Usucapione Fondo Rustico: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’acquisto di una proprietà tramite usucapione fondo rustico è un istituto giuridico che richiede requisiti precisi, primo fra tutti il possesso continuato e qualificato del bene. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su cosa accade quando questi requisiti non sono provati e su quali siano i limiti di un ricorso davanti alla Suprema Corte. Il caso analizzato riguarda una domanda di usucapione respinta sia in primo che in secondo grado, con una conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
I Fatti di Causa: la Domanda di Usucapione Rigettata in Appello
La vicenda ha inizio quando un soggetto avanza una domanda per essere dichiarato proprietario di un fondo rustico per usucapione. La sua richiesta, tuttavia, viene respinta sia dal Tribunale che, successivamente, dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di merito, la parte attrice non era riuscita a dimostrare il requisito fondamentale del possesso, ovvero l’aver esercitato sul terreno un potere di fatto con l’intenzione di esserne il proprietario (animus possidendi). Al contrario, era emerso che il suo rapporto con il bene era iniziato come semplice detenzione, riconoscendo quindi l’altrui diritto di proprietà.
I Motivi del Ricorso in Cassazione per usucapione fondo rustico
Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, il soccombente ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su sei motivi. Tra questi, spiccavano la presunta violazione delle norme sulla forma dei contratti di affitto agrario, la nullità della sentenza per carenza di motivazione, l’errata valutazione delle prove testimoniali riguardo all’esistenza dell’ animus possidendi e la violazione della norma sull’usucapione.
In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici avessero interpretato male le prove, negando ingiustamente la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di usucapione.
La Decisione della Suprema Corte: l’inammissibilità del ricorso per usucapione fondo rustico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Le argomentazioni della Suprema Corte sono state nette e hanno ribadito alcuni principi fondamentali del processo civile.
La Distinzione tra Possesso e Detenzione
Il punto cruciale della decisione è la distinzione tra possesso e detenzione. La Corte ha sottolineato che il ricorrente stesso aveva ammesso di aver iniziato a occupare il fondo in nome altrui, quindi come mero detentore. Per poter usucapire il bene, avrebbe dovuto dimostrare di aver compiuto un atto di ‘interversione del possesso’, ossia un’azione con cui si manifesta in modo inequivocabile la volontà di non riconoscere più il diritto altrui e di possedere il bene come proprietario. Tale prova non è mai stata fornita. Di conseguenza, tutti i motivi di ricorso incentrati sulla valutazione del possesso sono risultati infondati.
Il Divieto di Riesame del Merito
La Cassazione ha ribadito con forza un principio cardine: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Suprema Corte non può riesaminare le prove (come le testimonianze) o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il ricorso è stato giudicato come un tentativo, neppure troppo velato, di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità. I motivi di ricorso, pur mascherati da violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove, che è prerogativa insindacabile dei giudici dei gradi precedenti. Inoltre, la Corte ha rilevato l’esistenza della cosiddetta ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito che avevano raggiunto la stessa conclusione basandosi sulla medesima ricostruzione dei fatti, rendendo il ricorso per vizi di motivazione ancora più difficilmente ammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inammissibilità di una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. Il ricorrente non ha sollevato questioni di pura violazione di legge, ma ha contestato il risultato della valutazione probatoria, operazione che esula dai poteri della Cassazione. La Corte ha chiarito che la violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile sussiste solo quando il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o disattende prove legali, non quando, nell’esercizio del suo prudente apprezzamento, valuta liberamente le prove raccolte. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva lamentato un errore di questo tipo, ma semplicemente un esito a lui sfavorevole della valutazione delle testimonianze. Anche le altre censure, come quella sulla competenza della sezione specializzata agraria, sono state ritenute irrilevanti, poiché la causa petendi della domanda era l’usucapione, non un contratto agrario.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che per ottenere una declaratoria di usucapione di un fondo rustico, è indispensabile fornire una prova rigorosa del possesso qualificato, dimostrando di essersi comportati come proprietari per tutto il tempo richiesto dalla legge. Chi inizia a occupare un bene come semplice detentore ha l’onere di provare l’avvenuta interversione del possesso. Inoltre, la pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti nei gradi di merito. Un ricorso che mira a questo scopo, senza denunciare reali violazioni di legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.
È possibile ottenere l’usucapione di un fondo se si è iniziato a occuparlo riconoscendo la proprietà altrui (detenzione)?
No, l’ordinanza chiarisce che per l’usucapione è necessario il ‘possesso’, ovvero comportarsi come proprietari. Se si inizia come semplici detentori, è necessario un atto specifico (interversione del possesso) per trasformare la detenzione in possesso utile all’usucapione, atto che nel caso di specie non è stato provato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come le testimonianze, per decidere se c’era l’intenzione di possedere (animus possidendi)?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove. La valutazione dell’attendibilità delle testimonianze e del materiale probatorio è compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Un ricorso basato su una presunta errata valutazione delle prove è inammissibile.
Se una richiesta di usucapione viene respinta sia in primo grado che in appello con le stesse motivazioni sui fatti, cosa succede in Cassazione?
In questo caso, si applica la cosiddetta ‘doppia conforme’. Il ricorso in Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo diventa inammissibile. Il ricorrente, per superare questo ostacolo, dovrebbe dimostrare che le ragioni di fatto delle due sentenze sono diverse, cosa che non è avvenuta nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1323 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7737-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 1063/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 28/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
NOME NOME vide rigettata dal Tribunale la domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione di un fondo rustico, avanzata nei confronti di NOME e NOME COGNOME NOME e la Corte d’appello di Lecce confermò la statuizione di primo grado.
Avverso la decisione di secondo grado insorge il NOME sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso i COGNOME.
Il Collegio condivide i rilievi enunciati dal AVV_NOTAIO in seno alla formulata proposta nei termini seguenti:
<>.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in
euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2022.