di parte appellante geom. .
nel merito : in riforma della appellata sentenza Trib. Ivrea n°706/2023 pubblicata il 24/7/2023, rep. n°1245/2023, R.G. n°3498/2020, come impugnata, accertare e dichiarare l’esistenza di servitù di passaggio pedonale a favore dei fondi attorei in Samone, in C.U. al F.2, mappale n° 612, sulla striscia di terreno della larghezza di mt. 1 circa insistente a retro dei fabbricati sulle particelle in stesso F.2: n°609 di ; n°63 di , in proprio e in qualità di erede di , nonché di e in qualità di eredi del predetto ; n°64 di , e in qualità di eredi di ; n°55 di ciò, per intervenuta usucapione per possesso ultraventennale e qualificato degli appellanti, i quali dichiarano ex art. 1146 c.c di voler unire al proprio il possesso dei danti causa.
Conseguentemente condannare gli appellati , e in qualità di eredi di , a ripristinare il sito transitorio di stillicidio sulla loro porzione di proprietà, rendendolo e mantenendolo libero e sgombro da qualsivoglia ostacolo che sia di impedimento al passaggio; e così, allo stato attuale, a rimuovere la rete a confine tra le proprietà ancorata al muro di fabbrica, l’avancorpo posto alla porta d’accesso alla propria abitazione e il lucchetto che assumono di aver posto al cancelletto verde Ianzano e comunque quant’altro possa essere di impedimento. Dato atto del comportamento di , dichiararla tenuta e condannarla a mantenere libera l’apertura del proprio cancelletto (bianco) ovvero a consegnare la chiave a parte appellante e comunque a mantenere libero e sgombro da qualsivoglia oggetto il sito transitorio di sua proprietà. Similmente per preso atto del suo comportamento, dichiararlo tenuto e condannarlo a mantenere libero e sgombro da qualsivoglia oggetto il sito transitorio di sua proprietà.
Condannare , in proprio e in qualità di erede di , nonché e quali coeredi con di , in solido tra di loro, a:
-rimuovere l’avancorpo eretto sul sito transitorio;
-rilasciare ai deducenti la porzione di mt. 2 del fondo in F. 2, n° 612, rimuovendo gli autobloccanti con cui l’hanno illegittimamente piastrellata;
-rimuovere a proprio onere e spese il cordolo costruito in prossimità del cancelletto Ianzano, così riportando le acque al naturale deflusso;
-risarcire agli appellanti i danni da infiltrazioni e umidità causate dalla alterazione dei luoghi nella misura quantificata dal geom. in €. 12.860,59 oltre Iva o quantomeno in quella quantificata dal CTU in €. 3.202,80 oltre Iva;
-tenere indenni i coniugi dalle spese della consulenza tecnica d’ufficio e di parte, così come eventualmente pagato.
Respingere ogni domanda da qualsiasi altra parte formulata, e in specie quella volta ad ottenere declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello ex artt. 342 e 121 c.p.c, in quanto infondata. Respingere altresì la domanda proposta in I^ grado in via riconvenzionale dagli appellati , e nelle qualità di cui sopra, in quanto infondata in fatto e diritto.
Condannare i convenuti a rimborsare ad essi deducenti le spese di lite così come eventualmente corrisposte e non dovute.
Con vittoria di spese e onorari di ambedue i gradi di giudizio’.
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino,
In via preliminare : dichiarare l’inammissibilità dell’atto di appello per violazione degli artt. 342 e 121 c.p.c. e Rigettare l’istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o della sua esecuzione, essendo carenti i requisiti richiesti dalla Legge.
Nel merito : Previo integrale rigetto dell’appello ex adverso proposto e di tutte le domande ivi formulate sia in via preliminare, che nel merito, che in via istruttoria, in quanto destituite di fondamento,
Confermare l’impugnata sentenza n. 706/2023 del Tribunale di Ivrea depositata il 24.07.2023, Con vittoria di spese ed onorari anche per il presente grado’.
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello
IN VIA PRELIMINARE : accertare e dichiarare la violazione dei criteri di chiarezza, sinteticità e speccificità dei motivi di appello così come stabiliti dal novellato art. 342 c.p.c., con ogni conseguenza di legge
NEL MERITO : rigettare l’avverso gravame, perché ingiusto ed infondato per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio’.
-parti appellate
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte, in via preliminare : Dichiarare l’atto di appello inammissibile per violazione degli artt. 342 e 121 c.p.c. Vittoria di spese ed onorari;
nel merito : confermare la sentenza n. 706/2023 del Tribunale di Ivrea depositata il 24.07.2023, rigettando in toto l’impugnazione ex adverso proposta.
Vittoria di spese ed onorari’.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 706/2023 pubblicata il 24/7/2023, così decideva:
‘ -rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ) e (C.F. ; -accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da (C.F. ) e per l’effetto accerta e dichiara l’intervenuta installazione di un cancello sul fondo identificato al catasto Foglio 2 particella 55, oggi rimosso, da parte di (C.F. ); -accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da (C.F. ) e (C.F. ) e, per l’effetto, dichiara l’intervenuto acquisto per usucapione del C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
diritto di proprietà sull’area collocata oltre la recinzione/cancello posto nella C.F.
e
suddivisione attuale dei luoghi, catastalmente riconducibile al Foglio 2, particella 612, ma di fatto recintata unitamente al fondo identificato al Foglio 2 particella 64; condanna (C.F. ) e (C.F. , in solido tra loro, alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di (C.F. ) che liquida nella somma complessiva di €.9.900,80 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, posti a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 2/3 e così per €.6.600,53 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.M. 55/2014; condanna (C.F. ),alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di (C.F. ) che liquida nella somma complessiva di €.9.900,80 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, posti a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura di 1/3 e così per €.3.300,27 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.M. 55/2014; -condanna (C.F. ) e (C.F. , in solido tra loro,alla refusione delle spese di lite in favore di (C.F. ) e (C.F. )che liquida nella somma di €.125,00 per esborsi e in €.9.900,80 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge; condanna (C.F. ) e (C.F. , in solido tra loro,alla refusione delle spese di lite in favore di ( che liquida nella somma di€.9.900,80 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge; pone definitivamente le spese di CTU in capo a (C.F. ) e (C.F. , in solido tra loro, con i conseguenti obblighi restitutori. ‘. e citavano in giudizio che erano C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
e affermando: i) proprietari degli immobili costituiti da fabbricati e terreno censiti al Catasto Urbano del Comune di Samone al Foglio 2, mappale 612 (già mappali nn° 65, 611 e 612, sub 1-2);
ii) che per accedere alla loro proprietà avevano da sempre usato, al pari dei loro danti causa, anche un passaggio pedonale posto sul retro del corpo di fabbrica costituente un unico immobile di proprietà di e
costituito da una striscia di terreno larga circa un metro, adiacente al muro perimetrale delle diverse proprietà, corrispondente alla linea di stillicidio del tetto delle diverse proprietà; iii) che questa sottile striscia di terreno era di proprietà, per le singole sezioni, ai vari convenuti; iv) che, in passato, esistevano dei cancelli a dividere le diverse proprietà, un cancello ulla strada (cioè su INDIRIZZO), un cancello tra la proprietà e quella , uno tra questa e quella e un ultimo tra quest’ultima e la proprietà v) che i diversi cancelli avevano semplici chiavistelli e quando era stata posta una serratura su quello ffacciantesi su INDIRIZZO, la proprietaria aveva consegnato agli attori le chiavi dello stesso; vi) che avevano sempre esercitato il pacifico passaggio su questa striscia di terra per arrivare alla loro proprietà; vii) che lo stato dei luoghi era stato alterato e, in particolare, erano stati sostituiti i cancelli con rete metallica fissa ed era stato accorpato il passaggio sulla striscia
con il giardino dello stesso, inglobando anche circa due metri quadrati di passaggio di proprietà viii) che, in particolare, aveva rimosso la delimitazione del passaggio sulla sua proprietà, sostituendo il fondo in terra battuta con autobloccanti per tutta la larghezza del cortile frontistante la striscia di passaggio; xi) che, poiché aveva una porta di accesso alla sua proprietà ove prima esisteva il passaggio pedonale, aveva costruito un avancorpo con tettoia (di fatto per proteggere la porta di ingresso da vento e pioggia); xii) che i lavori di pavimentazione di e la costruzione di un muro di separazione delle proprietà avevano modificato il deflusso delle acque meteoriche cagionando infiltrazioni alla loro proprietà.
È opportuno, per meglio comprendere lo stato dei luoghi utilizzare la mappa castale proAVV_NOTAIOa da come documento 2 sulla quale sono state indicate le diverse proprietà delle parti, la collocazione di INDIRIZZO e la posizione dei vari cancelli (secondo la prospettazione degli attori).
Esaminando la mappa catastale la porzione in nero grassetto rappresenta la proprietà , si nota, sul lato inferiore, INDIRIZZO e il cancello ullo stesso corridoio che affianca le proprietà e ed è, inoltre, indicato in alto il
cancello in prossimità della proprietà e si nota come la proprietà di fronte a quel cancello risulti incorporata con il cortile .
Con l’atto di citazione gli attori chiedevano, quindi, che, istruito il giudizio: i) fosse accertata l’esistenza di servitù di passaggio pedonale a favore dei loro fondi attorei sulla striscia di terreno della larghezza di un metro insistente sul retro dei fabbricati sulle particelle dei convenuti per intervenuta usucapione, in virtù di possesso ultraventennale loro e dei loro danti causa; ii) fossero condannati i convenuti al ripristino della situazione preesistente o alla consegna delle chiavi dei cancelli; iii) fosse condannato a rimuovere l’avancorpo eretto o a modificarlo per consentire il passaggio; iv) fosse
condannato a restituire la porzione di un paio di metri quadrati antistanti all’ultimo cancello (tra la proprietà e quella che era stato dal convenuto illegittimamente accorpato al proprio cortile; v) fosse condannato a rimuoverne gli autobloccanti ed il muretto, riportando le acque al loro naturale deflusso; vi) fosse condannato a risarcire i danni da infiltrazioni causati dal mutamento dello stato dei luoghi.
Si costituiva che contestava la prospettazione dei fatti di controparte e affermava: i) che l’asserito passaggio sulla sua proprietà era da sempre un tutt’uno con il cortile; ii) che l’avancorpo con la tettoia era esistente da almeno un trentennio ed era stato spostato nel 2001 quando era stato pavimentato il cortile con autobloccanti; iii) che la proprietà e non era mai stata separata da un cancello ma al più da una rete metallica; iv) che gli attori (così come i loro danti causa) erano sempre passati sulla proprietà del vicino per raggiungere la parte retrostante del loro fabbricato; v) che gli attori erano stati autorizzati per eccezionali necessità a passare sulla proprietà per accedere al retro del loro fabbricato, passando non dallo stretto passaggio su INDIRIZZO, di proprietà ma dall’ampio cancello carraio , sempre su INDIRIZZO; vi) che l’esistenza di una scrittura privata predisposta dagli attori nel 1991 (doc. 12 ) forniva piena prova che già in allora il diritto vantato da costoro era controverso e che lo stato dei luoghi era già sovrapponibile all’attuale; vii) che la presenza del passaggio e del cancello su INDIRIZZO non era sintomatica dell’esistenza della servitù come richiesta dagli attori; viii) che nel 2001 aveva fatto pavimentare con autobloccanti il cortile e anche una porzione di 1,14 mq del mappale 612 di proprietà
he da tempo immemorabile era però delimitata da un muretto e cancello, superficie da sempre utilizzata dalla famiglia per essere di fatto parte integrante del proprio cortile; ix) che né il muretto, esistente da sempre, né la pavimentazione in autobloccanti potevano aver causato le infiltrazioni; x) che era proprietario dei propri immobili in comunione con la moglie
, quindi, in via preliminare, chiedeva che fosse ordinata l’integrazione del contradditorio con la moglie non evocata in giudizio, nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva fosse pronunciata
l’usucapione a proprio favore della superficie di 1,14 mq, da sempre delimitata da muro di recinzione e cancello e usata in via esclusiva.
Si costituiva che contestava tutte le domande formulate dagli attori, precisava di non aver mai apposto alcun cancello e chiedeva il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio sulla sua proprietà.
Si costituiva che confermava di aver consegnato agli attori una copia delle chiavi del cancello tra INDIRIZZO e la sua proprietà, ma solo a titolo di cortesia per permettere un passaggio del tutto occasionale e praticato solo con il suo consenso. La convenuta contestava, quindi, la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e chiedeva il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio sulla sua proprietà.
Veniva disposta l’integrazione del contradditorio con moglie di ed erano concessi i termini istruttori. Erano, quindi, ammesse le prove per testi che erano escussi ed era disposta CTU per descrivere lo stato dei luoghi e per accertare le cause delle infiltrazioni lamentate dagli attori.
Il Tribunale di Ivrea, esaminata la CTU, i documenti versati in atti e le dichiarazioni rese dai testi affermava: i) che non era stata provata dagli attori l’usucapione della servitù di passaggio invocata; ii) che non era stata provata alcuna apposizione di un cancello da parte di , del tutto estraneo alle conAVV_NOTAIOe a lui ascritte; iii) che le infiltrazioni di umidità non erano imputabili alla proprietà e agli interventi di pavimentazione del cortile o all’esistenza del muretto a divisione delle proprietà; iv) che i convenuti avevano provato l’intervenuta usucapione per possesso ultraventennale del metro quadrato e mezzo già di proprietà antistante il cancello posto tra le proprietà delle due parti.
Il Tribunale di Ivrea decideva, quindi, come sopra indicato, regolando le spese di lite e di CTU seguendo la soccombenza delle parti.
*
2. Sull’oggetto dell’impugnazione.
proponevano appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e formulando, nel merito, cinque censure relative: i) all’erroneo rigetto della domanda attorea di usucapione per
omessa assunzione del teste e per la scorretta valutazione delle risultanze istruttorie e applicazione delle norme di diritto in materia; ii) all’erroneo rigetto della domanda attorea di usucapione per la scorretta valutazione della documentazione versata in atti; iii) all’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da con scorretta applicazione delle norme in materia di usucapione; iv) all’erroneo rigetto della domanda attorea di risarcimento danni e di rimozione della pavimentazione posta da ; v) all’erroneo riparto delle spese di lite.
Gli appellanti chiedevano, quindi ,la riforma della sentenza impugnata.
Si costituivano
e
figli di
quali eredi del padre, deceduto,
in proprio e quale erede del
marito,
e
Tutti gli appellati, costituitisi con separati atti , e
, evidenziavano, in via preliminare, l’infondatezza dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, sempre in via preliminare eccepivano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedevano il rigetto per la sua infondatezza.
La Corte di Appello, con ordinanza del 19/2/2024, respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, con ordinanza del 16/2/2024, ritenendo superfluo l’esame del teste , rigettava le istanze istruttorie formulate dagli appellanti e fissava udienza di rimessione della causa al Collegio, nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi
Il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni e depositato sia gli atti conclusivi che le note di udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*
3. Sull’ eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Occorre, preliminarmente, rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata da tutte le parti appellate perché infondata.
Invero, i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze
formulate dagli appellanti relative all’erroneo rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio sulla base di una scorretta valutazione del compendio probatorio, all’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione e all’erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Risultano, inoltre, indicate le parti della sentenza di cui gli appellanti chiedono la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato.
Si osserva, da ultimo, che tutte le parti appellate, esaminando l’atto di controparte, hanno potuto svolgere le proprie difese chiedendo, tra l’altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Va, quindi, respinta l’eccezione preliminare.
*
Sulle prime due censure di appello relative all’erroneo rigetto della domanda attorea di usucapione per omessa assunzione del teste , per la scorretta valutazione delle risultanze istruttorie e applicazione delle norme di diritto in materia e per la scorretta valutazione della documentazione versata in atti.
Le prime due censure di appello possono essere trattate congiuntamente perché sono entrambe relative al rigetto da parte del Tribunale di Ivrea della domanda attorea di usucapione della servitù di passaggio.
Gli appellanti, con la prima censura (indicata come 4a nell’atto di appello), lamentano la mancata assunzione da parte del giudice di primo grado della testimonianza di . Ad avviso degli appellanti, , in quanto proprietario confinante con la porzione corrispondente alla linea di stillicidio di loro proprietà, sarebbe informato sull’effettivo passaggio che gli stessi utilizzavano per accedere a detto luogo. Gli appellanti sostengono, dunque, che la sua testimonianza sarebbe utile a smentire il fatto che per accedere alla porzione retrostante il fabbricato di loro proprietà, essi non passavano dalla proprietà come affermato dal giudice di primo grado, bensì lungo il corridoio che da INDIRIZZO arriva fino alla loro proprietà.
Gli appellanti, inoltre, lamentano: i) l’inutilizzabilità delle testimonianze di e di in quanto avrebbero riferito fatti appresi da terzi; ii) la contraddittorietà della testimonianza di ; iii) l’inattendibilità, l’irrilevanza e la contraddittorietà delle testimonianze rese da e .
L’assunzione della testimonianza di unitamente all’esclusione delle testimonianze citate avrebbe conAVV_NOTAIOo, ad avviso degli appellanti, alla prova dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio lungo il corridoio parallelo ai fabbricati di cui in causa.
Altri elementi, asseritamente non considerati dal Tribunale di Ivrea, avrebbero portato alla stessa prova tra cui il possesso da parte degli appellanti delle chiavi del cancelletto ‘ ‘, opera che, insieme con la presenza di un ferro, ancora visibile sul muro tagliato sulla INDIRIZZO e che serviva per agganciare una rete mobile a parziale protezione del corridoio (…) sono conferma dell’effettività del transito di parte appellante, indirettamente confermato anche dall , laddove nell’interpello dichiarava non essere sua intenzione impedire il passaggio agli attori’ (cfr. p. 19 appello).
Infine, ad avviso degli appellanti, anche le dichiarazioni di ove considerate, avrebbero conAVV_NOTAIOo alla prova del loro passaggio lungo il corridoio corrispondente alla linea di stillicidio, poiché ella ‘ in sede di interpello confermava che sino al 2014 nessuno le aveva mai chiesto di passare e ciò comprova gli assunti dei coniugi che avevano deAVV_NOTAIOo, trovando convalida testimoniale, che sino al 2014 i cancelletti esistenti erano liberi’ (cfr. p. 20 appello).
Gli appellanti, con la seconda censura d’appello (indicata come 4b nell’atto di appello), lamentano che il Tribunale di Ivrea avrebbe erroneamente valutato alcuni documenti proAVV_NOTAIOi tra cui: i) il documento NUMERO_DOCUMENTO proAVV_NOTAIOo dagli appellanti che rappresenta la planimetria dei luoghi (ad avviso degli appellanti, ‘ questa sconfessa la tesi dei , per i quali la linea continua retrostante i fabbricati rappresenterebbe solo la linea di stillicidio; al contrario, come si nota, ciascuna porzione è unita alla parte retrostante con una graffa, ad indicazione dell’appartenenza a titolo di proprietà all’immobile cui accede’, cfr. p. 23 appello); ii) il documento NUMERO_DOCUMENTO proAVV_NOTAIOo da parte convenuta in primo grado, che non sarebbe ‘ un originale della mappa né una sua copia, bensì un adattamento dei luoghi alle pretese dei convenuti: invero nelle planimetrie a catasto -e sono in atti- non compare alcun segno né linea a divisione dello stillicidio ovvero a scorporo dalla proprietà attorea. (cfr. p. 24 appello) ; iii) il NUMERO_DOCUMENTO che dimostrerebbe l’abusività dell’avancorpo posizionato ai lati di una delle due porte di
accesso al cortile della proprietà , che avrebbe impedito loro di passare sul corridoio di cui in causa.
Gli appellanti sostengono che un corretto esame dei documenti avrebbe consentito ‘ di ritenere provato che il passaggio è stato posseduto ed esercitato dagli appellanti uti domini in modo palese, pubblico, incontestato e continuo, per quanto ovviamente richiesto dalle necessità, dal 1986 al 2014, con maturazione dell’usucapione rivendicata’ (cfr. p. 25 appello).
Le censure sono infondate.
Invero, è corretta la decisione del giudice di primo grado che non ha ritenuto assolto da parte degli attori oggi appellanti l’onere probatorio su di loro incombente, che è particolarmente rigoroso quando si formula una domanda di accertamento di intervenuta usucapione di un diritto reale.
È necessario ricordare che, come affermato dalla Corte di Cassazione ‘ ai fini della configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare’ (C. Cass. N. 18392/2006).
Gli appellanti, nel caso in esame, hanno domandato l’accertamento dell’usucapione del diritto reale di servitù di passaggio, motivo per cui essi avrebbero dovuto fornire la prova di aver esercitato il passaggio lungo il corridoio di cui è causa per un periodo ultraventennale, in maniera pacifica, continuata e ininterrotta, non valendo ai fini dell’usucapione passaggi solo occasionali e sporadici, che possono essere riconAVV_NOTAIOi alla tolleranza normalmente ricorrente nei rapporti di vicinato.
Gli attori, oggi appellanti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno fornito la prova, attraverso le testimonianze di e , solamente di quattro passaggi dal momento dell’acquisto del fabbricato di loro proprietà, avvenuto nel 1986, fino al 2019, come evidenziato dal giudice di primo grado che ha correttamente rigettato la domanda di usucapione da essi formulata.
Invero, questi quattro passaggi non sono assolutamente idonei a dimostrare un passaggio continuo, ininterrotto e pacifico idoneo all’usucapione, soprattutto a fronte delle contestazioni delle controparti e di quanto emerso dalle dichiarazioni di altri testimoni escussi nel corso del giudizio (quali il teste ), ma dimostrano solamente un passaggio saltuario, del tutto occasionale, praticato per tolleranza.
Le censure degli appellanti, riguardo all’erronea valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale di Ivrea, alla luce di questi elementi, non colgono nel segno.
Invero, per quanto riguarda la mancata escussione del teste , il Tribunale ha legittimamente ritenuto, non essendo tenuto ad assumere tutte le prove deAVV_NOTAIOe, così come stabilito dall’art. 245 c.p.c., che il quadro fattuale emerso a seguito dei numerosi testimoni escussi fosse sufficientemente preciso così da ritenere superflua l’escussione di
. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione ‘ la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova’ (C. Cass. 11810/2016).
La rinnovata richiesta di escussione del teste in questa sede va rigettata, poiché gli appellanti non hanno indicato come la suddetta escussione potrebbe condurre a una diversa ricostruzione dei fatti, ma hanno fatto genericamente riferimento alla sua utilità ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio da loro avanzata.
Quanto alle doglianze relative all’inutilizzabilità della testimonianza di per aver riferito fatti appresi da terzi, la contraddittorietà della testimonianza di , l’inattendibilità, l’irrilevanza e la contraddittorietà delle testimonianze rese da e , queste sono doglianze non pertinenti rispetto alla ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
Invero, il Tribunale di Ivrea non ha ritenuto di porre a fondamento della decisione le suddette testimonianze, in conformità al disposto di cui all’art. 116 c.p.c. che sancisce il principio del libero apprezzamento da parte del giudice delle prove a sua disposizione, poiché si è basato sul contenuto delle dichiarazioni dei testimoni attorei, i quali hanno dato prova di soli quattro passaggi in un arco temporale ultraventennale.
Le testimonianze censurate dagli appellanti non hanno, quindi, concorso a fondare la decisione del Tribunale, motivo per cui la censura è irrilevante e va rigettata.
Per quanto riguarda la testimonianza di , il Collegio rileva che anche questa non risulta decisiva ai fini della prova dell’usucapione della servitù di passaggio da parte degli appellanti. Invero, si ribadisce che a fronte di una prova particolarmente rigorosa, gli appellanti non hanno dimostrato di aver transitato lungo il corridoio di cui è causa in maniera pacifica, continuata e ininterrotta, poiché hanno provato di essere passati lungo il suddetto percorso solamente in quattro occasioni nell’arco di più di venti anni. A fronte delle contestazioni delle controparti, le quali hanno negato il suddetto passaggio e della carenza probatoria della ricostruzione attorea, la testimonianza di , anche se de relato , non risulta decisiva ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio. La doglianza è, pertanto, infondata.
Per le stesse motivazioni non colgono nel segno le censure riguardanti la mancata considerazione da parte del Tribunale di ulteriori elementi quali il possesso delle chiavi del cancelletto IANZANO da parte degli stessi appellanti e le dichiarazioni di poiché non forniscono elementi significativi ulteriori utili alla prova dell’usucapione.
Per quanto riguarda, poi, le censure relative all’erroneo esame dei documenti versati in atti, queste sono infondate.
Invero, l’utilizzo delle planimetrie da parte del Tribunale ha contribuito a ricostruire lo stato dei luoghi e a comprendere la disposizione delle proprietà delle diverse controparti. Non risulta controverso che la porzione di stillicidio retrostante i fabbricati delle parti in causa costituisca parte delle rispettive proprietà, anche perché, diversamente, gli attori oggi appellanti non avrebbero avuto interesse a proporre la domanda di usucapione della servitù di passaggio. Infatti, il Tribunale, nella sentenza di primo grado, non ha affermato che le suddette porzioni non formassero parte delle rispettive proprietà delle parti.
Quanto al documento 16 , questo non è stato utilizzato dal Tribunale a fondamento della decisione, come neppure è stato utilizzato il documento 22
in quanto irrilevante ai fini della prova del loro passaggio sul corridoio di cui in causa.
Le doglianze sono, dunque, infondate e vanno rigettate.
5. Sulla terza censura di appello relativa all’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da con scorretta applicazione delle norme in materia di usucapione.
Gli appellanti con la terza doglianza censurano la sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto usucapita dagli appellati la porzione di circa 2 mq retrostante il loro fabbricato.
Invero, gli appellanti sostengono: i) che fino al 2014 sono passati liberamente lungo la linea di stillicidio retrostante i fabbricati oggetto di causa, fino ad arrivare al cancelletto posto al confine tra la loro proprietà e la proprietà (cancelletto ‘ ‘), dunque passando anche sull’area che il giudice ha riconosciuto essere stata usucapita, con conseguente esclusione del possesso da parte degli appellati; ii) di non aver contestato l’esecuzione dei lavori di pavimentazione da parte degli appellati , che hanno riguardato anche la porzione oggetto della presente censura, poiché ‘l’opera non era impeditiva all’uso che essi ne facevano’ (cfr. p. 27 appello); iii) che, in ogni caso, difetterebbe l’elemento temporale necessario ai fini della maturazione dell’usucapione, poiché i lavori di pavimentazione sono stati fatti tra il 2001 e il 2004; iv) che il possesso sarebbe comunque clandestino.
La censura è infondata.
Invero, gli appellanti non solo non hanno fornito la prova di essere passati liberamente lungo il corridoio di cui in causa come sopra evidenziato, ma non hanno neppure dimostrato di utilizzare l’area di circa 2mq come da loro stessi affermato, cioè posizionandovi carriole e attrezzi utili alla manutenzione dell’area.
Essi hanno, al contrario, ammesso sia nell’atto di citazione in primo grado, sia negli atti successivi, di aver posizionato il suddetto cancello anteriormente al 1999, in posizione arretrata rispetto alla porzione di loro proprietà, di fatto rinunciando all’utilizzo della suddetta area e dismettendo di fatto il relativo diritto di proprietà.
Tale comportamento, unito a quello di , i quali, in un primo momento hanno posizionato della ghiaia su tutto il cortile di loro proprietà, compresa la suddetta porzione, e, in un secondo momento, lo hanno pavimentato, ha correttamente portato il Tribunale di Ivrea a ritenere usucapita la suddetta porzione, sussistendo sia
l’elemento temporale, sia il possesso utile all’usucapione, tenuto anche conto della mancata opposizione alle suddette opere da parte degli appellanti.
Detto possesso, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non è stato affatto clandestino, poiché essi non solo erano a conoscenza della situazione di fatto esistente, ma potevano osservare la stessa direttamente dalle finestre del loro fabbricato.
Giova ricordare che, ‘in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l’azione sia sottratta alla conoscenza dell’interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge’. (Cass. 2682/2022).
La doglianza degli appellanti è, dunque, infondata e va rigettata.
6. Sulla quarta censura di appello relativa all’erroneo rigetto della domanda
attorea di risarcimento danni e di rimozione della pavimentazione posta da .
Gli appellanti, con la quarta censura (indicata nell’atto di appello come 4c ), sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare ‘la domanda risarcitoria attorea, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità, non considerando le risultanze della CTU, e comunque ha totalmente ignorato la regola di giudizio della causalità adeguata e sufficiente’ (cfr. p. 31 appello).
Gli appellanti hanno domandato, inoltre, la rinnovazione della CTU espletata in primo grado.
La censura è infondata e va rigettata.
Invero, gli appellanti non hanno fornito la prova che, in seguito ai lavori eseguiti nel 2001 da parte di , ci sia stata una modifica della pendenza naturale del terreno utile a provocare il ristagno delle acque piovane sul loro fabbricato, causando infiltrazioni, non essendo riusciti a dimostrare quale fosse lo stato dei luoghi antecedente al 2001.
Lo stesso CTU nella relazione ha affermato: ‘ al fine di poter valutare un eventuale cambio di pendenza tra il terreno precedente l’intervento e la pavimentazione in autobloccanti attuale sarebbe necessario pervenire in possesso di un rilievo planoaltimetrico di CERTIFICATA correttezza, il quale permetta di ricostruire la conformazione del cortile/prato originario. In mancanza di tali elementi non è possibile determinare in maniera adeguata la situazione iniziale dei luoghi e, di conseguenza, affermare con certezza se vi sia stato o meno un cambio di pendenza, posto che sui luoghi di causa non esistono elemento oggettivi che permettano allo scrivente ex-post di arrivare ad una conclusione certa in tal senso’ (cfr. p. 5 CTU).
Inoltre, il CTU ha escluso che le infiltrazioni lamentate dagli appellanti possano essere causate dal ristagno dell’acqua sulla nuova pavimentazione o proveniente dalla stessa , in quanto ‘il deflusso delle acque meteoriche NON va(da) ad interessare il muro del fabbricato degli attori in quanto la pendenza assegnata agli autobloccanti è orientata verso la caditoia pressoché centrale nel cortile quindi, al contrario, le acque vengono allontanate dal muro impedendo ristagni e/o compluvi contro il muro stesso’ .
Escludendo che i danni lamentati dagli appellanti possano essere stati causati dal ristagno delle acque sul loro fabbricato, il CTU ha evidenziato che sarebbero altre le cause delle infiltrazioni, come ad esempio, l’esposizione a nord della parte di fabbricato interessata, con conseguente maggiore rischio di subire gli effetti degli agenti atmosferici, la composizione della parete stessa, realizzata da conci di pietra e priva di strati protettivi, quali l’intonaco e, infine, la presenza ‘ di una fitta vegetazione che arriva sino a contatto con l’edificio (vedere foto 9, 10 e 11) andando a creare una naturale ma inesorabile umidità che, nell’arco degli anni, finisce per penetrare all’interno delle strutture murarie dell’edificio e degli ambienti concorrendo a creare i fenomeni lamentati’ (cfr. p. 13 CTU).
La decisione del giudice di primo grado, che non ha accolto la domanda di risarcimento dei danni formulata dagli appellanti, è condivisibile e va confermata.
Per quanto riguarda la domanda di rinnovazione della CTU è necessario rilevare che la CTU espletata in primo grado descrive in modo esaustivo quanto richiesto dal Tribunale ed esamina con completezza e chiarezza i diversi quesiti formulati. Il percorso
argomentativo seguito dal CTU risulta immune da vizi ed è tecnicamente approfondito, chiaro e puntuale nell’individuare le questioni oggetto di indagine tecnica.
Risulta, quindi, del tutto superfluo disporre una nuova CTU.
Il rilievo relativo alla mancata applicazione da parte del Tribunale della teoria della causalità adeguata è, poi, infondato. Invero, è necessario sottolineare che la consulenza tecnica non solo ha espressamente escluso che la causa delle infiltrazioni nel fabbricato degli appellanti possa essere riconducibile alla pendenza della pavimentazione cortilizia, ma ha individuato una serie di concause ulteriori e diverse, compatibili con il tipo di infiltrazioni verificatesi e con il luogo in cui si sono manifestate. Invero, a pagina 9 della CTU il consulente ha affermato che ‘ anche a livello planimetrico la dislocazione dei danni concorre ad escludere il cortile come potenziale causa dei danni’.
La teoria della causalità adeguata, allora, non può trovare applicazione nel caso in esame, poiché il deflusso delle acque meteoriche per l’asserita scorretta pendenza della pavimentazione cortilizia è stata espressamente esclusa quale potenziale causa delle infiltrazioni nel fabbricato attoreo.
Le censure sono infondate e vanno rigettate.
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7. Sulla pronuncia in punto spese.
Parti appellanti, con la quinta censura di appello (indicata come 4d ), hanno chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dagli appellanti, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le domande degli appellanti.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del petitum (indeterminato basso) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000 euro), riAVV_NOTAIOi per la non eccesiva complessità della controversia come segue (Cass. 19482/2018):
-fase di studio 1.235,00 euro, fase introduttiva 850,00 euro, fase trattazione nei minimi 1.522,50 euro, fase decisoria 2.082,00 euro (totale 5.689,00 euro), da rifondere a
-fase di studio 1.235,00 euro, fase introduttiva 850,00 euro, fase trattazione nei minimi 1.522,50 euro, fase decisoria 2.082,00 euro (totale 5.689,00 euro), da rifondere a
-fase di studio 1.440,00 euro, fase introduttiva 1.000,00 euro, fase trattazione 1.730,00 euro, fase decisoria 2.430,00euro (totale 6.600,00 euro), da rifondere a
8. Sull’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della ‘ sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ‘ (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l’appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
e
nei confronti di
e di avverso la sentenza n. 706/2023, pronunciata dal
Tribunale di Ivrea, pubblicata il 24/7/2023,
1.
RIGETTA
l’appello proposto dalle parti appellanti, e e per l’effetto
2.
CONFERMA
la sentenza n. 706/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, in data 24/7/2023;
3.
NOME
le parti appellanti, e in solido, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.689,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4.
NOME
le parti appellanti, e in solido, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.689,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
5. NOME
le parti appellanti, e in solido, a rifondere a favore delle parti appellate, e le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 6.600,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A.
come per legge e alle successive spese occorrende;
6. DA’ ATTO
della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l’appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/2/2026.
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
(Minuta redatta dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)