Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26659 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26659 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 17088-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 660/2020 della CORTE DI APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30/04/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona della AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 22.1.2008 l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità indicata solo come RAGIONE_SOCIALE) evocava in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione e dalla irreversibile trasformazione di un immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, di proprietà dell’attrice.
Si costituiva il Comune, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa.
Il Tribunale dapprima, con sentenza non definitiva n. 5019/2016, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, e poi, con sentenza definitiva n. 2441/2018, accoglieva la domanda principale di risarcimento del danno, condannando il Comune al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 413.028,58.
Con la sentenza impugnata, n. 660/2020, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda riconvenzionale del Comune e ritenendo dunque maturata, in favore dell’ente locale, la prescrizione acquisitiva del cespite oggetto di causa.
A sostegno della decisione, la Corte di merito ha rilevato che, in assenza di adozione di atti a contenuto ablativo della proprietà privata e di esercizio di poteri autoritativi, il comportamento dell’ente locale, di materiale apprensione di un bene immobile, in modo pubblico, pacifico e indisturbato, fosse suscettibile di integrare i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 25.02.2022, dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte. Con ordinanza interlocutoria n. 9984/2022 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo perché fosse trattato in udienza pubblica.
In prossimità dell’udienza pubblica , la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
E’ comparso all’udienza pubblica il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1147, 1158, 1163, 1164, 1168 c.c., 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, 42 Cost., 1 del Protocollo addizionale C.E.D.U. e 17 della Carta dei Diritti fondamentali U.E. approvata a Nizza, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto, in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE, l’usucapione del bene oggetto di causa, valorizzando il fatto che lo stesso sarebbe stato irreversibilmente trasformato negli anni cinquanta, senza considerare che la relazione con la cosa non aveva avuto origine da un atto lecito, bensì da una occupazione usurpativa. Ha richiamato il principio che esclude il ricorso a forme di espropriazione indiretta o larvata.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha ritenuto configurabile l’usucapione del bene anche quando la relazione con lo stesso abbia origine da un evento di occupazione usurpativa, valorizzando il fatto che l’ente locale aveva irreversibilmente trasformato il cespite sin dagli anni cinquanta ed aveva esercitato la signoria di fatto sullo stesso per oltre venti anni, in modo manifesto e non clandestino (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘La realizzazione di un’opera privata di pubblica utilità, al di fuori di una valida procedura ablativa o impositiva di una servitù coattiva, non priva il proprietario del fondo del diritto alla restitutio in integrum, sia perché l’occupazione appropriativa è configurabile solo quando la radicale trasformazione del suolo ne mostri l’irreversibile destinazione alla realizzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, sia perché la Corte di Strasburgo, in sede di interpretazione dell’art. 1 Prot. 1 della CEDU, ha ribadito che l’ingerenza dello Stato, nel caso di espropriazione e di imposizione di servitù coattiva, deve sempre avvenire rispettando il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell’integrale possesso del bene’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21575 del 19/10/2011, Rv. 619019).
In coerenza con detto principio, è stato quindi affermato che ‘L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della RAGIONE_SOCIALE è compatibile con l’usucapione del fondo medesimo da parte dell’ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune
dell’intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l’intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11147 del 04/07/2012, Rv. 623086; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18445 del 28/06/2023, Rv. 667972).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha accertato che non vi è stata una apprensione materiale del bene, da parte dell’ente locale, a seguito di provvedimenti amministrativi, dando atto che il potere di fatto sulla res aveva avuto origine da ‘… una mera conAVV_NOTAIOa della pubblica amministrazione, assolutamente aliena dall’esercizio di poteri autoritativi …’ (cfr. pagg. 3 e 5 della sentenza impugnata). Poiché dunque il predetto potere di fatto non era stato esercitato inizialmente a titolo di detenzione, la Corte palermitana ha ritenuto, correttamente, non necessaria la prova di un atto di interversione del possesso. A questo proposito, non rilevano i precedenti di questa Corte richiamati dalla parte ricorrente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30195 del 20/11/2019, non massimata: cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso) e nella requisitoria scritta del P.G. (tra le altre, soprattutto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10289 del 27/04/2018, Rv. 649106), poiché essi si riferiscono ad ipotesi inversa in cui, comunque, la relazione con la cosa ha avuto inizio per effetto di un provvedimento amministrativo, quale la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione d’urgenza, ai quali poi non abbia fatto seguito il completamento della procedura ablativa.
In presenza invece dell’occupazione di un bene, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in assenza di provvedimento ablatorio o di altri atti amministrativi di apprensione, non si configura alcuna ipotesi di espropriazione larvata,
bensì si applicano gli ordinari criteri in tema di usucapione, ben potendo, da un lato, il proprietario reagire a tale comportamento illecito mediante l’ordinaria azione di rivendicazione della proprietà, e dovendosi, dall’altro lato, distinguere, ai fini della decorrenza del termine necessario ex art. 1158 c.c., in base all’eventuale titolo che abbia dato origine alla relazione di fatto con il bene, poiché ‘… se il titolo, seppur invalido, ha effetti reali ed è astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, sì da determinare l’animus possidendi, il termine decorre dalla traditio, operando la presunzione di cui all’art. 1141, comma 1, c.c.; se invece l’atto negoziale ha effetti meramente obbligatori, la consegna di per sé vale a trasferire unicamente la detenzione del bene, dovendo in tal caso l’occupante dimostrare l’interversione della detenzione in possesso ad usucapionem, mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, non essendo sufficiente a tal fine il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, né atti di natura latamente amministrativa, rivolti ad una generalità indistinta di soggetti’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18361 del 07/06/2022, Rv. 665318 – 02).
Poiché, nel caso specifico, il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha materialmente appreso il cespite in difetto di qualsiasi provvedimento, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, e la parte ricorrente non ha allegato l’esistenza di un titolo negoziale idoneo a configurare una ipotesi di detenzione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda