Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36153 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4165/2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2272/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2008, NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME innanzi il Tribunale di Agrigento rivendicando la proprietà di uno stacco di terreno in Lampedusa, di cui chiedeva accertarsi la libertà da qualsivoglia diritto del convenuto, sia di natura dominicale, sia di passaggio o, ancora, di presa d ‘acqua da un pozzo ivi ubicato. Il COGNOME, nel resistere alla domanda, chiedeva in via riconvenzionale di essere dichiarato proprietario dell’area in contestazione , per averla acquistata dai proprietari dell’epoca in forza di una scrittura privata del 28 aprile 1984, o comunque per intervenuta usucapione; in subordine, domandava l’indennità per le migliorie appo rtate al bene. Istruita la causa con prova per testi e CTU, il Tribunale di Agrigento accertava la piena e libera proprietà del fondo in capo all’attrice , mentre rigettava siccome non provate le riconvenzionali del convenuto.
Sul l’impugnazione del COGNOME, cui resisteva COGNOME , la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 2272/2019, confermava la pronuncia di prime cure, rilevando: (a) che la scrittura privata del 28 aprile 1984, in forza della quale l’appellante sosteneva di aver acquistato il fondo oggetto di causa, doveva essere qualificata come preliminare di vendita, cui non aveva fatto seguito la stipula del definitivo; (b) che, pertanto, il COGNOME non aveva un titolo di proprietà opponibile all’appellata ; (c) che la relazione con la res dell’odierno ricorrente era sorta in termini di mera detenzione, cosicché doveva confermarsi il rigetto della
domanda riconvenzionale anche sotto il profilo della dedotta usucapione, in assenza di atti di interversione; (d) che le difese del convenuto, il quale, oltre ad aver proposto riconvenzionale di usucapione, aveva anche riconosciuto la provenienza del bene da un comune dante causa (tali NOME COGNOME e NOME COGNOME, da cui il COGNOME assumeva di aver acquistato), avevano comportato un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della rivendicante, alla quale, pertanto, era sufficiente provare di essere divenuta proprietaria in forza di una serie continua di trasferimenti sino a risalire al suddetto comune autore.
Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza , hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1350, 1362, 1363, 1366 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, nel qualificare la scrittura privata del 28 aprile 1984 come preliminare, anziché come vendita definitiva, sarebbe incorsa nella violazione dei canoni ermeneutici dell’interpretazione letterale e logico-sistematica del contratto, in quanto le espressioni utilizzate dalle parti (quali ‘ vendita ‘, ‘ vende ‘, ‘ accetta ‘, ‘ terreno venduto ‘ , et c.), in uno con l’integrale pagamento del prezzo e l’immissione del compratore nel possesso del bene , costituirebbero inequivoca espressione della volontà dei contraenti di produrre immediatamente l’effetto traslativo, mentre il successivo passaggio
innanzi al AVV_NOTAIO sarebbe stato previsto al solo scopo di rendere trascrivibile l’accordo già perfetto .
Il secondo motivo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1362 e 1366 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Il COGNOME si duole dell’erronea qualificazione in termini di semplice detenzione della sua relazione con il fondo; deduce che i proprietari gli avevano trasferito il possesso del terreno ancor prima della scrittura privata di compravendita, precisamente in data 1° settembre 1981, quando egli stesso aveva provveduto all’escavazione del pozzo; in subordine, sostiene che, anche a non datare l’esordio del possesso ad usucapionem dal 1981, lo stesso sarebbe iniziato quantomeno a decorrere dal 1984, per effetto del più volte menzionato accordo traslativo.
Il terzo motivo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1142 e 1158 e 2697 c.c. in relazione all’art. 3 c.p.c. ». Con il mezzo in esame, il ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale di usucapione: sostiene che, essendo stati provati sia il possesso iniziale del fondo (in forza della vendita de l 1984), sia il possesso attuale (in forza dell’ordinanza di reintegrazione resa dal Tribunale di Agrigento in data 28/02/2007), avrebbe dovuto farsi luogo alla presunzione di possesso intermedio; osserva che le risultanze della prova per testi e della CTU avrebbero confermato il perfezionamento dell’acquisto a titolo originario.
3.1. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
3.2. La prima censura è inammissibile poiché, sotto le sembianze della violazione di legge, pone in realtà una questione di merito, relativa al l’interpretazione data dalla Corte distrettuale alla scrittura privata del 28 aprile 1984. Il ricorrente si è invero limitato a sostenere che dalle espressioni utilizzate dalle parti, come risultanti dal testo integrale dell’accordo riportato nel corpo del ricorso, sarebbe emersa la chiara volontà dei contraenti di stipulare una compravendita definitiva: trattasi, con tutta evidenza, della prospettazione di una lettura alternativa del negozio, che il COGNOME contrappone a quella fatta propria dal giudice di merito senza denunciare alcuna specifica lacuna del percorso argomentativo del collegio di seconde cure, non tenendo conto del consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161); né può dirsi sussistente la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale sul semplice rilievo che sia stata scelta una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, ritenuto che, per sottrarsi a censura di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003). Nella fattispecie, l’interpretazione della volontà delle parti nel senso di non produrre immediatamente l’effetto traslativo non risulta illogica o incompatibile con il tenore della convenzione, in forza della quale ‘ l’atto pubblico di trasferimento ‘ , ove sarebbe stata trasfusa la vendita, avrebbe dovuto essere stipulato ‘ appena i venditori avranno fornito la documentazione relativa alla proprietà e libertà del lotto venduto ‘ (così nel testo negoziale, riportato a pag. 12 del ricorso). Inoltre, la traditio del terreno e l’integrale pagamento del corrispettivo, di cui pure nella scrittura privata si dà atto, non costituiscono indici inequivocabilmente contrari alla natura meramente obbligatoria dell’accordo , trattandosi di vicende che non sono assolutamente incompatibili con l’intento di stipulare un semplice preliminare di vendita, ritenuto che le parti, con tali pattuizioni, possono manifestare null ‘ altro che l ‘ intento di anticipare le prestazioni del futuro contratto definitivo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 19/04/2000, Rv. 535880; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5963 del 24/04/2002 (Rv. 553977).
3.3. V enendo all’esame del secondo motivo di ricorso, la qualificazione del COGNOME come detentore qualificato, data dal giudice di merito sul presupposto che il ricorrente era stato immesso nella disponibilità del fondo in forza di un preliminare di compravendita, risulta coerente con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui: «Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato
funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un’intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ.» (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 7930 del 27/03/2008, Rv. 602815; conformi, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209).
3.4. Orbene, la Corte palermitana non ha ritenuto provato che il COGNOME avesse compiuto atti di interversione idonei a mutare l’originaria situazione di detenzione in possesso, escludendo, in particolare, che a tale effetto potesse valere l’escavazione del pozzo. Sul punto, il ricorrente sostiene di essere stato immesso nel possesso del fondo, ad opera dei proprietari, già a decorrere dall’anno 1981, allorquando ebbe, appunto, a realizzare il pozzo. Sennonché, il COGNOME non descrive in alcun modo la vicenda negoziale che sarebbe stata alla base della cessione del possesso in suo favore già tre anni prima della stipula del preliminare, non tenendo conto che, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, l ‘ oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018, Rv. 650014; Sez. 2, Sentenza n. 6353 del 16/03/2010, Rv. 611857; Sez. 2, Sentenza n. 8502 del 22/04/2005, Rv. 581621). In ogni caso, la Corte territoriale ha espressamente escluso che nella parentesi di tempo che va dal 1981 (anno di escavazione del pozzo) al 1984 il ricorrente potesse
essere qualificato come possessore ad usucapionem , in quanto dall’istruttoria era emerso che l’opera era stata realizzata con il consenso e nella conoscenza dei titolari del terreno e che essa era dunque inidonea a costituire atto di interversione (cfr. pag. 5 della sentenza). Ad abundantiam , si deve peraltro rilevare che la successiva stipula del preliminare di compravendita, nell’anno 1984, costituendo inequivoco riconoscimento della proprietà altrui, avrebbe comunque travolto qualsivoglia situazione possessoria ipoteticamente venuta in essere anteriormente.
3.5. I superiori rilievi valgono a disattendere anche il terzo motivo, con il quale il COGNOME lamenta il rigetto della propria domanda di usucapione. È sufficiente osservare, in proposito, che le deduzioni del ricorrente, secondo cui dall’istruzione probatoria sarebbe comunque emersa la prova del concreto esercizio del possesso per il tempo utile all’acquisto a titolo originario , si risolvono in inammissibili (oltre che generiche) censure di merito all’accertamento del fatto e alla valutazione delle pro ve acquisite; profili del giudizio, questi ultimi, che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151).
Il quarto mezzo è così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ». Il COGNOME censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l’accoglimento dell’azione di rivendicazione proposta dall’originaria attrice: sostiene che le difese che egli aveva articolato nelle fasi di merito non avrebbero comportato alcun
alleggerimento dell’onere probatorio a carico della COGNOME, alla quale non sarebbe pertanto bastata , per l’assolvimento della probatio diabolica , la produzione dei meri titoli di proprietà sino a risalire a NOME COGNOME e NOME COGNOME, in mancanza di prova dell’effettivo esercizio del possesso, da parte sua e dei suoi danti causa, per il tempo necessario all’usucapione ; evidenzia, ancora, che i predetti COGNOME e COGNOME si erano spogliati del possesso, cedendolo proprio al ricorrente, ancor prima di dare avvio alla catena di trasferimenti che sarebbe esitata nell’acquisto della COGNOME, cosicché il riferimento alla provenienza del bene da un comune dante causa, valorizzato dal giudice di merito per l’accoglimento dell’azione di rivendicazione, sarebbe erroneo.
4.1. La censura è manifestamente infondata.
4.2. Muovendo dall’ultimo dei rilievi formulati da l ricorrente, si osserva che ai sensi dell’art. 1140, secondo comma, c.c., s i può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa. Nella fattispecie, il giudice di merito ha qualificato il COGNOME come mero detentore, cosicché la disponibilità materiale del terreno che egli deduce di aver ricevuto dal 1981 (o dal 1984) non vale in alcun modo ad escludere, di per sé, l’esercizio del possesso da parte dei titolari del fondo che si sono avvicendati nel tempo.
4.3. Ciò premesso, nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’insegnamento secondo cui le ammissioni fatte in giudizio dal convenuto in rivendicazione possono comportare un’attenuazione della probatio diabolica (la quale pretende dal rivendicante, come è noto, la prova dell’acquisto da parte sua a titolo originario, ovvero, in caso di acquisto a titolo derivativo, la
prova di una catena ininterrotta di trasferimenti sino a risalire a un dante causa che abbia acquistato a titolo originario). La deviazione dal rigore probatorio imposto al rivendicante si verifica, in particolare, ove il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l’attore deriva il suo diritto, o quando riconosca che il dante causa è comune, o comunque riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell’attore. In tali casi, nel fallimento della domanda (o dell’ eccezione) riconvenzionale di usucapione, si ammette che il rivendicante possa limitarsi ad utilmente invocare una serie di titoli di acquisto sino a risalire al dante causa comune, o al dante causa del quale il convenuto non abbia contestato la proprietà del bene ( ex plurimis , Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021, Rv. 662516). Ciò che è appunto accaduto nel caso di specie, in cui il COGNOME, la cui domanda riconvenzionale di usucapione non ha trovato accoglimento, ha riconosciuto la proprietà del terreno de quo in capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali figurano tra i danti causa della COGNOME. È pertanto corretta la statuizione del giudice di merito, il quale ha escluso che l’attrice , per dare prova della rivendicata proprietà, fosse tenuta a risalire a danti causa più remoti, o a dimostrare l’acquis to a titolo originario (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
5. Il quinto motivo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ». il COGNOME deduce che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda subordinata, riproposta in secondo grado, relativa all’indennità per le migliorie arrecate al fondo, ‘ tra cui la fondamentale realizzazione del pozzo ‘ (così a pag. 22 del ricorso).
5.1. La censura non è fondata.
5.2. Occorre premettere che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011, Rv. 619134; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538). Si deve ancora premettere che, nel caso di specie, il COGNOME sostiene di aver realizzato le migliorie per le quali reclama l’indennità (individuate principalmente nell’escavazione del pozzo) nel periodo che va dal 1981 al 1984 (cfr. pag. 4 del ricorso), quando, secondo quanto accertato dal giudice di merito, egli era mero detentore del fondo; qualità che non sarebbe del resto mutata né con la stipula del preliminare del 1984, né successivamente, in mancanza di atti di interversione.
5.3. Ciò premesso, secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la previsione di cui all’art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato o a qualsiasi
diverso soggetto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29924 del 13/10/2022, Rv. 666047; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28379 del 28/11/2017, Rv. 646084). La qualificazione del COGNOME come detentore qualificato, data dal giudice di merito, risulta dunque incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la titolarità in capo al medesimo del diritto al l’indennità per le migliorie asseritamente recate al fondo e comporta, in mancanza di un’espressa statuizione, il rigetto implicito della pretesa, senza che possa dirsi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione