Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23968 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME E NOME, elettivamente domiciliati in Napoli, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione d ell’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di eredi di COGNOME, elettivamente domiciliat i in Pomigliano d’Arco, presso lo studio degli avv.ti COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
e contro
NOMECOGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI NOME, DI NOME COGNOME, DI NOME NOME, DI NOMECOGNOME NOME, DI NOME COGNOME, DI NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 4838/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 14/11/2023 e notificata il 15/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con separati atti di citazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Nola, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME Romano, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, chiedendo di dichiarare, in loro favore, l’ intervenuta usucapione dell’ appartamento, con cantinola di pertinenza, area scoperta annessa e ulteriore cantinola, individuato in ct. al fg. 3 p.lle 1058 sub 2 e sub 4, in INDIRIZZO (ora INDIRIZZO) del Comune di Mariglianella, da loro asseritamente posseduto pubblicamente, pacificamente e continuativamente per oltre venti anni; rappresentarono che la costruzione dell’immobile era avvenuta per effetto di concessione edilizia presentata da NOME COGNOME e che avevano provveduto ad eseguire intervent i di manutenzione dell’immobile.
Costituendosi, NOME COGNOME opponendosi alla domanda, chiedeva in riconvenzionale il rilascio dell’immobile.
Riuniti i due giudizi, con sentenza n. 16532018 il Tribunale di Nola accoglieva la domanda principale, rigettando in conseguenza la riconvenzionale.
Con sentenza n. 4838/2023, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio, rigettava la domanda di usucapione e ordinava agli attori il rilascio dell’immobile.
In particolare, la Corte territoriale, esaminato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dei documenti prodotti, escludeva che fossero state offerte prove significative del possesso utile ad usucapire.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo; NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto difese.
In data 23/2/24, il Consigliere delegato di questa Corte ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc. civ., per inammissibilità della censura.
In data 26/3/2024, i ricorrenti hanno chiesto la decisione e, con memoria del 28/11/2024, la trattazione in pubblica udienza, rappresentando che la sentenza impugnata è stata sospesa dalla Corte
d’appello con ordinanza ex art. 373 cod. proc. civ. del 25/1/2024, rimettendo a questa Corte la statuizione sulle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di trattazione in pubblica udienza , atteso che l’istanza è motivata sulla considerazione che trattasi di «un caso delicato»: in tema di giudizio di cassazione, invece, l’art. 375 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all’esito dell’adunanza camerale nelle forme previste dall’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater cod. proc. civ. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest’ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass. Sez. U, n. 4331 del 19/02/2024); a ciò si aggiunga che -e ciò può dirsi quale principio generale, la trattazione in pubblica udienza non consegue alla necessità di assicurare un più ampio diritto di difesa con la possibilità di discussione orale, perché le garanzie sono equipollenti in entrambi i riti, avuto riguardo alla possibilità di depositare memorie illustrative.
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 2697 cod. civ.: la Corte d’appello non avrebbe valutato il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio nella sua interezza e complessità, procedendo, invece, all’esame di ogni elemento istruttorio raccolto in maniera atomistica e
attribuendo maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni testimoniali invece che al contenuto dei documenti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Per principio ormai consolidato, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza ( ex plurimis , Cass. Sez. 3, n. 12971 del 26/04/2022).
Nessuna di queste ipotesi è stata prospettata in ricorso.
A queste considerazioni deve aggiungersi che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. può configurarsi soltanto ove si deduca che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma; in conseguenza, la censura fondata sulla asserita erroneità della valutazione delle acquisizioni istruttorie e, cioè, sull’ erroneo apprezzamento dell’esito della prova, è ammissibile in sede di legittimità soltanto negli stretti limiti segnati dal n. 5 del comma I dell’art. 360 co d. proc. civ.: i ricorrenti non hanno costruito in tal senso la loro censura.
Nella fattispecie, invero, la Corte territoriale ha ampiamente illustrato in merito le ragioni del rigetto della domanda di usucapione, dedicando il paragrafo 2 della motivazione dalla pag. 6 alla pag. 16
della sentenza, all’esame di ciascuna delle prove offerte a sostegno della sussistenza di un possesso utile.
Nell’argomentazione del loro unico motivo, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno inteso criticare la ponderazione, compiuta in sentenza, della rilevanza di ciascun elemento probatorio acquisito, ma il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è, infatti, sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. L, n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 3, n. 19064 del 05/09/2006; in tema di possesso ad usucapionem , ex plurimis , Cass. Sez. 6 – 2, n. 356 del 10/01/2017).
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti costituiti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Non vi è luogo a statuizione delle spese di NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che non hanno svolto difese.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del
comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, att raverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME al rimborso, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 3.500,00 in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, ex art. 96
comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda