Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29804 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9038/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (CF CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
NOME (CF CODICE_FISCALE) e NOME (CF CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale -contro
NOME (CF CODICE_FISCALE), NOME (CF CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 63/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’attore, deducendo l’errato posizionamento catastale, rispetto alla situazione reale dei luoghi (particelle 440, 480 e 439, f. 2 del Comune di Taormina, intestate a NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, nonché per le particelle 346 e 553, f. 2 dello stesso Comune, intestate, rispettivamente, ad NOME e NOME COGNOME), chiese dichiararsi che il terreno confinante con la INDIRIZZO, con la stradella in terra battuta, che aveva realizzato nel passato NOME COGNOMECOGNOME si ap parteneva in via esclusiva all’attore; nel mentre il terreno che ai convenuti era stato trasferito sulla base dei relativi titoli corrispondeva al sito ove costoro avevano realizzato le rispettive costruzioni.
Ciò premesso l’attore chiese disporsi le nece ssarie correzioni catastali dei rispettivi terreni, individuandosi e delimitandosi le particelle 440 e 480, 346, 533 e 534.
In via subordinata chiese dichiararsi acquisite per usucapione le porzioni di terreno contraddistinte dalle particelle 440 e 480, nonché, in parte, dalle particelle 346 e 533 e, di conseguenza dichiarare illegittime le servitù di veduta in atto esercitate dall’immobile di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale accertò che il confine tra la proprietà attorea e le proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME era costituito <> (siccome riportato testualmente nel controricorso di NOME e NOME COGNOME) e, di conseguenza, precisa la sentenza d’appello, <>.
NOME e NOME COGNOME, aventi causa da NOME COGNOME, proposero appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiar ò acquistata per usucapione in favore del defunto dante causa delle appellanti e, quindi, oramai da quest’ultime, la proprietà dei terreni identificati in catastato con le particelle 440 e 480 del foglio 2 del Comune di Taormina, allo stato intestate agli appellati COGNOME e COGNOME; rigettò la domanda volta all’eliminazione delle vedute, compensò le spese di entrambi i gradi.
3.1. Questa, in sintesi, l’intelaiatura argomentativa della sentenza di secondo grado:
esaminati i rispettivi titoli la Corte mes sinese s’impegnò a verificare se le porzioni di terreno acquistate dai COGNOME coincidevano con l’area sulla quale avevano edificato; cioè se le particelle 439, 440 e 480 interessate erano state erroneamente intestate a costoro nonostante fossero di proprietà di NOME COGNOME, e quindi delle sue eredi;
-la Corte d’appello, condividendo, la relazione del c.t.u., reputò che risultava sbagliato il posizionamento dei fabbricati dei COGNOME/COGNOME, causato da un errore nel picchettamento dell’are a sulla quale edificare, nel mentre le porzioni da loro
effettivamente acquistate con gli atti del 1965 e del 1971 si identificavano con le particelle 440 e 480, oltre alla 439;
sulla base delle emergenze di causa poteva affermarsi che nel corso degli anni, a partire dal 1965-primi anni del 1970, entrambe le parti in causa erano convinte di <>;
convincimento che poteva trarsi anche dalla citazione del 1989 da parte dei COGNOME, che confe rmava l’adiacenza al loro fabbricato dell’appezzamento conteso, anche tenuto conto della coltivazione condotta (orto), richiedente la costanza di cure;
dalla prova per testi poteva ricavarsi il possesso di NOME COGNOME dagli anni 1967 agli anni 1985/1990;
solo negli anni 1984/1985 erano emerse anomalie nella confinazione e i comportamenti del COGNOME, giudicati molesti, tanto da essere evocato in giudizio nel luglio del 1989;
-citazione, quest’ultima, che giungeva dopo il compimento del ventennio; andava, pertanto, riconosciuto l’acquisto per usucapione in capo a NOME COGNOME e, ora, alle sue eredi;
-l’acquisto in parola rendeva inutile il vaglio di altri titoli;
non vi era diritto di veduta in quanto gli edifici si affacciavano sulla stradella (attuale particella 1174, ex 439) avente natura vicinale.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso fondato su un solo, articolato motivo.
Resistono, con separati controricorsi NOME e NOME COGNOME, nonché NOME e NOME COGNOME, i quali ultimi propongono, altresì, ricorso incidentale condizionato, fondato su quattro motivi.
I ricorrenti principali controricorrono al ricorso incidentale condizionato.
NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
5. Con l’unico motivo, articolato in più profili, i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
In sintesi, i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di avere fatto decorrere il ventennio dell’usucapione dal 1965, nonostante che per la costruzione fosse stato necessario acquistare, nel 1971, uno spezzone di terreno da NOME COGNOME e perciò, prima del 1971 nessuna delle parti avrebbe potuto essere certa di quale fosse il proprio terreno e la costruzione era stata iniziata solo dopo e non prima del picchettamento eseguito dal geometra. In conseguenza di ciò l’usucapione non era maturata al momento della citazione del 1989, che ne aveva interrotto il corso e da quest’ultima data al 2004 erano decorsi solo quindici anni.
Il teste COGNOME aveva affermato che la costruzione era stata iniziata nel 1972/1974, ci oè solo dopo l’acquisto di tutto il terreno necessario.
Pur consapevole di ciò la Corte di merito, con motivazione contraddittoria, aveva opinato il contrario.
5.1. L’insieme censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità.
La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile , neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo,
Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
In disparte, per completezza argomentativa va soggiunto che alla deposizione del teste COGNOME la Corte di Messina ha assegnato scarsa attendibilità, stante che, all’epoca, il teste avrebbe avuto solo dieci anni. Inoltre, il possesso, quale parvenza del diritto di proprietà, non necessita, di certo, che la costruzione fosse portata a compimento, ma solo l’eserc izio di una condotta assimilabile a quella del proprietario.
Sotto altro profilo va rilevato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U., n. 8053, 07/04/2014, Rv. 629831 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 8054/014, 25216/014, 9253/017, 27415/018).
Non si è in presenza di un fatto, nel senso sopra chiarito, omesso; né, in ogni caso, non risulta essere stato spiegato dove e quando la questione che qui viene posta risulti essere stata dibattuta
Né, infine, può essere fatto valere il vizio motivazionale, qui prospettato come contraddittorietà, in quanto la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. n. 8053, 07/04/2014, Rv. 629830 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 21257/2014, 23828/2015, 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022).
Rigettato il ricorso principale, quello incidentale condizionato proposto da NOME e NOME COGNOME, resta assorbito e, pertanto, risulta inutile prenderne in rassegna i rispettivi motivi.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa,
nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti NOME e NOME COGNOME.
I controricorrenti NOME e NOME COGNOME non sono contraddittori delle altre due parti, essendosi costituiti al solo fine che la sentenza impugnata fosse confermata <>. Nulla, pertanto deve essere liquidato in loro favore.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stati entrambi i ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti NOME e NOME COGNOME, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 13