Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12105-2020 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, ONOIU AXINETA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME BICE, COGNOME IGINO, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto depositato il 6.5.2009 NOME proponeva opposizione avverso l’esecuzione immobiliare distinta dal numero R.G.E. 269/2006, pendente innanzi il Tribunale di Lecce, chiedendo che venisse accertata l’usucapione, in suo favore, della piena proprietà del cespite oggetto di esecuzione, per averla posseduta per più di vent’anni.
Con sentenza n. 3439/2016 il Tribunale rigettava l’opposizione, sul presupposto che l’COGNOME avesse instaurato la relazione con la res sulla base di un contratto preliminare di compravendita del luglio 1979; avesse poi agito nel 1999 per ottenere sentenza tenente luogo del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c.; domanda che era stata però rigettata dal Tribunale per prescrizione del diritto azionato, con sentenza n. 1202/2003, solo a decorrere dalla quale poteva essere ritenuto mutato il titolo, da detenzione in possesso.
Con la sentenza impugnata, n. 1306/2019, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame interposto dall’COGNOME avverso la decisione di primo grado, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione,
configurando l’COGNOME quale mero detentore, e non possessore, del bene immobile oggetto di causa.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘ INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso principale avverso statuizione di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme).
Unico motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ritenendo non conseguita, da parte dell’COGNOME, la prova del possesso esclusivo del bene necessaria ai fini del riconoscimento dell’usucapione. Si deve rilevare, innanzitutto, che la deduzione del vizio di omesso esame è preclusa in presenza di ipotesi di cd. ‘doppia conforme’. Inoltre, l’omesso esame utilmente denunziabile in Cassazione deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
Infine, ed in ogni caso, la censura sollecita una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla
sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Nulla invece nei confronti delle parti rimaste intimate, in assenza di svolgimento, da parte delle stesse, di attività processuale nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €
6.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda