Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34500 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34500 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
R.G.N. 17723/2018
U.P. 09/11/2023
Servitù -questione processuale
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17723/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda, in Roma, INDIRIZZO;
–
– ricorrenti
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrenti –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 356/2015 (pubblicata in data 20/03/2015);
lette le memorie depositate dai difensori delle parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
udite le conclusioni del P.G., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO NOME, per le ricorrenti, e l’AVV_NOTAIO, per i controricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2008, il Tribunale di Brescia -Sez. dist. di Salò, accoglieva la domanda proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e con la chiamata in causa -a seguito di integrazione del contraddittorio -di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, diretta a sentir dichiarato l’acquisto per usucapione, in qualità di proprietarie dei mappali 612 e 631 in Comune di Tignale, del diritto di servitù di passaggio sul mappale 4391 di proprietà dei citati NOME e COGNOME NOME, lungo il tracciato indicato con la linea blu nella relazione del c.t.u. (sul presupposto dell’accertata presenza di opere visibili e permanenti, idonee ad evidenziare l’asservimento del fondo 4391 a quelli delle attrici, nonché della durata ultraventennale dell’esercizio del passaggio da
parte delle medesime e, prima ancora, dei loro danti causa), con condanna di questi ultimi al ripristino dello stato dei luoghi oltre che al pagamento delle spese di lite.
Decidendo sull’appello proposto da NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte di appello di Brescia, nella contumacia di tutti gli appellati, con sentenza n. 356/2015 (pubblicata il 20 marzo 2015), lo accoglieva e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’insussistenza di qualsiasi servitù di passaggio sul fondo n. 4391 di proprietà degli stessi appellanti e a favore di quello di proprietà delle originarie attrici, condannando queste ultime al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte bresciana riteneva che sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori -non potesse ritenersi provata l’esistenza di un passaggio caratterizzato da opere visibili e permanenti, non rilevando a tal riguardo la postuma interruzione di metri 3 realizzata (senza sapere da chi) nel guard rail metallico originariamente insistente sul posto a delimitazione della INDIRIZZO, insuscettibile, anche per la sua genericità di funzione o possibile utilizzo, come apertura destinata ad evidenziare un asservimento del fondo su cui si apriva, a favore di uno specifico altro fondo, donde la mancata configurazione delle condizioni per potersi ritenere usucapito dalle appellate l’assunto diritto di passaggio.
Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 5 giugno 2018), affidato ad un unico motivo, COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistito con controricorso dai soli intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 9856/2023 (adottata in esito all’adunanza camerale del 24 marzo 2023), il collegio designato ha in virtù della rilevanza della questione processuale dedotta con il ricorso -rimesso la causa alla pubblica udienza.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico formulato motivo, le ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità dell’impugnata sentenza e del giudizio di appello, poiché i relativi atti di citazione in secondo grado notificati il 30 settembre 2009 (due giorni prima della scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.) mancavano totalmente di ‘vocatio in ius’, e, in particolare, dalla data di udienza e dell’invito a comparire ad udienza fissa, con conseguente nullità di tali atti ed il travolgimento di tutto il processo di appello, la cui sentenza -secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti -si sarebbe dovuta ritenere legittimamente impugnata oltre il termine ordinario di decadenza di cui al citato art. 327 c.p.c., potendosi reputare configurate le condizioni per l’applicabilità, nella fattispecie, del disposto del secondo comma della stessa norma.
Rileva il collegio che -non essendo ravvisabili i presupposti per ritenere la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 327, comma 2, c.p.c. -il ricorso deve essere considerato tardivo e, perciò, inammissibile.
In punto di fatto ed essendo anche documentalmente comprovato, oltre che incontestato, va rilevato che, effettivamente, l’atto di citazione in appello notificato dagli appellanti alle appellate (oggi ricorrenti) COGNOME NOME e COGNOME NOME (pacificamente ricevuto dal procuratore domiciliatario delle stesse) era privo
dell’indicazione del giorno dell’udienza e dell’invito alle medesime appellate a costituirsi nel termine di legge (donde il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 163, comma, 3, n. 7, c.p.c., idoneo a determinare la nullità dell’atto processuale ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c., in base al rinvio previsto nell’art. 359 c.p.c.).
Senonché -ad avviso del collegio – le parti appellate, rimaste contumaci in secondo grado ma che non contestano di aver ricevuto comunque l’atto di appello (come detto, notificato presso il loro procuratore domiciliatario, circostanza riscontrata in atti e pacificamente acquisita), avrebbero potuto rendersi parte diligente (v., per recenti riferimenti, Cass. n. 19265/2023) ed informarsi presso la cancelleria del giudice adito (indiscutibilmente indicato nella Corte di appello di Brescia), attraverso la presa d’atto degli estremi dei soggetti del giudizio e del richiamo alla sentenza impugnata n. 183/2008 del Tribunale di Brescia-Sez. dist. di Salò, risalire al numero di ruolo della causa instaurata presso il giudice di appello e, quindi, nell’individuare il percorso del giudizio, costituirsi tardivamente invocando la rinnovazione della citazione nulla o chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 2258/2022).
Trovandosi nella condizione soggettiva di conoscere tali aspetti, ove anche avessero deciso di non costituirsi in appello, le appellate avrebbero potuto -in base all’ordinario criterio di diligenza (essendo, per l’appunto, l’atto di appello stato ritualmente notificato presso il loro difensore) -seguire lo sviluppo del giudizio di secondo grado, avere cognizione della sentenza di definizione dello stesso e, sulla base della sua data di pubblicazione pacificamente accertabile presso la Corte di appello bresciana, impugnarla tempestivamente nel termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. (nella versione ‘ratione
temporis’ applicabile), rimasto pacificamente inosservato, essendo emerso che -a fronte della sua avvenuta pubblicazione in data 20 marzo 2015 -la COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno notificato il ricorso per cassazione qui in esame il 5 giugno 2018 (cioè ben oltre tre anni dopo la citata pubblicazione della sentenza di secondo grado), mentre, se vi avessero provveduto tempestivamente, con esso avrebbero potuto far valere la denunciata nullità del giudizio di appello e della conseguente sentenza.
Con riferimento alle condizioni di (eccezionale) applicazione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 327 c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che affinché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del c.d. ‘termine lungo’ (in mancanza della notificazione del provvedimento decisorio impugnabile), non è sufficiente, ai sensi di detta norma, la sola nullità dell’atto introduttivo del giudizio, ma occorre anche la prova -incombente sulla stessa parte contumace – della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità e, quindi, della impossibilità di poterne avere cognizione precedentemente alla maturazione di detto termine, situazione, invece, che -sulla scorta dell’osservanza del criterio della diligenza media di un professionista legale (che avrebbe potuto procedere agli accertamenti in precedenza ricordati in base agli elementi oggettivamente acquisibili dal restante contenuto dell’atto di citazione in appello) e delle richiamate circostanze concrete -è da ritenere non verificatasi nel caso di specie (cfr. Cass. n. 19225/2007, Cass. n. 8/2019 e Cass. n. 36181/2022).
3. In definitiva, alla stregua di tutte le esposte argomentazioni ed in dipendenza dell’inapplicabilità dell’invocato secondo comma dell’art. 327 c.p.c. nella fattispecie qui esaminata, il ricorso -in quanto da
considerarsi conseguentemente intempestivo -deve essere dichiarato inammissibile.
In virtù della peculiarità e controvertibilità della questione giuridica trattata (profili che avevano fatto ravvisare l’opportunità di rimettere la decisione del ricorso alla pubblica udienza), si ritengono sussistenti idonee e gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa per intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile