Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3241 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 2255/2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, il quale indica l’indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
GRANDI ASSUNTA NOME, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2179/2023, depositata il 3 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Rimini respinse la domanda con la quale RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’accertamento del suo acquisto per usucapione della proprietà di un frustolo di terreno posto fra il suo fabbricato e quello attiguo, di proprietà di NOME COGNOME, nel territorio del comune di Novafeltria.
Il successivo appello proposto dalla società seguì identica sorte. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna osservò che NOME pretendeva di sommare al suo possesso del terreno, per gli effetti di cui all’art. 1146, comma secondo, c.c. , quello precedentemente esercitato dal dante causa NOME COGNOME; rilevò che, tuttavia, l’invocato meccanismo di accessione opera nei limiti di quanto previsto dal titolo traslativo, e il contratto di acquisto prodotto dalla società non identificava catastalmente il bene in questione, sì da consentire il cumulo dei due possessi.
Ritenne, inoltre, che gli assunti della parte appellante inerenti all’attività asseritamente eseguita sul terreno, significativi di un valido possesso ad usucapionem , non fossero supportati da adeguata prova.
La sentenza d’appello è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimata ha resistito con controricorso.
Il 24 giugno 2024 il Consigliere delegato della Sezione II Civile ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; la ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata così fissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va osservato, in via preliminare, che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio investito della decisione sul giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. sez. U, 10/4/2024, n. 9611).
Passando all’esame dei motivi, il primo denunzia violazione degli artt. 934, 938 e 1146, comma secondo, c.c., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La ricorrente evidenzia che la sentenza d’appello ha escluso che potesse operare l’accessione al proprio del possesso esercitato dal suo dante causa, poiché il titolo d’acquisto non era idoneo ad identificare catastalmente il bene de quo .
Assume, quindi, che così statuendo la Corte avrebbe oimesso di valutare due fatti, evidenziati da alcuni rilievi contenuti nella consulenza tecnica esperita in primo grado, e che ciò avrebbe altresì determinato una violazione delle norme codicistiche invocate.
1.1. La censura è inammissibile.
Invero , dietro l’apparente denunzia di violazioni di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione, la ricorrente si duole, in realtà, unicamente dell’omesso esame di fatti che assume controversi e decisivi per il giudizio.
La doglianza , infatti, si fonda sull’argomento in base al quale una diversa lettura dei fatti accertati nel giudizio di primo grado, in particolare a mezzo della c.t.u. esperita, avrebbe condotto all’applicazione del meccanismo acquisitivo invece escluso dai giudici di merito.
Lo scrutinio richiesto è tuttavia precluso in questa sede, in forza di quanto previsto dall’art. 348 -ter c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, oggi trasfuso nell’art. 360, comma quarto, c.p.c.), poiché, in relazione al punto controverso, la Corte d’Appello ha deciso la causa per le medesime ragioni di fatto che hanno fondato la statuizione di primo grado.
Il secondo motivo agita identica questione in relazione al capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda per difetto di prova.
La ricorrente rileva anzitutto di aver articolato capitoli di prova testimoniale erroneamente ritenuti inammissibili, per l’ingresso dei quali reitera istanza in questa sede; assume, inoltre, che i giudici d’appello avrebbero disatteso quanto appurato con la consulenza tecnica, «in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze emergenti», e perciò con motivazione illogica e incongrua, oltreché con vizio di ultrapetizione.
2.1. Anche detta censura non supera il vaglio di ammissibilità per la parte in cui lamenta un vizio di motivazione e contesta la decisione impugnata in relazione all’ammissione e alla valutazione dei mezzi istruttori.
Sotto il primo profilo, va richiamato l’insegnamento di questa Corte, consolidatosi a partire dalla nota Cass. sez. U, 7/4/2014, n. 8053, secondo cui, a seguito della riformulazione dell ‘ art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall ‘ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato sulla motivazione della sentenza dev’ essere circoscritto alla
verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale, sì da consentire che sia denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata.
Tanto non ricorre nel caso di specie, perché la ricorrente non deduce la mancanza di un supporto argomentativo alla decisione di appello, ma la sua supposta erroneità o incompletezza rispetto ad alcune risultanze istruttorie.
2.2. In ordine, poi, al profilo probatorio, la ricorrente afferma, senza null’altro specificare, che le prove testimoniali da lei dedotte erano ammissibili; è noto, tuttavia, che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, poiché involge una valutazione di fatto censurabile solo ove basata su erronei principi giuridici, ovvero per incongruenze di ordine logico (così, fra le altre, Cass. 21/11/2022, n. 34189).
A conclusioni non dissimili si perviene in relazione alle contestazioni relative all’apprezzamento della consulenza tecnica , che si traducono nella confutazione del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le sue valutazioni discrezionali in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dal mezzo istruttorio acquisito (sul punto, si veda ad es. Cass. 3/5/2022, n. 13918).
In conclusione, il ricorso è inammissibile e il giudizio va definito in conformità alla proposta di definizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La ricorrente va inoltre condannata, in forza di quanto disposto dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o
manifestamente infondati di cui all’art. 380 -bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., e ad € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME