SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1262 2025 – N. R.G. 00002364 2021 DEPOSITO MINUTA 12 07 2025 PUBBLICAZIONE 12 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
Presidente Consigliere Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2364/2021 promossa da:
8 43100 PARMA
con il patrocinio dell’avv. COGNOME con domicilio in INDIRIZZO
APPELLANTE
contro
con il patrocinio dell’avv. COGNOME con domicilio in INDIRIZZO REPUBBLICA 56 43121 PARMA
APPELLATA
Oggetto : Appello avverso la sentenza n. 1494/2021, pronunciata dal Tribunale di Parma, all’esito del giudizio R.G.n. 5224/2015, pubblicata il 15 novembre 2021 e notificata, a mezzo pec, in data 24 novembre 2021.
Conclusioni :
per parte appellante, come da note scritte in sostituzione dell’udienza depositate in data 26.05.2025:
‘ voglia la eccellentissima Corte d’Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della impugnata sentenza n. 1494/2021 del
Tribunale di Parma pubblicata il 15/11/21 resa nel giudizio inter partes RG 5224/2015 notificata a mezzo pec il 24 novembre 2021, accogliere le seguenti domande già avanzate da sig. in primo grado e così:
-accertare e dichiarare in favore dell’Attore, attuale appellante signor nato a San Lazzaro Parmense (PR) il 10.12.1932 cod. fis. l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà ai sensi dell’art. 1158 cod. civ. ovvero, in subordine, del diritto di usufrutto ai sensi dell’art. 978 cod. civ. ovvero ancora, in ulteriore subordine, del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 1022 cod. civ. del/sul complesso immobiliare sito in Comune di Langhirano Località Calicella intestato a nata a Parma il 6.8.1962 cod. fis. e censito come segue: Catasto fabbricati Comune di Langhirano: foglio 2 mappale 414, categoria A/3, classe 3, vani 7, rendita catastale Euro 560,36, INDIRIZZO piano T; mappale 419, categoria C/6, classe 4, metri quadri 76, rendita catastale Euro 145,23; INDIRIZZO piano: T-1; mappale 418 sub 1, categoria C/6, classe 2, metri quadri 113, rendita catastale Euro 151,74;INDIRIZZO piano S1; mappale 415 graffato al mappale 416, al mappale 417 e al mappale 418 sub 2, categoria A/8, classe 3, vani 31,5, rendita catastale Euro 5.937,96; INDIRIZZO piano T- 1-2-S1; mappale 645 sub 1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 11, rendita catastale Euro 40,34; INDIRIZZO piano T; mappale 645 sub 2, categoria C/6, classe 8, metri quadri 15, rendita catastale Euro 55,00; INDIRIZZO piano T; mappale 410 graffato al 645 sub 3, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale Euro 360,23; INDIRIZZO piano T-S1; mappale 409 graffato al mnappale 645 sub 4, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale Euro 440,28; INDIRIZZO piano T-S1 mappale 412, bene comune non censibile; Catasto Terreni foglio 2 mappale 228 , classe 3, Ha 0.30.10 -R.D. Euro 16,32 -R.A. Euro 22,54; C.F. C.F.
mappale 247, classe U, Ha 0.11.30 -R.D. Euro 10,50 -R.A. Euro 12,26; mappale 258, classe 2, Ha 0.47.70 -R.D. Euro 29,56 -R.A. Euro 38,18; Totale superficie terreni Ha 0.89.10 A detta superficie occorre aggiungere quella coperta e scoperta pertinenziale ai fabbricati, censita a partita 1 non
nominativa, nel Catasto Terreni, in quanto aree urbane, la cui consistenza è così rappresentata: foglio 2 mappale 414 -ente urbano di Ha 0.08.95; mappale 419 -ente urbano di Ha 0.01.30; mappale 418 -ente urbano di Ha 1.90.70; mappale 415 -ente urbano di Ha 0.00.00; mappale 416 -ente urbano di Ha 0.00.50; mappale 417 -ente urbano di Ha 0.00.20; mappale 645 -ente urbano di Ha 0.00.40; mappale 410 -ente urbano di Ha 0.00.80; mappale 409 -ente urbano di Ha 0.00.80; mappale 412 -ente urbano di Ha 0.32.00. Conseguentemente ordinare al competente Ufficio del Catasto Fabbricati ed alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di procedere ad ogni necessario adempimento conseguente alla pronuncia di cui sopra e pertanto alla conseguente trascrizione in favore del signor nato a San Lazzaro Parmense il 10.12.1932 cod. fis. della proprietà sul complesso immibiliare sopra descritto ovvero, in subordine, degli accertandi diritti reali minori di usufrutto o, in ulteriore subordine, di abitazione. In via istruttoria, chiede la ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi dei signori avv. NOME COGNOME res.te in Parma INDIRIZZO; res.te in Fontanelle (PR) INDIRIZZO; dott. res.te in Parma INDIRIZZO; geom. res.te in Fognano Parma (PR) INDIRIZZO, geom. dom.to in Parma INDIRIZZO; sig. res.te in Calicella di Langhirano INDIRIZZO; sig. C.F.
res.te in Traversetolo;( … )
Con vittoria di spese, diritto ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ‘.
In memoria conclusionale : ‘ RINUNCIA ALLE DOMANDE SUBORDINATE DI ‘USUCAPIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO AI SENSI DELL’ART. 978 C.C. OVVERO… DI ABITAZIONE AI SENSI DELL’ ART.1022′ .
Per parte appellata , come da note scritte in sostituzione dell’udienza depositate il 26.05.2025:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l’appello proposto dal signor
per la riforma della sentenza n. 1494/2021, pronunciata dal Tribunale di Parma, dott.ssa NOME COGNOME all’esito del giudizio R.G.n. 5224/2015, pubblicata il 15 novembre 2021 e notificata, a mezzo pec, in data 24 novembre 2021, siccome inammissibile, infondato, non provato o come meglio, confermando, in ogni statuizione, l’anzidetta sentenza n. 1494/2021 emessa dal Tribunale di Parma. Sempre e comunque, con vittoria di compensi professionali, diritti e spese della presente causa, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge ‘.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 19.10.2015 adiva il Tribunale di Parma citando in giudizio la figlia esponendo quanto di seguito:
– di aver acquistato in data 04.01.1980 insieme alla moglie ed in qualità di legale rappresentante della -a quel tempo minorenne- un complesso immobiliare sito nella frazione di Calicella nel Comune di Langhirano (PR), fornendo la provvista per l’acquisto. Tale negozio, a detta
figlia dell’appellante, era simulato;
– di avere venduto in data 30.06.2008 un immobile parte del complesso gestendo la vendita mentre la figlia aveva soltanto presenziato al rogito;
-di aver sempre posseduto e goduto dell’immobile uti dominus ‘come abituale dimora di famiglia’;
– di aver assunto i collaboratori domestici, di aver sopportato gli oneri del condono edilizio relativo all’immobile, di aver provveduto al pagamento dei tributi e delle utenze, di aver sostenuto le spese per la ristrutturazione della mansarda;
-di aver comunque usucapito l’immobile, ovvero, in subordine, di aver acquisito il diritto di usufrutto ai sensi dell’art. 978 c.c. ovvero ancora, in ulteriore subordine, il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 1022 c.c.
Si costituiva in giudizio per contestare la domanda attorea argomentando come di seguito:
-nel ricorso con il quale i genitori avevano chiesto l’autorizzazione al Giudice tutelare per acquisto del complesso immobiliare era specificato che la minore disponeva della somma di 500.000.000 lire;
-di aver stabilmente vissuto nell’immobile fino al 2002;
-di aver messo a disposizione della famiglia l’immobile e di aver concesso al fratello di usufruire di una porzione dell’immobile con contratto di comodato;
– nel novembre del 2004 aveva manifestato ai genitori ed al fratello di voler tornare nel possesso esclusivo dell’immobile;
-con raccomandata del 30 giugno 2014 aveva diffidato il fratello ed i genitori a lasciare l’immobile e di aver promosso un procedimento di mediazione;
-di aver notificato al fratello ricorso per la liberazione dell’immobile;
– i familiari avevano goduto del bene soltanto in virtù della sua tolleranza.
All’esito del giudizio , il Giudice di primo grado, con sentenza n. 1494 del 02.09.2021 pubblicata il 15.11.2021 e notificata il 24.11.2021, rigettava interamente le domande proposte dall’attore e disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite (‘tenuto conto della particolarità della fattispecie e della natura dei rapporti tra le parti’). Il Tribunale di Parma, in primo luogo, riteneva non provata la natura simulata del trasferimento e, in secondo luogo, riteneva infondata la domanda di usucapione in quanto l’attore non avrebbe provato un comportamento incompatibile con l’altrui possesso. In particolare, il Tribunale argomentava che ‘ trattandosi nel caso di specie di un compossesso (la figlia possessore in conformità al titolo e i genitori possessori di fatto), l’attore avrebbe dovuto dare la prova di aver avuto un rapporto con il bene tale da escludere l’altrui compossesso ‘. Nel caso di specie, l’unico atto compiuto dall’attore incompatibile con il possesso della figlia sarebbe stato l’aver consentito al figlio di continuare ad abitare nell’immobile dopo che la convenuta nel 2004 aveva richiesto l’allontanamento del fratello dall’abitazione; tuttavia, da tale data non sarebbe trascorso il termine ventennale necessario per l’usucapione.
Con atto di appello ritualmente notificato agiva per la riforma della sentenza del
Tribunale di Parma limitatamente alla parte in cui aveva rigettato la domanda di accertamento e declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà ovvero, in subordine, del diritto di usufrutto, ovvero, ancora, in ulteriore subordine, del diritto di abitazione sul complesso immobiliare. In particolare, l’appellante lamenta va che il G iudice di primo grado avrebbe errato nell’individuare nell’anno 2004 il dies a quo del termine ventennale per l’usucapione, omettendo di considerare le seguenti circostanze dalle quali emergerebbe che il decorso del termine ventennale sarebbe in realtà maturato molti anni prima: a) il condono del novembre-dicembre 1985; b) il pagamento di tasse e tributi a far tempo dall’acquisto e comunque dalla compimento della maggiore età della figlia -agosto 1981, unitamente al pagamento delle spese straordinarie ed ordinarie dell’immobile a far tempo dagli anni 1988-1989. Inoltre, secondo la prospettazione dell’appellante il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto applicazione dei principi relativi alla fattispecie del compossesso quanto, piuttosto, dovrebbe parlarsi di possesso esclusivo di a fronte di una titolarità meramente formale di ; pertanto, non sarebbe necessario dimostrare un possesso escludente essendo sufficiente, invece, la sussistenza di animus e corpus possidendi protrattisi per venti anni. Infine, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui, pur avendo ammesso la circostanza del possesso dell’appellante, ha omesso di pronunciarsi sulle domande di accertamento dell’usucapione del diritto di usufrutto o, alternativamente, di abitazione.
Per altro, con la comparsa conclusionale depositata il 18.6.25, l appellante rinunciava alle domande ‘ subordinate di accertamento dell’usucapione del diritto di usufrutto o di abitazione.
Con comparsa di costituzione e risposta resisteva al gravame proposto da eccependo l’infondatezza dei motivi di appello in quanto l’appellante non avrebbe provato il dominio esclusivo sulla cosa per il tempo necessario ad usucapire, considerato anche che i familiari avrebbero goduto del bene soltanto in virtù della sua tolleranza a fronte anche dell’impegno assunto dal padre di sostenere le spese manutentive. In ogni caso, quand’anche si volesse discutere di compossesso, lo stesso sarebbe iniziato soltanto nel 2004 e si sarebbe concluso nel 2015, quando la signora
ha agito per chiedere la restituzione del bene.
All’udienza del 27.05.2025 , tenutasi con trattazione scritta, la Corte d’Appello tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
Preso atto che oggetto del presente giudizio rimane la sola domanda subordinata di usucapione della proprietà del bene -essendo passato in giudicato il rigetto della domanda principale di simulazione ed essendo state successivamente rinunciate le ulteriori domande subordinate di accertamento dell’usucapione del diritto di usufrutto o di abitazione-, l ‘appello è da ritenersi infondato.
Il Giudice di primo grado -con decisione che si ritiene di condividere in questa sede- ha correttamente accertato che ‘ nel caso di specie l’attore non ha allegato, né provato (né ha formulato idonee richieste di prova) in ordine a un’attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, avendo anzi allegato che la figlia ha continuato a godere dell’immobile, abitandovi insieme al marito e nel quale da ultimo occupava in via esclusiva una porzione ‘.
Invero, nel caso di specie, occorre fare applicazione del costante orientamento giurisprudenziale alla luce del quale in presenza di vincoli parentali gli atti suscettibili di condurre all’usucapione del bene devono avere una particolare pregnanza e devono dimostrare in modo inequivocabile la volontà di escludere gli altri dal godimento del bene: ‘ la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto, peraltro, demandato al giudice di merito ‘ (Cass., Sez. 2, ord. n. 1413/2024). In altre parole, ‘ per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo
nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo ‘ (Cass., Sez. ord. n. 1413/2024; ex plurimus Cass. Civ., sentenza del 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ., Ordinanza n. 11315 del 10/05/2018; Cass. Civ., Sentenza n. 11277 del 29/05/2015; Cass. Civ., Sentenza n. 4237 del 20/02/2008).
Dal principio di cui sopra, ne deriva che la già rigorosa prova chiesta a chi rivendica la proprietà diviene ancor più rigida e severa quando colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione deve superare la presunzione di tolleranza, laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con chi è proprietario effettivo del bene sul quale esercita il possesso.
A tal fine, nel caso di specie, non si ritengono sufficienti le sole circostanze che l’odierno appellante abbia sostenuto le spese di manutenzione, di gestione e regolarizzazione dell’immobile (alcune delle quali realizzate, peraltro, a nome della figlia e quando la stessa era ancora ventenne e probabilmente non in grado di provvedere a sostenerle) e che vi avrebbe da sempre abitato (l’accertamento di quest’ultimo aspetto, peraltro, se non fosse irrilevante sarebbe comunque controverso). In effetti, mentre dal certificato di residenza storico di emerge che ha sempre vissuto nell’immobile in modo continuativo e costante quantomeno dal 1988 fino al 2002, anche insieme all’ex marito; al contrario, dal certificato di residenza storico dell’odierno appellante risulta che egli non ha mai avuto la residenza nell’immobile, ma in diverse località site in Parma. Tale circostanza sembrerebbe provare quanto asserito dall’appellata e cioè che la famiglia usava l’immobile sito nel Comune di Langhirano, località Calicella, soltanto saltuariamente e come ‘residenza secondaria’ a fronte di un atteggiamento di mera tolleranza da parte della figlia e dietro l’impegno assunto dal padre di provvedere agli oneri economici inerenti il personale di servizio, la regolarizzazione urbanistica, le utenze e la manutenzione.
Inoltre, ad ulteriore riprova dell’assenza di un possesso ‘uti dominus’ da parte dell’appellante si
aggiunge come non risulti dimostrata la circostanza secondo la quale la vendita dell’immobile parte del compendio avvenuta nel 2008 sarebbe stata gestita interamente da . D’altra parte, non soltanto nel rogito figura il nome di , a tutti gli effetti titolare dell’immobile, ma la figlia ha anche incassato la somma di € 130.000,00 derivante della vendita e rispetto alla quale non risulta avanzata alcuna pretesa dall’odierno appellante.
Tanto premesso, come già statuito dal Tribunale di Parma potrebbe, tuttalpiù, parlarsi di compossesso, fattispecie che, diversamente da quanto asserito da controparte, non è limitata soltanto alle ipotesi di comproprietà in quanto riguarda l’esercizio congiunto del possesso, ossia la relazione di fatto con un bene, da parte di più persone.
Tuttavia, nel caso di specie, correttamente il G iudice di primo grado ha ritenuto che l’odierno appellante non abbia allegato prove sufficienti ad escludere il possesso della figlia: ‘l’unico atto che può qualificarsi quale attività dell’attore apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso della figlia’ tale, peraltro, da far ritenere eventualmente superata la presunzione di tolleranza ‘è l’avere consentito al figlio di continuare ad abitare nell’immobile dopo che la convenuta nel 2004 aveva chiesto l’allontanamento del fratello dall’abitazione’. Tuttavia, da tale data, allo stato, non è decorso il termine ventennale per l’acquisto del bene a titolo originario tramite usucapione.
Da ultimo, nemmeno le richieste istruttorie formulate dall’appellante già in primo grado e riproposte in questa sede sarebbero riuscite a fornire la prova di un quadro fattuale diverso da quello ricostruito, in quanto volte a provare circostanze già pacifiche e non oggetto di contestazione e, pertanto, devono essere rigettate poiché irrilevanti ai fini decisori.
Con riferimento alle spese di lite la conferma della sentenza di primo grado impone la conferma anche della statuizione relativa alle spese di lite. Per quanto concerne il grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico di parte appellante e, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa -anche tenuto conto dell impugnazione ‘
parziale della sentenza di primo grado, si liquidano in € 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.735,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’appello a norma dell’art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
-Rigetta l’appello proposto da , con conseguente conferma la sentenza del Tribunale di Parma n. 1494 del 02.09.2021 pubblicata il 15.11.2021;
– Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate nella somma di € 3.473,00 oltre a spese generali, nonché oltre IVA e c.p.a. come per legge;
– Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10.7.25
Il Consigliere estensore dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME