Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27868 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27868 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 13881-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 721/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO per parte controricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 3.10.2013 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Terni per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione, in suo favore, della piena proprietà di un appartamento e della comproprietà di un terreno, che l’attore aveva acquisito per effetto della sentenza n. 51/1985, con la quale il Tribunale di Orvieto aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. che egli aveva proposto contro il fratello, COGNOME NOME, ed aveva abitato sino al 2006, allorquando lo aveva concesso in comodato al predetto fratello.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo di aver acquistato la proprietà dei cespiti oggetto di causa giusta decreto di trasferimento del 18.6.2013, munito di formula esecutiva il 24.6.2013, rispetto al quale alcun effetto poteva spiegare la sentenza n. 51/1985, dianzi richiamata, in quanto mai trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II.
Con sentenza n. 57/2016 il Tribunale rigettava la domanda e con la sentenza impugnata, n. 721/2018, la Corte di Appello di Perugia
rigettava il gravame proposto dall’originario attore avverso la decisione di prima istanza.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il P .G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza ed ha partecipato alla stessa, insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il giudicato esterno derivante dalla sentenza del Tribunale di Orvieto n. 51/1985, la quale aveva statuito sull’appartenenza dei cespiti oggetto di causa all’odierno attore.
La censura è inammissibile.
Quanto al vizio di omesso esame, esso non è deducibile in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Inoltre, va rilevato che la domanda di usucapione è stata rigettata in assenza della prova del possesso utile ultraventennale, non essendo stato dimostrato che l’odierno ricorrente avesse vissuto nell’appartamento oggetto di causa dopo la sentenza n. 51/1985 e fino al 2006, né che avesse eseguito lavori di ristrutturazione di detto bene (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e non essendo stato provato, quanto al terreno, un uso degli stessi idoneo ad escludere il possesso contemporaneo degli altri comproprietari (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza). Rispetto a tali
considerazioni, la questione del giudicato esterno appare del tutto irrilevante, onde la censura non si confronta con l’effettiva ratio della decisione.
Inoltre, occorre considerare che la sentenza n. 51/1985 non è mai stata trascritta (circostanza pacifica, non smentita dal ricorrente): il contrasto tra il contenuto di detta decisione e quello del decreto di trasferimento dal quale RAGIONE_SOCIALE trae il proprio titolo, dunque, si risolve sul piano dell’anteriorità della trascrizione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2644 c.c. Anche sotto tale profilo, pertanto, la questione del giudicato non è rilevante ai fini della decisione.
Infine, va considerato che l’usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale che non presuppone l’esistenza di un titolo, ma si fonda sulla prova della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1158 c.c.; ne deriva l’insanabile contrasto logico esistente tra l’allegazione di un titolo idoneo a trasferire la proprietà del bene (nella specie, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Orvieto n. 51/1985, dianzi richiamata) e la formulazione di una domanda di riconoscimento dell’usucapione, non essendo in alcun caso possibile usucapire un bene privo del requisito dell’altruità.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatto decisivo e della violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1158 e 1140 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del possesso utile ad usucapionem del bene controverso, in presenza di una prova legale sul punto, rappresentata dal contenuto della sentenza n. 51/1985 del Tribunale di Orvieto.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato al caso di specie le regole applicabili all’usucapione dei beni oggetto di compossesso, senza considerare che la domanda era stata proposta non già nei riguardi del fratello del ricorrente, ma di un terzo.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
Quanto alla deduzione del vizio di omesso esame, contenuta nel secondo motivo, valgono gli argomenti esposti in relazione alla prima doglianza. Nel resto, le due censure si risolvono nella contrapposizione, alla ricostruzione del fatto e delle prove operata dalla Corte di Appello (la quale ha escluso il conseguimento della prova del possesso esclusivo utile ad usucapionem ), di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Anche l’argomento relativo all’erronea applicazione, da parte della Corte distrettuale, dei criteri previsti per l’usucapione dei beni in compossesso, appare fuorviante, posto che, come detto, il giudice di merito non ha ritenuto conseguita, in concreto, la prova del possesso ultraventennale utile ai fini della configurabilità dell’acquisto per usucapione.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai fini della loro quantificazione non si tiene conto della memoria depositata da parte controricorrente in prossimità dell’udienza, posto che la stessa non offre alcuno spunto di fatto né argomentazione giuridica e si esaurisce nella seguente affermazione: ‘Ai fini del presente incombente, la scrivente difesa, per evitare la stratificazione di concetti già oggetto di approfondita disamina nel controricorso, si riporta integralmente a quest’ultimo atto’ .
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda