Usucapione Interruzione: La Domanda al Giudice Amministrativo Blocca i Termini?
La Corte di Cassazione affronta una questione di notevole interesse pratico: un’azione legale intentata davanti al giudice amministrativo per ottenere la demolizione di un’opera abusiva può determinare l’usucapione interruzione? Con un’ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha deciso di non risolvere subito il dilemma, ma di rinviare la causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito, data la rilevanza dei principi di diritto coinvolti.
I Fatti di Causa
La vicenda legale vede contrapposti i genitori di un minore, proprietari di un immobile, e i proprietari del fondo confinante. I primi lamentavano la costruzione di un’opera da parte dei vicini, asseritamente abusiva e realizzata in violazione delle distanze legali. Per tutelare i propri diritti, avevano avviato un’azione davanti al giudice amministrativo chiedendo la demolizione della struttura.
Nel successivo giudizio civile, i vicini si sono difesi sostenendo di aver comunque acquisito il diritto a mantenere l’opera per usucapione, ovvero per averla posseduta per il tempo richiesto dalla legge senza contestazioni efficaci. A questo punto, è sorta la questione centrale: la domanda di demolizione presentata in sede amministrativa poteva essere considerata un atto idoneo a interrompere il decorso del tempo necessario per l’usucapione?
La Questione Giuridica e l’Usucapione Interruzione
Il cuore del problema risiede nell’interazione tra due branche del diritto: quello civile, che disciplina l’usucapione, e quello amministrativo, che si occupa della legittimità delle opere edilizie. La legge prevede che il termine per l’usucapione possa essere interrotto da specifici atti, come una notifica di citazione in giudizio, che manifestino la volontà del proprietario di far valere il proprio diritto.
Il dubbio sollevato è se un’azione con finalità pubblicistiche, come quella volta a sanzionare un abuso edilizio, possa avere anche effetti privatistici, bloccando il consolidarsi di una situazione di fatto tra privati. La risposta a questa domanda non è scontata e ha implicazioni significative per la tutela della proprietà immobiliare.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte non ha fornito una risposta definitiva. Ha invece preso atto della complessità e dell’importanza della questione. I giudici del Collegio hanno ritenuto che il tema dell’usucapione interruzione per effetto di un’azione amministrativa meritasse una trattazione più solenne e approfondita di quella che avviene in camera di consiglio (una riunione a porte chiuse).
Pertanto, hanno disposto il rinvio della causa a una pubblica udienza. Questa scelta procedurale, prevista dall’art. 375 del codice di procedura civile, è riservata ai casi che sollevano questioni di diritto di particolare rilevanza o che possono dare adito a contrasti giurisprudenziali.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del rinvio è puramente processuale ma sostanziale nel suo significato. Il Collegio ha esplicitamente riconosciuto che la questione posta dai ricorrenti sull’eventuale ‘efficacia interruttiva’ della domanda avanzata davanti al giudice amministrativo ‘rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza’. Ciò significa che i giudici percepiscono la necessità di un dibattito più ampio, che consenta agli avvocati di esporre oralmente le proprie tesi e al Collegio di ponderare con maggiore attenzione tutti gli aspetti della vicenda prima di formulare un principio di diritto che potrebbe costituire un importante precedente.
Le Conclusioni
L’ordinanza, pur non decidendo il caso nel merito, è di grande interesse. Segnala che la Corte di Cassazione è pronta a esaminare a fondo i confini tra giurisdizione civile e amministrativa e i loro punti di contatto. La futura sentenza che verrà emessa dopo la pubblica udienza è attesa con grande interesse, poiché chiarirà se e a quali condizioni un cittadino che si attiva in sede amministrativa per contrastare un illecito edilizio possa considerarsi tutelato anche sul fronte civilistico, impedendo alla controparte di avvalersi dell’usucapione. Per ora, la questione sull’usucapione interruzione resta aperta, in attesa del verdetto finale.
Qual è la questione giuridica al centro di questa ordinanza?
La questione principale è se una domanda di demolizione di un’opera abusiva, presentata al giudice amministrativo, abbia l’effetto di interrompere il termine necessario a far maturare l’usucapione in favore di chi ha realizzato l’opera.
Quale decisione ha preso la Corte di Cassazione con questo provvedimento?
La Corte di Cassazione non ha deciso il merito della questione, ma ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha disposto che il caso venga trattato in una pubblica udienza, ritenendo la questione di diritto troppo complessa e rilevante per essere decisa in camera di consiglio.
Cosa comporta il rinvio della causa a una pubblica udienza?
Il rinvio a pubblica udienza significa che la questione sarà discussa in modo più approfondito, con un dibattito orale tra gli avvocati delle parti davanti al collegio giudicante. Questa procedura è riservata ai casi che presentano particolare importanza giuridica, al fine di garantire una decisione più ponderata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7546 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7546 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4819/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti del figlio COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8493/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 24.12.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il Collegio considerato che la questione posta dai ricorrenti sull’eventuale efficacia interruttiva del termine utile all’usucapione della domanda avanzata davanti al giudice amministrativo, con la quale venga chiesta la demolizione dell’opera affermata abusiva, anche per la violazione delle distanze legali, rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza;
visto l’art. 375 cpc;
P.Q.M.
dispone rimettersi il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio