Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6672/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), nella qualità di procuratore generale di COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2189/2017 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 07.12.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME, affermatosi proprietario di un fondo, a lui pervenuto per donazione da NOME COGNOME, citò in giudizio NOME e NOME COGNOME, i quali avevano avanzato pretese dominicali, chiedendo accertarsi che il terreno in oggetto era di sua proprietà e i convenuti non avevano sullo stesso alcun diritto e, di conseguenza andava loro ordinato di astenersi da ogni turbativa.
I convenuti dedussero in via riconvenzionale di avere usucapito il bene.
Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda negatoria proposta da COGNOME e rigettò la domanda riconvenzionale.
La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione proposta da NOME e NOME COGNOME, assegnando valore decisivo alla circostanza che in altro giudizio (possessorio) i convenuti avevano dichiarato di avere col fondo un rapporto di mera detenzione e condannò gli appellanti alle spese.
Avverso la sentenza d’appello i COGNOME proponevano ricorso fondato su cinque motivi.
L’appellato resisteva con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memorie.
Fatta proposta d’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, la Sezione 6-2, con ordinanza interlocutoria del 10/1/2019, depositata il 3/4/2019, rinviò il processo a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni unite si pronunciassero sulla rimessione operata con ordinanza n. 28844/2018 della Sez. 6-3, proprio in ordine alla preliminare questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso.
Depositata la sentenza n. 8312 del 25/03/2019 delle Sezioni unite, il processo è stato rifissato per l’adunanza camerale del 27/10/2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Preliminarmente deve essere disattendersi l’istanza, contenuta nella memoria di parte ricorrente, con la quale viene chiesta la trattazione in pubblica udienza, prospettandosi l’ipotesi di cui all’art. 375, co. 1, n. 1, in relazione all’art. 380 -bis, cod. proc. civ., ante riforma operata con il d. lgs. n. 149/2022.
Il combinato delle due disposizioni prevedeva la possibilità di definire i processi di ‘agevole soluzione’ (proposta del relatore e decisione camerale del collegio, assicurato il contraddittorio cartolare delle parti), ricorrendo una delle ipotesi contemplate dall’art. 375. Ove il collegio avesse reputato che il processo non presentava evidenza decisoria lo stesso poteva essere rimesso alla pubblica udienza.
Nel caso in esame non è emersa tale ultima ipotesi, avendo il Collegio stimato l’opportunità di attendere la sentenza delle Sezioni unite, investita della questione di procedibilità che avrebbe potuto avere rilievo nel caso in esame, con ordinanza interlocutoria aveva rinviato la trattazione, sempre in sede camerale. Intervenuta l’attesa sentenza delle Sezioni unite il processo è stato ovviamente rifissato nella sua propria sede camerale.
In disparte val la pena osservare che, sparito l’istituto processuale sopra richiamato, la riforma di cui al d. lgs. n. 149/2022, ha confermato la centralità della definizione in adunanza camerale (art. 377, rimasto inalterato, per quel che qui riguarda), la quale assicura pienezza del contraddittorio mediante il deposito di memorie illustrative.
7. Il ricorso è procedibile.
I ricorrenti hanno depositato la copia della sentenza impugnata, senza che il loro difensore l’abbia autenticata.
Le Sezioni unite, con la sentenza n. 8312 del 25/03/2019, hanno enunciato il seguente principio di diritto: Il deposito in
cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Rv. 653597).
Disconoscimento che qui non si è avuto.
Va, inoltre, soggiunto che sia i ricorrenti, che il controricorrente hanno deposito copia della notifica telematica.
La circostanza che la predetta risulti essere stata prodotta anche dal controricorrente, fa apparire non rilevante la circostanza che i ricorrenti non abbiano proceduto all’attestazione di conformità della stessa (S.U. n. 21349, 06/07/2022).
8. Il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la sentenza non aveva preso in considerazione tutte le allegazioni difensive e i fatti dai medesimi dedotti, riproducendo l’atto di citazione, è inammissibile per due autonome ragioni, ognuna delle quali idonea a sostenere l’assunto.
In primo luogo, il motivo è inammissibile, poiché, trovando applicazione, come si è anticipato, ‘ratione temporis’, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare
l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Sotto altro profilo deve evidenziarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). Qui, per vero, ben lungi da una tale ben circoscritta ipotesi, i ricorrenti, piuttosto che individuare un fatto siccome sopra descritto, invocano un improprio integrale riesame di merito.
Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art.
116 cod. proc. civ., motivazione apparente, violazione degli artt. 111, co. 6, Cost e 132, co. 2, n. 4), cod. proc. civ., addebitando alla sentenza di non avere tenuto conto delle deposizioni testimoniali e dei documenti prodotti, non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il convergere di una pluralità di ragioni.
Con il motivo vengono richiamate, in una sintesi la cui fedeltà non è in questa sede verificabile per difetto di specificità, per mancanza di autosufficienza, nonché, con pari aspecificità, una pluralità di documenti, al fine di censurare vaglio probatorio effettuato dal Giudice.
Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv.
659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
La Corte di Catanzaro ha reso chiara e univoca motivazione: i convenuti, in altro giudizio, sentiti in sede di libero interrogatorio si erano professati conduttori del fondo, quindi detentori; ciò faceva escludere in radice l’ ‘animus possidendi’.
Infine, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, S.U. n. 25573/2020, Sez. 5, Cass. n. 15879/2018; n. 3709/2014).
10. Il terzo e il quarto motivo, tra loro correlati, con i quali i ricorrenti denunciano <> dell’art. 1141, co. 1, cod. civ., l’omesso esame <> decisivi e controversi, falsa applicazione degli artt. 1164 e 1141, co. 2, cod. civ., violazione degli artt. 2697 e 1159-bis cod. civ., assumendo che la Corte d’appello aveva rigettato
l’impugnazione in spregio all’evidenze probatorie, soggiungendo che il comodato era stato stipulato dal precedente proprietario e, pertanto non era opponibile, che la sentenza non aveva preso in esame la domanda d’usucapione ex art. 1159bis cod. civ., sono del pari inammissibili.
Quanto alla denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo vanno richiamate le ragioni d’inammissibilità di cui al § 8.
Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
La evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile,
neppure, come si è sopra visto, attraverso il richiamo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Non è dato cogliere la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non opponibilità all’acquirente del comodato stipulato dall’alienante.
Infine, a riguardo della domanda d’usucapione speciale (che nel corpo della motivazione della doglianza viene ricollegata anche alla violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.), il motivo non coglie la ‘ratio decidendi’: come si è riportato, la sentenza esclude in radice la situazione possessoria, che la legge pone alla base dell’istituto dell’usucapione.
Il quinto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 91, falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché, ancora una volta, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, per essere stati gli appellanti condannati alla rifusione delle spese del grado, è del pari inammissibile.
I ricorrenti non colgono che la condanna alle spese è la conseguenza ‘fisiologica’ della soccombenza e, inoltre, indugiano, su una impropria critica delle ragioni che avevano portato alla reiezione della loro impugnazione.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al
persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 27