SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1954 2024 – N. R.G. 00001693 2022 DEL 13 11 2024 PUBBLICATA IL 13 11 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2022
tra
TABLE
TABLE
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 13 novembre 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
per con avv. NOME COGNOME oggi sostituito dall’avv. NOME
NOME per
13 nessuno è presente
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da scritti conclusivi (richiamando l’atto introduttivo di lite) ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice a d ore 9,15 sospende la trattazione per altri fascicoli già calendarizzati.
Ad ore 12,56 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,08
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2022 promossa da:
(c.f.
)
e
C.F.
C.F.
C.F.
di quest’ultimo
(c.f.
), entrambe
rappresentate
e
difese dall’Avv.
NOME
Alianello
(C.F.:
, elettivamente domiciliate in Fabriano, INDIRIZZO presso e nello studio
ATTORE/I
contro
TABLE
TABLE
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza e precisamente: ‘Voglia il Tribunale di Ancona dichiarare nata a Fabriano il 27.07.1953, C.F. e nata a Fabriano il 13.04.1958, C.F. , comproprietarie, per la quota del 50 % ciascuna, per intervenuta usucapione, del diritto di piena proprietà del bene immobile sito nel Comune di Fabriano, Frazione INDIRIZZO, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 122, part. 134, Ente Urbano, con ogni ulteriore e conseguente statuizione, anche in ordine alla trascrizione e alle volturazioni della emananda sentenza. C.F. C.F.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato le due attrici evocavano in giudizio le parti convenute, onde sentirsi dichiarare acquisti per sopravvenuta usucapione la quota del 50 % ciascuna, del diritto di
proprietà del bene immobile sito nel Comune di Fabriano, INDIRIZZO, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 122, part. 134, Ente Urbano.
I convenuti pur se regolarmente citati rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice e prova per testi.
All’odierna udienza, sulle conclusioni della parte attrice la causa veniva trattenuta e decisa come da dispositivo.
MOTIVI
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva, infatti, il Giudicante che l’art.1158 c.c. sancisce l’acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino ( nec vis nec clam ), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l’ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed, in particolar modo, le risultanze della documentazione prodotta dalla parte attrice, nonché le univoche e disinteressate dichiarazioni testimoniali, valutate nel loro complesso positivamente, così come rese, unitamente all’atteggiamento processuale delle parti convenute, rimaste contumaci corroborano gli assunti degli attori circa l’esistenza dei predetti presupposti.
Pur rilevando che per quanto attestato dalla relazione notarile potrebbero derivare ipotesi di acquisto a titolo derivativo (particella in passato erroneamente non inserita nelle dichiarazioni di successione) in capo alle attrici, trattandosi comunque di ente urbano a servizio di altre particelle circostanti di proprietà delle stesse, la mancata opposizione da parte dei convenuti ed il loro disinteresse fanno discendere che comunque possa essere dichiarato l’avvenuto acquisto a titolo originario di proprietà dei beni immobili oggetto del giudizio.
Va altresì disposta la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell’azione esercitata e la mancata resistenza giudiziale dei convenuti costituiscono ‘giusti motivi’ ai sensi e per gli effetti di cui all’art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
accoglie la domanda proposta e per l’effetto, dichiara acquisita per sopravvenuta usucapione, in capo
alle attrici
c.f.
) e
, (c.f.
la quota del 50 % ciascuna, del diritto di proprietà del bene immobile sito nel
Comune di Fabriano, INDIRIZZO, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 122, part. 134, Ente Urbano.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 13 novembre 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME
C.F.
C.F.
atto sottoscritto digitalmente