Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35429-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
MORI NOME
– intimata – avverso la sentenza n. 971/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Pisa, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo ed a favore di quello dei convenuti.
Questi ultimi si costituivano invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione.
Con sentenza n. 1145/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 971/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prima istanza.
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
– controricorrente –
nonché contro
Propongono ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME NOME.
COGNOME NOME, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 3.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso si articola nel seguente unico motivo:
violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 c.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto l’usucapione del diritto di passaggio sul fondo in contestazione in assenza di indagine in relazione al quid pluris richiesto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione rispetto alla mera esistenza del percorso.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale di usucapione di servitù di passaggio pedonale e carrabile.
Unico motivo : inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ed in
particolare sulla ravvisata presenza di opere visibili a servizio del diritto reale oggetto di causa. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘apparenza, la mera esistenza del sedime di una strada e di una apertura nella recinzione del fondo. In realtà, la Corte di Appello ha affermato che ‘… la strada già esisteva ed era ben tracciata sul terreno di parte attrice’ ed ha dunque ritenuto sussistere il richiesto requisito RAGIONE_SOCIALE‘apparenza (cfr. pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Ha poi dato atto RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova orale esperita ed ha affermato, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, che la ‘viottola campestre’ di cui è causa sarebbe stata sempre utilizzata dal COGNOME, che aveva ‘… le chiavi per aprire il cancello che dava accesso a tale viottola: tale possesso durava dal 1974 e all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione RAGIONE_SOCIALEa lite era decorso il ventennio utile all’usucapione (anno 2008)’ (cfr. pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Rispetto a tale ricostruzione in punto di fatto, i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi e RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova acquisita agli atti del giudizio di merito, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio, la scelta degli elementi ritenuti decisivi, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza e ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe istanze di prova implica ‘… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,
Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)’ .
Il Collegio non condivide la proposta ex art. 380bis c.p.c., poiché per potersi configurare il diritto di servitù di passaggio, costituito per usucapione o destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente l’esistenza del tracciato, ma occorre anche dimostrare la presenza di segni visibili ed opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa servitù di passaggio, le quali possono insistere anche sul fondo dominante, o di terzi, e possono essere rappresentate anche da un portone o un androne di accesso, utilizzati sia per accedere al fondo dominante che a quello servente, a condizione che sia riscontrata dal giudice di merito l’univoca destinazione di dette opere all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa servitù (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014, Rv. 633132 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006, Rv. 589310) e che sia evidente che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010, Rv. 613246 e Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386). Poiché, nel caso di specie, è mancata l’indagine sulla sussistenza di questo quid pluris , rispetto alla mera evidenza del tracciato, il ricorso va accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte distrettuale, affinché sia eseguito l’accertamento in fatto anzidetto e sia verificata l’esistenza o l’assenza di segni visibili e di opere permanenti a servizio del preteso diritto reale di cui si discute. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda