SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1964 2024 – N. R.G. 00000892 2024 DEL 14 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 892/2024
tra
TABLE
ATTORE/I
e
TABLE
CONVENUTO/I
Oggi 14 novembre 2024 ad ore 11:00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per l’avv. COGNOME anche per l’avv. COGNOME
NOME
Per
Indirizzo
Telematico;
,
oggi sostituito
dall’avv.
l’avv. COGNOME anche per l’avv. COGNOME
(
NOME
(
Indirizzo
Telematico;
,
oggi sostituito
dall’avv.
C.F.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
Per
Per
Per
Per
Per
Per
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
Per
Per
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
Per
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
Per
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
C.F.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
‘avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
TABLE
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
l’avv. e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
TABLE
Per l’avv. e l’ avv. oggi sostituito dall’avv.
Per l’avv. e l’avv. oggi sostituito dall’avv.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore delle parti conclude come da memoria depositata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:00, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all’esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 15:03.
Il Giudice on.
dott. NOME COGNOMEatto sottoscritto digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO – 60013 COGNOME presso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO – 60013 COGNOME presso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
ATTORI
contro
,
TABLE
,
,
,
,
,
,
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,
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,
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CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, accertare e dichiarare che i Sigg.ri e coniugi in regime di separazione dei beni, residenti in Santa Maria Nuova (AN), INDIRIZZO per effetto del possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale, animus possidendi, hanno conseguito la piena ed esclusiva proprietà per usucapione delle seguenti unità immobiliari:
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, al Foglio 8, Particella 104, Sub. 1, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 2 vani, Rendita € 73,34,
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 104, Sub 2, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 1,5 vani, Rendita € 55,00,
Frustolo di terreno sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 1364, Seminativo , Classe 4, Superficie di ha 00.00.65, Reddito Dominicale € 0,20 e Reddito Agrario € 0,25, e, per l’effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona la relativa trascrizione e all’Ufficio del Catasto di Ancona la voltura catastale, con esonero di detti uffici da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali in caso di ingiusta ed immotivata opposizione’.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TABLE
e comunque di tutti i loro eredi e/o aventi causa e/o a qualsiasi altra persona che abbia interesse, per l’udienza del 18.06.2024, ore 9,00 e seguenti, innanzi l’intestata Autorità Giudiziaria.
L’atto di accertamento dell’intervenuta usucapione riguardava i seguenti immobili:
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, al Foglio 8, Particella 104, Sub. 1, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 2 vani, Rendita € 73,34;
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 104, Sub 2, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 1,5 vani, Rendita € 55,00;
Frustolo di terreno sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 1364, Seminativo – Arborato, Classe 4, Superficie di ha 00.00.65, Reddito Dominicale € 0,20 e Reddito Agrario € 0,25.
Espletata la mediazione obbligatoria e rinviata d’ufficio la prima udienza al 19.06.2024, il GI, su espressa richiesta di parte attrice, ammetteva la prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., rinviando per l’assunzione della stessa all’udienza del 19.09.2024.
A tale udienza venivano escussi quali testimoni e , i quali confermavano in toto la circostanza che gli attori hanno posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent’anni tutti gli immobili oggetto di causa.
Il teste , interrogato sul capitolo n°1 della suddetta memoria (‘ Vero è che gli attori hanno posseduto ininterrottamente, pienamente, pacificamente ed esclusivamente, a decorrere dal mese di ottobre dell’anno 2000 sino ad oggi, e quindi da oltre 20 anni, le unità immobiliari di cui alle seguenti particelle: ● Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, particella 104, sub. 1, categoria A/4, classe U, consistenza 2 vani, rendita € 73,34; ● Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del Comune foglio 8, particella 104, sub 2, categoria A4, classe U, consistenza di 1,5 vani, rendita catastale € 55,00; ● Frustolo di terreno sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune, foglio 8, particella 1364, seminativo – arborato, classe 4, superficie di ha 00.00.65, reddito dominicale € 0,20 e reddito agrario € 0,25, il tutto come da planimetria e mappa catastale allegata nella parte colorata di giallo-verde-chiaro e documentazione fotografica che si mostrano (vedi Docc. nn. 5 e 6, fascicolo di parte attrice? ‘), così rispondeva ‘ sì è vero, la riconosco bene dalle fotografie poi dall’estratto di mappa’ .
Sul capitolo n°2 ( ‘Vero è che gli attori dal mese di ottobre dell’anno 2000 sino ad oggi, relativamente ai fabbricati di cui al capitolo precedente, hanno goduto degli stessi depositandovi mobilia, materiale vario e utilizzandoli come locali di sgombero?’), lo stesso rispondeva: ‘Sì è vero, confermo la circostanza. Anche tutt’ora’ .
Infine, sul capitolo n°3 ( ‘Vero è che gli attori dal mese di ottobre dell’anno 2000 sino ad oggi, relativamente al terreno di cui al capitolo 1), gli stessi hanno provveduto alla manutenzione ordinaria del verde, consistente nel taglio dell’erba, cura e potatura delle piante ivi presente, ripulitura degli spazi?’) così rispondeva: ‘ Sì è vero, confermo la circostanza. Anche tutt’ora’.
Inoltre, a domanda del GI rispondeva ‘ Non ho mai visto altre persone sin dal 2000 al di fuori degli attori’ .
Il teste , interrogato sugli stessi capitoli di cui sopra, invece, così rispondeva: sul capitolo n°1 affermava: ‘ Sì è vero confermo la circostanza e riconosco i documenti’ ; sul capitolo n°2 riferiva: ‘Sì è vero, non ho mai visto altre persone oltre gli attori possedere l’immobile oggetto di causa da oltre 20 anni’ ; infine, sul capitolo n°3 rispondeva: ‘ Sì è vero anche adesso’ .
All’esito della prova testimoniale, il GI rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di memoria conclusionale.
Posto quanto sopra, pertanto, i requisiti di diritto per dichiarare l’intervenuta usucapione sussistono nella fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo materiale ( corpus ) che sotto quello psicologico ( animus ), in quanto il potere sulla cosa si è estrinsecato in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Cass. Civ. n. 6997 del 17.07.1998).
Infatti, nel caso in esame, il diritto ad usucapire è stato pienamente confermato dall’istruttoria espletata, la quale ha confermato l’esistenza di tutti i presupposti previsti per legge per la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Pur prendendo atto, infine, che la contumacia è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati, non può che confermare l’assoluto disinteresse per i beni oggetto di usucapione da parte dei formali cointestatari (numerosissimi anche per quote anche di piccola entità) e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi, da oltre venti anni, verosimilmente non li hanno mai utilizzati e/o posseduti.
Posto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, provato il possesso ultraventennale esercitato dagli attori sugli immobili oggetto di causa, così come richiesto in atto di citazione, ed il loro conseguente acquisto a titolo originario del diritto di proprietà degli stessi, diritto giunto per l’esercizio sugli stessi uti domini per oltre un ventennio.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
, entrambi residenti in Santa Maria Nuova (AN), INDIRIZZO per effetto del possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale, animus possidendi , hanno conseguito la piena ed esclusiva proprietà per usucapione delle seguenti unità immobiliari:
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, al Foglio 8, Particella 104, Sub. 1, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 2 vani, Rendita €.73,34;
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 104, Sub 2, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 1,5 vani, Rendita €.55,00;
Frustolo di terreno sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 1364, Seminativo , Classe 4, Superficie di ha 00.00.65, Reddito Dominicale € 0,20 e Reddito Agrario € 0,25;
Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona la relativa trascrizione e all’Ufficio del Catasto di Ancona la voltura catastale, con esonero di detti uffici da ogni responsabilità;
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 14 novembre 2024.
Il Giudice on. dott. NOME COGNOMEatto sottoscritto digitalmente)