SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 833 2025 – N. R.G. 00001521 2024 DEPOSITO MINUTA 07 10 2025 PUBBLICAZIONE 07 10 2025
Repubblica Italiana – In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 1521/24 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 20/03/24 da
e
con AVV_NOTAIO
– attori –
contro
,
,
– parti convenute contumaci –
avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni conformi degli attori :
Voglia il Tribunale di Trieste, contrariis reiectis ,
ACCERTARE e DICHIARARE che gli attori coniugi e sono divenuti proprietari per usucapione dei cat.1648 di tq 32,46 e cat. 1649 di tq 10.05 censiti nel c.t.1° della P.T.1799 di Opicina, da corrispondersi alla pcn 823 seminativi classe 4 di mq 211 di Opicina, come dal piano di corrispondenza di data 20.11.2023 del geom. allegato num.7 attoreo, autorizzandone l’intavolazione a loro nome.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato in caso di opposizione.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con l ‘atto introduttivo, e hanno dedotto di essere ‘ comproprietari del compendio immobiliare costituito dalla casa con corte al INDIRIZZO in INDIRIZZO, INDIRIZZO Opicina, costituito dalla pcn 822 in P.T. 619 di Opicina (all.1 -visura tavolare) e dalla pcn 824 in P.T.7847 di Opicina (all.2 -vis. tavolare). Sub GN 8887/2017 la pcn 822 è stata aggiornata ad ente urbano (all.3 -decreto tavolare) i cui contorni sono individuati nel tipo
mappale del medesimo Giornale Numero (all.4 -tipo mappale GN 8887-2017). Tra le particelle attoree pcn 822 e pcn 824 insiste un’area catastalmente contraddistinta quale pcn 823, tinta in azzurro nella qui prodotta figura ingrandita della mappa catastale, ove le pp.cc.nn. 822 e 824 degli attori sono tinte in giallo (all.5). Tale fondo si identifica tavolarmente con il cat.1648 di tq 32.46 ed il cat. 1649 di tq 10.05 censiti nel c.t.1° della P.T.1799 di Opicina (all.6 visura ed estratto tavolare). Secondo il piano tavolare-catastale di corrispondenza dd.20.11.2023 redatto dal geom.
(all.7) l’area si indentifica con la pcn 823 seminativi cl.4 di mq 211. La pcn 823 è parte integrante e inscindibile del giardino della casa attorea, come risulta dalle fotografie dei luoghi (all.8), e gli attori ne dispongono spontaneamente e liberamente nell’intera loro estensione. La particella 823 si colloca tra due particelle attoree senza soluzione di continuità, né segni delimitativi o confinari. Il compendio dei coniugi è composto da tre attigue particelle 822, 823 e 824 ed è un’entità omogenea, unitaria e autonoma, che si distingue dai fondi contermini. Il giardino è in parte coltivato con verdura ad uso domestico ed in parte utilizzata quale prato. Gli attori ne dispongono da trent’anni, quando costruirono la loro casa abitativa. Il possesso si espande sull’intero sedime dell’area antistante l’edificio in modo totalitario ed esclusivo, pubblico, notorio e mai contestato.
La P.T.1799 di Opicina è iscritta a nome delle sorelle ved. ved. e in Stebel con 1/3 p.i. ciascuna in base agli atti sub GN 647/1958 (all.9). Dallo stato di famiglia storico delle intestatarie datato 01.08.2022 e rilasciato dal Comune di Trieste (all.10) risulta che: è nata a Trieste il DATA_NASCITA ed è deceduta il 09.10.1959. è nata a Trieste il DATA_NASCITA ed è deceduta il 05.01.1985. è nata a Trieste il DATA_NASCITA ed è qui deceduta il 11.04.1965 ‘ .
Gli attori hanno pertanto citato in giudizio gli eredi dei predetti intestatari tavolari, per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe.
Il Giudice ha ammesso ed assunto prove testimoniali ed infine , visto l’art. 281 quinquies c.p.c., ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione.
Ciò posto, la domanda di usucapione in esame merita accoglimento.
Può ritenersi in effetti dimostrato, alla luce dell’istruttoria svolta come pure delle risultanze documentali, che gli attori hanno esercitato, per oltre 20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico, pubblico e continuato sull’immobile in questione.
In particolare, vengono in rilievo le deposizioni dei testi e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto da anni conoscenti dei luoghi e degli attori, oltre che sostanzialmente disinteressati. Ne emerge invero la piena conferma dell’uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte degli istanti del bene oggetto di causa, costituente parte del giardino adiacente alla loro casa di abitazione, da sempre oggetto di attività di cura, coltivazione ed utilizzo ad opera dei predetti , nell’ambito di un unico compendio immobiliare,
comunque nel loro esclusivo godimento e disponibilità; ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili.
Con ciò, nonché tenuto conto della totale inerzia difensiva dei convenuti (ritualmente notiziati), possono ritenersi senz’altro dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo a gli attori, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata opposizione.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che gli attori sono divenuti proprietari per usucapione ex art. 1158 c.c. dei cat.1648 di tq 32,46 e cat. 1649 di tq 10.05 censiti nel c.t.1° della P.T.1799 di Opicina, da corrispondersi alla pcn 823 seminativi classe 4 di mq 211 di Opicina, come dal piano di corrispondenza di data 20.11.2023 del geom. allegato num.7 attoreo, autorizzandone l’intavolazione a loro nome .
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 7/10/25
Il Giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME