Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32438 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32438 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3906/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO A-E, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, CIMINO EDUARDO, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 3869/2020 depositata il 30/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3869/2020 della Corte d’appello di Roma, depositata il 30 luglio 2020.
Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO.
Tutti gli altri intimati indicati in epigrafe, condomini del Condominio di INDIRIZZO, non hanno svolto difese.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il controricorrente ha depositato memoria.
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma n. 11814/2016, che aveva dichiarato acquistata per usucapione dal Condominio di INDIRIZZO l’unità immobiliare sita al piano terra, interno 1, del fabbricato condominiale, già destinata ad alloggio del portiere e poi locata dal Condominio ad NOME COGNOME dal 1979 al 2000. La Corte d’appello ha ravvisato la ‘totale inerzia dell’RAGIONE_SOCIALE per oltre 50 anni in merito
alla destinazione dell’immobile’, i cui ‘tributi, spese ed oneri sono stati pagati dal Condominio’, richiamando anche il ‘giudicato esterno’ di una sentenza della stessa Corte d’appello di Roma del 2005, secondo cui ‘non si evince che la proprietà dell’alloggio … fosse rimasta in capo allo RAGIONE_SOCIALE, dopo la costituzione del condominio di INDIRIZZO …’.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 826, 828 e 830 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’alloggio sito in INDIRIZZO, Roma sottratto al regime del patrimonio indisponibile di RAGIONE_SOCIALE conseguente al regime di edilizia residenziale pubblica.
Non sussistono le ragioni di inammissibilità del ricorso eccepite dal controricorrente, in quanto il motivo soddisfa l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., essendo indicate le norme di legge di cui la ricorrente intende lamentare la violazione, essendone esaminato il contenuto precettivo e raffrontato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
Va pregiudizialmente osservato che il condominio, rappresentato in giudizio dall’amministratore, non ha legittimazione a proporre domanda per ottenere la declaratoria di appartenenza ad esso di un immobile, trattandosi di azione che esorbita dai poteri deliberativi dell’assemblea e dai poteri di rappresentanza dell’amministratore stesso (Cass. n. 25014 del 2020; n. 21826 del 2013; n. 8246 del 1997). È dedotto, tuttavia, che tutti i condomini del Condominio di INDIRIZZO, palINDIRIZZO, litisconsorti necessari, siano volontariamente intervenuti nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato in cui si trovava e così eliminando con la loro manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale (ad es., Cass. n. 26631 del 2018).
Il motivo di ricorso è palesemente fondato.
7.1. Si ha riguardo ad immobile compreso in fabbricato di edilizia residenziale pubblica, appartenente dunque ex lege al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione, in quanto destinato al pubblico servizio dell’edilizia residenziale pubblica. Non è pertanto necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, affermata dalla legge, avesse concreta ed effettiva attuazione.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti (Cass. n. 12608 del 2002; n. 7269 del 2003; n. 19951 del 2023).
Né rileva -come sostiene la Corte d’appello di Roma -la ‘totale inerzia’ dell’ente pubblico nella gestione del bene in parola, atteso che la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire, come si è già detto, in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell’ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all’uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo.
7.2. Non riveste affatto efficacia di ‘giudicato esterno’ quanto affermato nella sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4193/2005, all’esito del giudizio intercorso con l’ex conduttore COGNOME.
Il giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 c.c. deve essersi formato tra le stesse parti in un diverso giudizio ed opera entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato). I l giudicato formatosi in un precedente processo tra il Condominio locatore e il conduttore ed attinente a domanda di rilascio dell’immobile per detenzione senza titolo non fa stato per l’accertamento del diritto di proprietà nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
8. Va pertanto accolto il ricorso e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che esaminerà nuovamente la