Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36341 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 36341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
SERVITÙ
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 07/12/2023
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25277/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI GENOVA n. 1688/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la controricorrente che hanno concluso come dai rispettivi atti;
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Massa, NOME e NOME COGNOME chiedendo il riconoscimento dell’usucapione della servitù di passaggio su una rampa a piedi e con ogni mezzo meccanico in favore del proprio fondo sito in Massa, INDIRIZZO, catastalmente individuato al foglio 78, particella 468, subalterno 3, confinante con la proprietà di NOME e NOME COGNOME.
I due immobili erano collegati con la via pubblica attraverso due scalinate poste ai lati esterni di uno scivolo-rampa ubicato nella proprietà dei convenuti. Gli attori accedevano all’immobile di loro proprietà attraverso lo scivolo-rampa da oltre un ventennio e su tale scivolo rampa, sin dalla sua costruzione nell’anno 1991, esercitavano pubblicamente e pacificamente il diritto di accesso per tutta la sua larghezza e lunghezza godendo di una servitù di passaggio con qualsiasi mezzo meccanico, tanto per accedere alla propria abitazione, quanto per accedere al terreno posto al termine
dello scivolo stesso e, tale passaggio, era sempre stato pacifico ed incontrastato fino al maggio 2012 allorché NOME COGNOME ne aveva ostacolato l’utilizzo posteggiando sull’area la propria autovettura.
NOME e NOME COGNOME si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda attorea, sostenendo che la domanda di usucapione del diritto di passaggio doveva essere limitata a mezzi a due ruote e solo fino all’ingresso della abitazione dell’immobile di proprietà degli attori e, quindi, non per tutta la larghezza e lunghezza dello scivolo.
Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 560/2015, dopo aver specificamente accertato la natura apparente della servitù dichiarava l’usucapione del diritto di passaggio, a piedi e con qualsiasi mezzo meccanico lungo il tracciato dello scivolo-rampa insistente sul fondo servente, per tutta la sua lunghezza e larghezza. Infatti, dalla conformazione dei luoghi e dall’ubicazione reciproca dei fondi, rappresentati dalle fotografie in atti, appariva inequivoca la destinazione della rampa in discorso a dare, da più di vent’anni, collegamento e accesso carrabile dalla pubblica via, oltre all’immobile dei convenuti, anche al contiguo fabbricato con annessa corte degli attori .
NOME e NOME COGNOME proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
L a Corte d’Appello di Genova, con la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, rigettava sostanzialmente l’appello, accogliendo solo la doglianza circa il quantum delle spese del giudizio di primo grado, in applicazione dello scaglione inferiore rispetto a quello applicato.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Su proposta del primo relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
Il collegio, all’esito dell’udienza camerale del 18 novembre 2021, ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza non ravvisando l’evidenza decisoria .
Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art.1061 c .c. per avere la Corte d’Appello erroneamente accertato l’usucapione della servitù di passaggio nonostante non fosse stata fornita la prova della specifica destinazione della rampa all’esercizio della servitù.
A parere dei ricorrenti, mancherebbe il requisito dell’apparenza, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un’opera visibile finalizzata all’esercizio della servitù. Lo scivolorampa, al contrario di quanto risultante dalla sentenza, non sarebbe destinato all’accesso al fondo dominante se non accidentalmente.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 244 e 2697 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4. c.p.c.
La Corte d’Appello, con una motivazione carente, avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva ammesso le prove testimoniali, respingendo l’eccezione di assoluta genericità della formulazione dei capitoli, recanti altresì valutazioni e inconferenti rispetto alla decisione.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte omesso di motivare in relazione alla sussistenza dell’ animus possidendi e per aver invertito l’onere della prova sugli elementi costitutivi dell’usucapione della servitù di passaggio.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1141, 1144 e 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello omesso ogni motivazione circa la mancanza della prova dell’ animus possidendi , anche con riferimento agli atti di tolleranza, in considerazione del rapporto di parentela tra le parti.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte erroneamente compensato parzialmente le spese del giudizio di appello pur avendo accolto il motivo di appello circa la quantificazione delle spese di primo grado e ciò in violazione del principio di causalità.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti osservazioni:
6.1 Primo motivo: infondato, la Corte infatti ha applicato il principio giurisprudenziale che regola la materia secondo cui : ‘Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo
acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù’. ( Cfr Cass. civ. n° 13238/10, n° 7004/17, n° 11834/21).
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado riportando a pag. 3 che il Tribunale aveva accertato che ‘ La conformazione dello scivolo- rampa avesse i requisiti dell’apparenza, atteso il chiaro collegamento fra la strada pubblica e le proprietà degli attori’ ed ha altresì riprodotto le deposizioni testimoniali ritenute rilevanti, da cui era emerso che il fondo degli attori era posto in successione rispetto al fondo dei convenuti sul quale insisteva la rampa e tale situazione logistica è stata ritenuta sufficiente, in un caso analogo, a dimostrare senza ombra di dubbio la funzione dell’opera visibile ed apparente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente (Cass. civ. n° 19358/22).
6.2 Secondo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riportato i capitoli ritenuti inammissibili ai sensi dell’art. 244 cpc al fine di consentire alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.
Il motivo è inammissibile anche con riferimento al vizio di motivazione in quanto ‘In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali’ (Cass. civ. n° 7090/22, n°22598/18).
La Corte, con motivazione congrua e logica, rientrante nel parametro del minimo costituzionale, ha ritenuto ammissibili le prove testimoniali, in quanto attinenti ai fatti di causa, ‘ al di là di eventuali espressioni valutative o aggettivanti ‘ e tale giudizio di merito è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che può essere censurata soltanto se è basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di ordine logico, non ravvisabili nel caso in esame anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza (Cass. civ. Sez. lav. n° 34189/22, Cass. civ. n° 18222/04).
6.3 Terzo motivo: infondato, poiché la Corte d’Appello ha accertato l’esistenza dei presupposti dell’usucapione della servitù di passaggio sulla scorta delle prove acquisite, di cui ha reso
ampiamente conto alle pagine 4 e 5 della motivazione, limitandosi a sottolineare come la parte appellante non avesse fornito elementi idonei a smentire le dichiarazioni dei testi indotti dagli appellati, senza che tale rilievo possa in alcun modo configurare la denunciata inversione dell’onere della prova.
In particolare, quanto all’elemento psicologico del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, la Corte lo ha desunto da concrete circostanze nelle quali il possesso si era estrinsecato, quali l’abitualità del transito, con inizio nel preteso fondo dominante ed esercizio attraverso il preteso fondo servente, nonché nel conseguimento di un’ obiettiva utilità per il primo in danno del secondo e cioè da una serie di elementi, tratti dalle prove acquisite, caratterizzati da precise esplicazioni materiali e così suscettibili di controllo ( Cfr Cass. civ. n° 3864/86, n° 24033/04, n° 4444/07).
6.4 Quarto motivo: inammissibile, poiché la questione, non rilevabile d’ufficio, non è stata affrontata dalla sentenza impugnata e i resistenti non hanno indicato in quale atto ed in quale fase del giudizio di merito l’avessero sollevata, al fine di consentire alla Corte di valutarne l’ammissibilità. ( Cfr Cass. civ. n° 20694/18, n° 15430/18, n° 23675/13).
Peraltro il motivo è anche infondato, perchè è stato chiarito che ‘In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di
un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza’ ( Cfr Cass. civ. n° 9275/18, n° 3404/09).
6.5 Quinto motivo: infondato, i nfatti l’accogliento di uno solo dei motivi di appello, peraltro non concernente il merito della causa, ma solo la quantificazione delle spese di primo grado, determina la soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ( Cfr Cass. civ. SU n° 32061/22).
Il collegio condivide le conclusioni del P.G.
7.1 La questione principale che pone il presente ricorso riguarda la censura sollevata con il primo motivo ed avente ad oggetto la sussistenza nel caso di specie del requisito dell’apparenza ex art. 1061 c.c. dello scivolo-rampa quale presupposto costitutivo dell’usucapione della servitù di passaggio oggetto della domanda.
La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che richiede ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza la presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile ( ex plurimius Sez. 6-2, Ord. n. 11834 del 2021; Sez. 6-2, Ord. N. 7004 del 2017; Sez. 2, Sent. n. 25355 del 2017).
Nel caso di specie la Corte d’Appello, con giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, ha accertato che la rampa era destinata ad essere utilizzata per consentire il passaggio dalla strada pubblica al fondo dominante. In particolare, si legge nella
sentenza impugnata che vi è un chiaro collegamento fra la strada pubblica e proprietà degli attori e che dalle deposizioni testimoniali è emerso che il fondo degli attori è posto in successione rispetto al fondo dei convenuti sul quale insiste la rampa e tale situazione logistica dimostra senza ombra di dubbio la funzione dell’opera visibile ed apparente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente .
La motivazione della Corte d’Appello, insuscettibile di sindacato in fatto circa lo stato dei luoghi, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte quanto ai principi in diritto da essa affermati circa l’apparenza dell’opera, svolgendo la rampa anche la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. In altri termini, nella specie, sussiste quel quid pluris che la giurisprudenza di questa Corte richiede ai fini della dimostrazione della specifica destinazione dell’opera all’esercizio d ella servitù e che riguarda la sua oggettiva destinazione al servizio (anche) del fondo dominante in modo da rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente (Sez. 2, n. 13238 del 2010; Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004).
7.2 Quanto ai restanti motivi, il collegio condivide le conclusioni del P.G.. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti non hanno riportato nel ricorso i capitoli ritenuti inammissibili ai sensi dell’art. 244 c .p.c. al fine di consentire alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza. Inoltre, la Corte d’Appello ha espressamente rigettato il motivo di appello sull’ordinanza di ammissione delle prove evidenziando che le dichiarazioni testimoniali acquisite erano prive di valutazioni ed erano attinenti ai fatti di causa, tanto da fondare la decisione di
accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio.
Inoltre deve ribadirsi che: L’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 3601 del 12/03/2001, Rv. 544699 – 01)
Il motivo è, infine, inammissibile anche con riferimento al vizio di motivazione come rilevato dal P.G. in quanto ‘In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali’ (Cass. civ. n° 7090/22, n°22598/18).
La Corte, con motivazione congrua e logica, rientrante nel parametro del minimo costituzionale, ha ritenuto ammissibili le
prove testimoniali, in quanto attinenti ai fatti di causa, ‘ al di là di eventuali espressioni valutative o aggettivanti ‘ e tale giudizio di merito è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che può essere censurata soltanto se è basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di ordine logico, non ravvisabili nel caso in esame anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza (Cass. civ. Sez. lav. n° 34189/22, Cass. civ. n° 18222/04).
7.3 Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui al secondo motivo. Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia tenuto conto di giudizi espressi dai testimoni mentre il contrario emergerebbe dalle verbalizzazioni e dalla sentenza di primo grado ma non riporta in alcun modo il contenuto dei suddetti verbali e quale sia la parte valutativa delle dichiarazioni testimoniali.
7.4 Anche il quarto motivo è inammissibile perché la corte d’Appello ha ritenuto provato il possesso della servitù in capo agli originari attori (poi appellati) e, dunque, non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio. Con riferimento agli asseriti atti di tolleranza dallo stesso ricorso emerge che si tratta di una questione nuova non potendosi desumere che la questione sia stata sollevata con quanto riportato a pag. 9 dell’atto di citazione in appello ( Cfr Cass. civ. n° 20694/18, n° 15430/18, n° 23675/13). In ogni caso deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno delll’ animus possidendi e del corpus possessionis – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in
sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Mentre non è ammissibile il vizio di insufficiente motivazione, adombrato dal ricorrente. Si è chiarito infatti che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Come si è detto, nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato.
7.5 Infine il quinto motivo è infondato in quanto, come evidenziato dal P.G., l’accogliento di uno solo dei motivi di appello, peraltro non concernente il merito della causa, ma solo la quantificazione delle spese di primo grado, determina la soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ( Cfr Cass. civ. SU n° 32061/22).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione