Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27959 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28122-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 17/05/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’11.10.2003 l’RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME e NOME innanzi il Tribunale di Potenza, invocando l’accertamento del confine tra il fondo dell’attrice e quelli dei convenuti e la condanna di questi ultimi al rilascio delle aree occupate.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 895/2014, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 321/2022, la Corte di Appello di Potenza accoglieva il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prima istanza, riformandola, accertando il confine e condannando i convenuti al rilascio delle aree rispettivamente occupate.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME NOME, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 1362 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe determinato il confine tra i fondi senza considerare il contenuto dei titoli
di proprietà, ed interpretando questi ultimi senza tener conto della comune intenzione delle parti.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente individuato il confine tra i fondi sulla base di una erronea misurazione degli stessi.
Le due censure sono inammissibili perché riguardano l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove operate dalla Corte di Appello, la quale ha ricostruito il confine in base al tipo di frazionamento richiamato nell’atto di divisione ereditaria per AVV_NOTAIO del 21.9.1985, dal quale il COGNOME traeva il suo titolo di proprietà, e costituente parte integrante del detto atto, evidenziando che i termini esistenti in loco evidenziavano, come già aveva dato (peraltro) atto il Tribunale, una serie di discrasie rispetto a detto frazionamento. Il ragionamento della Corte di Appello è corretto, perché in presenza di un tipo di frazionamento richiamato dagli atti di provenienza, e dunque facente parte integrante di questi ultimi, il confine va accertato in coerenza con detto frazionamento, ed eventuali differenze riscontrate in loco si traducono in altrettanti sconfinamenti. In proposito, va ribadito il principio secondo cui ‘In materia di regolamento di confini l’elemento primario di prova per l’individuazione del confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15386 del 01/12/2000, Rv. 542371; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590174 e Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462).
Il ricorrente contesta la valutazione condotta dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio rispetto a quella prescelta dalla Corte distrettuale, senza confrontarsi con il principio dianzi richiamato, né tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto
dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di usucapione, perché proposta solo in appello, in tal modo applicando alla stessa il regime di preclusione previsto per la domanda riconvenzionale di usucapione.
La censura è fondata, alla luce del principio -che merita di essere ribaditosecondo cui ‘L’eccezione di usucapione da parte del convenuto con l’azione di regolamento di confini … è proponibile anche in appello, giacché in questo caso non si ha una domanda nuova, preclusa dall’art. 345 c.p.c., ma una questione giuridica introdotta nella lite al solo fine di conseguire il rigetto della domanda principale’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2283 del 27/02/1995, Rv. 490773). Allo stesso modo, non si ha domanda nuova se la parte che invochi il regolamento del confine proponga, per prima volta in appello, la domanda di rilascio della porzione illegittimamente occupata dal confinante, ‘… in quanto si tratta di domanda che costituisce il logico e conseguenziale sviluppo della richiesta dedotta originariamente dalla parte, fondata appunto sull’incertezza del confine tra i fondi’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22775 del 03/12/2004, Rv. 578164). In entrambi i casi, infatti, il profilo della legittimità, o meno, dell’occupazione dell’area oggetto di sconfinamento costituisce uno sviluppo logico necessitato della domanda di regolamento del confine, che tende ad eliminare l’incertezza, oggettiva o soggettiva, dello stesso, sostituendovi una condizione di certezza derivante da un titolo giudiziario.
In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi, mentre va accolto il terzo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione, affinché sia esaminata l’eccezione di usucapione proposta dall’odierno ricorrente nel corso del giudizio di merito.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda