Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11656 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23964/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Napoli, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
COGNOME NOME
-intimato-
Avverso la sentenza n. 776/2020, resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 5/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione, notificato il 7 maggio 2012, COGNOME NOME, premesso di aver posseduto in modo continuo, pacifico ed ininterrotto, per oltre trent’anni, un ripostiglio della superficie di mq. 2,18, facente parte dell’immobile sito in Comune di Roccaraso, utilizzandolo come magazzino, dispensa, ripostiglio di oggetti, proAVV_NOTAIOi, utensili ed attrezzi vari e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all ‘ap posizione di una porta con chiavistello e lucchetto con chiave, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Sulmona l’intestatario catastale del predetto bene, COGNOME NOME, perché venisse accertata e dichiarata la proprietà in capo a lui dello stesso in quanto acquisita per usucapione ultraventennale.
Costituitosi in giudizio, COGNOME NOME propose a sua volta domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al rilascio del bene e al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione dal novembre 2011 al rilascio effettivo e di quella necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi, contestando il possesso dell’attore per un periodo idoneo a pretendere l’usucapione del bene ed eccependo che l’occupazione aveva avuto inizio soltanto nel mese di novembre 2011.
Successivamente all’ammissione dei mezzi di prova, spiegò intervento autonomo ex art. 105 cod. proc. civ. NOME AVV_NOTAIO, sostenendo di aver acquistato da COGNOME NOME, in data 14 maggio 2008, l’unità immobiliare facente parte del più ampio corpo di fabbrica denominato ‘Co ndominio COGNOME ‘, sito in Comune di Roccaraso, INDIRIZZO, di cui costituiva pertinenza la cantina oggetto di causa, e chiedendo che venisse
accertata e dichiarata la piena proprietà, in capo a lui, della cantina giusta compravendita del 14 maggio 2008, o, in subordine, per intervenuta usucapione, stante il suo subentro nel possesso di NOME COGNOME, e, in ogni caso, che venisse escluso il riconoscimento della proprietà del locale in capo all’intestatario catastale COGNOME NOME, ma, semmai, in capo a COGNOME NOME.
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 171/2015, depositata il 4/6/2015, accertò e dichiarò che la proprietà del locale-ripostiglio andasse riconosciuta in capo a NOME COGNOME, per averla acquisita per usucapione, rigettò la domanda riconvenzionale proposta da COGNOME NOME e dichiarò l’inammissibilità dell’intervento spiegato da COGNOME NOME.
Il giudizio d’appello, avviato su iniziativa di COGNOME NOME, nel quale si costituirono COGNOME NOME e COGNOME NOME, che spiegò, a sua volta, appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, si concluse con la sentenza n. 776/2020, pubblicata il 5/6/2020, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila riformò la sentenza impugnata, rigettando la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione proposta da COGNOME NOME, accertando e dichiarando la proprietà esclusiva del bene in capo a COGNOME NOME, ordinando al RAGIONE_SOCIALE il rilascio del bene, condannandolo al risarcimento del danno da illecita occupazione e rigettando l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME, stante l’inammissibilità dell’intervento spiegato.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso NOME COGNOME, che ha depositato anche memoria, mentre è rimasto intimato NOME COGNOME.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. di corrispondenza tra chiesto e giudicato, l’erronea qualificazione giuridica della domanda riconvenzionale, l’omessa prova circa l’accertamento della proprietà e il mancato rilievo d’ufficio della violazione degli artt. 183, quarto comma, nn. 1 e 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello riconosciuto la proprietà del bene conteso in capo a NOME COGNOME sulla base di una domanda di rivendicazione inammissibile, siccome da questi avanzata per la prima volta in primo grado e reiterata in grado d’appello, e sulla base di documentazione depositata tardivamente (ossia i titoli elencati dal notaio e le visure catastali), posto che nella comparsa di costituzione e risposta era stata avanzata la sola domanda di rilascio del bene e che in quella sede era stato depositato il solo titolo di acquisto del 31/12/2008, mentre la documentazione citata in sentenza era stata proAVV_NOTAIOa dal medesimo COGNOME soltanto con la memoria di costituzione e risposta della domanda di intervento del 29/1/2014 e dunque oltre i termini di cui all’art. 183, comma VI, cod. proc. civ., ancorché in risposta alla comparsa di intervento dell’AVV_NOTAIO, senza che ne venisse rilevata la tardività, benché le preclusioni istruttorie costituiscano materia di ordine pubblico processuale tesa ad assicurare la concentrazione e il sollecito svolgimento del processo. La Corte d’appello non aveva neppure distinto tra domanda personale di rilascio, ossia quella effettivamente proposta, non contemplante il riconoscimento della proprietà, e domanda reale di proprietà, né aveva considerato che la prova della proprietà non potesse fondarsi sul contratto di acquisto del bene e che l’azione di accertamento dell’usucapione fosse fondata su un possesso
risalente al 1983, anteriore, dunque, all’acquisto intervenuto a mezzo notaio nel 2008. I giudici di merito avevano, infine, riconosciuto il diritto ad una indennità in alcun modo dovuta da NOME COGNOME.
1.2 La prima censura, intesa a rappresentare un vizio di interpretazione della domanda riconvenzionale proposta dal controricorrente COGNOME, che avrebbe asseritamente ridondato nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nella erronea valutazione delle prove deAVV_NOTAIOe, oltretutto tardivamente, è infondata, in quanto non si confronta con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. 3, 22/09/2023, n. 27181; Cass. Sez. 3, 20/10/2005, n. 20322; Cass., Sez. 3, 12/05/2003, n. 7198) o, come si è più diffusamente argomentato, «a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere deAVV_NOTAIOo come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero l’omessa rilevazione di
un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, n. 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454).
La doglianza viene ad inserirsi proprio nelle situazioni descritte alle precedenti lett. b) e c), in quanto, ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero qualificato erroneamente i fatti allegati nella comparsa di costituzione del convenuto in primo grado e conseguentemente individuato un petitum differente da quello fatto oggetto della domanda riconvenzionale in esso proposta, così asseritamente esorbitando, in sede decisoria, dai limiti della domanda.
Come si legge nella sentenza impugnata, tale questione, già sollevata dall’appellato COGNOME, che aveva evidenziato come la sua controparte avesse originariamente formulato un’azione personale di restituzione e non reale di rivendica, non avendo chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà con efficacia erga omnes , ma solo la condanna al rilascio da parte dell’occupante abusivo, e come la sua proposizione in appello fosse inammissibile in quanto connotata da novità, è stata respinta dai giudici di merito, che, nell’esaminare gli atti, hanno ritenuto che il convenuto, nel formulare le sue conclusioni, avesse, invece, titolato il capitolo ‘riconvenzionale’ in termini di ‘proprietà del bene rivendicato’, provvedendo ad elencare i relativi titoli d’acquisto risalenti fino al 1960 e che l’azione andasse perciò qualificata in termini di rivendica, costituendo quella di rilascio una logica conseguenza della stessa.
Orbene, partendo dal dato pacifico secondo cui i principi di disponibilità e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
riservano alle parti la formulazione delle loro richieste, la deduzione delle relative ragioni e l’allegazione dei fatti su cui esse si fondano, mentre vietano al giudice di pronunciare al di fuori o oltre i limiti delle domande effettivamente proposte, occorre evidenziare come la Corte d’Appello abbia correttamente applicato il principio secondo cui, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende deAVV_NOTAIOe e rappresentate dalla parte istante, e ricercare l’effettivo suo contenuto sostanziale, senza fermarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute (Cass., Sez. 6-1, 7/1/2016, n. 118), ma potendo considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Cass., Sez. 2, 14/3/2019, n. 7322).
Peraltro, qualora l’esplicitazione della predetta domanda fosse avvenuta in seguito all’intervento del terzo, l’operato dell’appellante sarebbe comunque corretto, in applicazione del principio secondo cui, in caso di intervento principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito della domanda, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo interveniente, ma anche con l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso, e, in ogni caso, a pena di decadenza,
nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l’effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie (Cass., Sez. 3, 5/2/2024, n. 3238), senza che rilevi la successiva declaratoria di inammissibilità di quell’intervento , la quale segue e non precede il corretto esercizio di difesa, quale conseguenza del diritto al contraddittorio di rilievo costituzionale.
Quanto alla deAVV_NOTAIOa decadenza dalle prove, deve osservarsi come la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti proAVV_NOTAIOi in primo grado non possa essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell’art. 161 cod. proc. civ., della conversione delle ragioni d’invalidità in motivo d’impugnazione (Cass., Sez. L, 13/10/2016, n. 20678), sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., Sez. 2, 22/4/2016, n. 8206; Cass., Sez. 1, 30/11/2006, n. 25546), adempimenti questi che il ricorrente non ha nella specie rispettato.
Né può dirsi che il giudice d’appello avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità delle prove documentali proAVV_NOTAIOe asseritamente in ritardo nel giudizio di primo grado, atteso che la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. – secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente – non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d’ufficio, e inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte (Cass., Sez. 3, 27/7/2021, n. 21529).
Deriva da quanto detto l’infondatezza del motivo.
2.1 Col secondo motivo, si lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia ex artt. 1158, 922, 1165, 2934 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riconosciuto la proprietà del bene in capo a NOME COGNOME ed escluso detto diritto in capo al ricorrente, sul presupposto che il di lui padre, NOME COGNOME, avendo avuto il possesso delle relative chiavi in qualità di custode del condominio, fosse mero detentore qualificato del bene alla stregua di un comodatario, e che non fosse stata dimostrata la relativa proprietà in capo ad esso, senza invece considerare che il ricorrente, fin dall’atto di acquisto del 13/5/1982, era proprietario di un appartamento sito nel fabbricato, che non vi era prova che il COGNOME avesse imposto sulla cantina un vincolo di destinazione ad uso deposito
condominiale e che la qualifica di custode in capo al COGNOME non rilevava sulla concessione di un bene per il ricovero anche di beni personali di altri condomini, posto che questi aveva esercitato il possesso del bene per oltre venti anni, che non rilevava la conoscenza dell’altrui proprietà e che tutti i testi avevano confermato di trovarsi nella convinzione che costui fosse il proprietario del bene. A fronte di un tale compendio probatorio a dimostrazione del possesso, sarebbe spettato alla controparte provare che quel potere di fatto andava qualificato in termini di detenzione.
2.2 La censura è inammissibile.
Si osserva, infatti, come l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053), dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto deAVV_NOTAIOo in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, 05/02/2011, n. 2805, Rv. 616733), e concernendo la nozione di decisività non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso abbia inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne, con
carattere di certezza e non di possibilità o di probabilità, una diversa ricostruzione, siccome afferente al nesso di causalità tra il vizio della motivazione e la decisione (Cass., Sez. L, 14/2/2013, n. 3668; Cass., Sez. 6-2, 22/1/2020, n. 1437, non massimata).
Orbene, non soltanto la censura non esplicita la decisività, nei termini sopra detti, del fatto asseritamente omesso e costituito dalla titolarità, in capo al ricorrente, della proprietà di un appartamento nello stabile condominiale ove è ubicata la cantinola contesa fin dall’acquisto del 13/5/1982 , ma la stessa circostanza deAVV_NOTAIOa non esaurisce le argomentazioni poste a sostegno della decisione e fondate sulla rinuncia tacita all’usucapione manifestatasi attraverso il rilascio della stessa cantinola a NOME COGNOME nel luglio del 2009 e sulla insussistenza di un possesso utile ad usucapire, essendo il padre dell’istante entrato nel possesso delle relative chiavi in qualità di detentore qualificato, siccome custode dello stabile condominiale privo di proprietà al suo interno, restando dunque neutra e per certi aspetti irrilevante rispetto ad esse.
Ne consegue l’in ammissibilità della censura.
3.1 Col terzo motivo, si lamenta, infine, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di rinuncia all’usucapione ex artt. 1158, 922, 1165, 2934 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto inapplicabile l’interruzione della prescrizione ex art. 1167 cod. civ., atteso che il COGNOME non aveva perso il possesso a causa delle iniziative del COGNOME, ma aveva pacificamente riconsegnato il bene al proprietario nel luglio del 2009, così sostanzialmente rinunciando tacitamente alla usucapione, il cui rilievo non costituisce eccezione in senso stretto ed è deducibile in giudizio per la prima volta anche in appello ex art. 345 cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, la
Corte d’Appello aveva mal interpretato la circostanza, posto che il COGNOME non aveva mai tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di possedere il locale come fosse proprio, né tale situazione era emersa alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi, essendo stata la cantina liberata solo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.
3.2 Il motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un nuovo apprezzamento della prova acquisita, onde accreditare davanti a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione alla conAVV_NOTAIOa del ricorrente interpretata dai giudici di merito in termini di rinuncia all’usucapione
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato
previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del