Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5386 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5386 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 5700/2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n. 3066/2019 del 23 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha esposto che:
il figlio NOME COGNOME aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia il sequestro giudiziario dei mobili ricevuti dalla nonna materna a titolo di legato e di una imbarcazione, per poi introdurre il giudizio di merito chiedendo la conferma del provvedimento cautelare e la condanna della controparte alla restituzione dei beni in questione, oltre a quella di ulteriori beni personali;
l’istante sosteneva di essere proprietario di alcuni beni mobili che arredavano la casa materna di Venezia nonché di effetti personali e di un’imbarcazione;
la successione si era aperta il 19 settembre 1987, ma il testamento era stato custodito dal figlio e pubblicato il 21 giugno 2013;
ella aveva usucapito i beni in esame, avendone goduto ininterrottamente dalla morte della madre;
era proprietaria esclusiva dell’abitazione ove i mobili si trovavano.
Il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 613/2017, ha rigettato le domande dell’attore, con l’eccezione di quella relativa all’imbarcazione.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3066/2019, ha in parte accolto.
In particolare, ha riconosciuto che l’appellante era proprietario dei beni descritti nel doc. 8 da lui prodotto nel procedimento per sequestro giudiziario e ha condannato la madre alla restituzione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere bene individuato l’oggetto del contendere.
Non è in questione che l’attuale ricorrente , NOME COGNOME, sia erede della madre NOME COGNOME e che il controricorrente, NOME COGNOME, figlio della medesima ricorrente e nipote della menzionata NOME COGNOME, sia beneficiario di un legato disposto in suo favore da quest’u ltima e avente a oggetto alcuni beni mobili siti nel palazzo di famiglia in Venezia.
La lite concerne ormai solo la richiesta di NOME COGNOME di essere dichiarata proprietaria, per intervenuta usucapione, dei beni legati dalla di lei madre al controricorrente, sul presupposto che egli non ne avesse mai reclamato o acquisito il possesso dopo il decesso della de cuius , avvenuto il 19 settembre 1987 (e chiaramente, la domanda del legatario di essere dichiarato proprietario dei medesimi beni e di ottenerne la consegna).
Non è più in discussione, invece, l’appartenenza a NOME COGNOME di un pupparino, a lui attribuito dal Tribunale di Venezia con pronuncia passata in giudicato.
Allo stesso modo, non si discute più della consegna di ulteriori beni personali al controricorrente, non essendo stata contestata la dichiarazione di inammissibilità dell a correlata domanda da parte della Corte d’appello di Venezia.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Venezia avrebbe errato nel respingere la sua eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME.
A suo avviso, dalla lettura dei sei motivi del gravame di secondo grado mancherebbe ‘ un appunto specifico all’operato del Tribunale attraverso una chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni del dissenso’.
La doglianza è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte
d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’ attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, n. 21346 del 30 luglio 2024).
Nella specie, la ricorrente non ha riportato nel suo atto di impugnazione neppure in sintesi rilevante il contenuto dell’appello di controparte, così impedendo a questo Collegio ogni valutazione in ordine alla correttezza o meno della valutazione della Corte d’appello di Venezia.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. atteso che la motivazione della decisione di appello di accoglimento del gravame di NOME COGNOME sarebbe fondata su apprezzamenti contrastanti e incomprensibili.
A suo avviso, la pronuncia contestata:
non distinguerebbe i concetti di possesso e compossesso;
non indicherebbe la ragione per la quale il controricorrente, individuato come compossessore, non avrebbe dovuto chiedere all’erede il possesso esclu sivo del bene;
non individuerebbe l’originale rapporto mutato in forza del quale l’erede avrebbe riconosciuto l’esclusiva proprietà sui beni in questione in capo al legatario, ‘mutando il proprio rapporto con i detti beni in detenzione’.
non menzionerebbe le presunzioni o i criteri logici adottati per attribuire alla lista dei mobili, manoscritta, senza data né firma né alcun riferimento al legato e redatta prima della pubblicazione del testamento, avvenuta il 21 giugno 2013, ‘valore di prova del riconoscimento, da parte della signora NOME COGNOME, dell a proprietà dei beni legati al figlio’ ;
non collocherebbe il supposto riconoscimento dell’esistenza e validità del lascito in un preciso arco temporale ‘o, quantomeno, prima o dopo il 1996’ .
La censura è inammissibile.
Infatti, a prescindere da alcune considerazioni in diritto della corte territoriale, che saranno in seguito affrontate, la Corte d’appello ha motivato con chiarezza la sua decisione, fondandola sull’assunto che la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza del legato da prima della pubblicazione del testamento e che il possesso dei beni in esame era stato riconosciuto al controricorrente con la lista menzionata, la quale era stata modificata, depennando alcune res dall’elenco ‘dei mobili già in possesso’, all’epoca del matrimonio di NOME COGNOME, avvenuto nel 1996, anno in cui aveva lasciato l’immobile di famiglia in Venezia.
Si tratta di considerazioni che, valutate nel loro complesso, rendono non meramente apparente o assolutamente contraddittoria la motivazione della sentenza, con conseguente inammissibilità del motivo.
4) Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 649, 1140 e 1141 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato in diritto nell’affermare che il legatario sarebbe divenuto, al tempo dell’apertura della successione, compossessore dei beni a lui attribuiti dalla de cuius .
Con il quarto motivo prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’apprezzamento della citata lista dei mobili perché in contrasto con le regole di comune esperienza.
In particolare, la Corte d’appello di Venezia avrebbe attributo a un atto unilaterale, ossia una carta domestica, priva di un riferimento al legato, di data e di firma, natura di patto implicito finalizzato alla costituzione di un gruppo separato di mobili all’interno dell’abitazione familiare .
Lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe considerato la detta lista come piena prova del riconoscimento della proprietà dei mobili in capo al legatario e non come un elemento di prova soggetto a valutazione e ritenuto che l’erede legittimo dovesse conoscere, al momento dell’apertura della successione, il testamento custodito da un terzo e pubblicato dopo 25 anni.
Con il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 649, 1140, 1141 e 1161 c.c., atteso che la corte territoriale avrebbe escluso l’acquisto del possesso dei beni da parte sua al tempo dell’apertura della
successione, così omettendo di accertare se tale possesso fosse stato in seguito perso.
Le censure, che vanno trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, devono essere respinte, anche se la motivazione della sentenza di appello deve essere corretta, ai sensi dell’art. 38 4, u.c., c.p.c., nei termini che seguono.
Indubbiamente, a differenza dell’erede – il quale succede di diritto nella situazione possessoria del de cuius , pur essendo tenuto all’accettazione dell’eredità – il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall ‘ erede per conseguire il possesso del bene legato (Cass., Sez. 2, n. 7068 del 24 marzo 2009).
Pertanto, l’usucapione a favore dell’erede accettante in ordine a beni formanti oggetto di legato a terzi inizia a decorrere dall’apertura della successione, in quanto l’erede succede immediatamente nel possesso dei beni relitti mentre il legatario, pur acquistando la proprietà della cosa determinata a lui destinata sin dal momento dell’apertura della successione, deve chiederne il possesso all’onerato (Cass., Sez. 2, n. 5049 del 6 novembre 1978), benché la relativa istanza possa essere manifestata in vari modi, ossia giudizialmente o stragiudizialmente, per iscritto o verbalmente. Comunque, nessuna attività del legatario è necessaria, qualora il legato sia eseguito volontariamente.
La corte d’appello, quindi, ha errato in diritto nell’affermare che il controricorrente era, al tempo dell’apertura della successione, compossessore anche dei beni oggetto del legato a suo favore, in quanto, in realtà, egli avrebbe dovuto domandarlo alla madre.
In effetti, non può escludersi in astratto, come fa il giudice di appello, che, trattandosi di beni di arredo, essi fossero già in possesso di tutti i componenti della famiglia che abitavano la dimora comune, ma il giudice del merito non ha tenuto conto della particolarità della situazione, nella quale la casa era stata della de cuius sino al 1987 e l’unica erede era la ricorrente, mentre il di lei figlio era solo legatario di alcune res .
Sono chiaramente possibili eccezioni generali al sistema esposto, atteso che l’o nere del legatario di chiedere all ‘ erede il possesso della cosa legata non
sussiste nel caso egli ne sia già in possesso (Cass., Sez. 2, n. 1799 del 10 giugno 1968). Ovviamente, peraltro, detto possesso deve sussistere da prima dell’apertura della successione e deve fondarsi su un apposito e distinto titolo.
Nella specie, però, la sentenza impugnata non contiene un accertamento del momento, antecedente al decesso della de cuius , nel quale NOME COGNOME avrebbe conseguito il possesso in questione.
L’inesattezza contenuta nella ricostruzione della Corte d’appello di Venezia non giustifica, comunque, l’accoglimento del ricorso.
Infatti, la corte territoriale ha accertato che ‘l’esistenza e validità del lascito’ era pacifica fra le parti e, di conseguenza, ha ritenuto che l ‘elenco manoscritto sopra citato, che concerneva proprio i beni lasciati al controricorrente, dimostrasse che quest’ultimo ne aveva ricevuto il possesso dall’erede . In pratica, la formazione dell’elenco de quo ha avuto valore di consegna. Nel fare ciò, ha valorizzato la circostanza che, all’epoca del matrimonio (avvenuto nel 1996) , NOME COGNOME aveva portato con sé, lasciando l’abitazione familiare, alcuni di tali beni, i quali, quindi, erano stati tolti dalla lista, con la dizione, aggiunta al documento, ‘depennata la lista dei mobili già in possesso’ , il che confermava che il controricorrente aveva conseguito prima del 1996 il possesso delle res e lo aveva mantenuto pure dopo il suo trasferimento a Lussemburgo.
Questa conclusione trovava conferma nel fatto che i beni rimasti a Venezia erano separati dal resto dei mobili presenti nel palazzo di Dorsoduro anche fisicamente, perché posti in specifici ambienti della casa menzionati nella lista de qua .
Le circostanze appena elencate non sono state contestate nel dettaglio dalla ricorrente.
In particolare, la pacificità della conoscenza del legato da prima della pubblicazione del testamento non è in discussione (tanto che nel ricorso non sono riportati neppure i passaggi degli atti dei gradi precedenti ove siffatta conoscenza sarebbe stata criticata), così come non sono censurati il contenuto dell’elenco , la sua modifica nel 1996 e il posizionamento dei beni nella residenza di famiglia a Venezia.
Privo di rilievo è, poi, il fatto che la dichiarazione non fosse stata sottoscritta, avendo la Corte d’appello di Venezia ritenuto incontestat o che fosse stata redatta dalla ricorrente (altro aspetto non contestato). Peraltro, trova applicazione, al riguardo, il principio per il quale ‘ Ai fini dell ‘ interruzione del termine utile per l ‘ usucapione, ai sensi dell ‘ art. 2944 c.c., richiamato dall ‘ art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all ‘ avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato (Cass., Sez. 2, n. 23420 del 19 settembre 2019).
Allo stesso modo, non incide sulla decisione la pubblicazione del testamento dopo un lungo periodo di tempo dall’apertura della successione , considerato che tale pubblicazione non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, ma è semplicemente atto preparatorio esterno necessario per la coattiva esecuzione del medesimo testamento (Cass., Sez. 2, n. 3636 del 24 febbraio 2004).
Una volta accertato quanto sopra, diviene non dirimente l’improprietà di alcuni passaggi motivazionali concernenti l’applicazione degli artt. 649, 1140 e 1141 c.c., dovendosi reputare che siano stati sostanzialmente rispettati, come pure l’art. 1161 c.c.
Infine, in ordine agli artt. 115 e 116 c.p.c., si osserva che la corte territoriale non ha attribuito alla lista una sorta di efficacia di prova legale, ma ne ha valutato la rilevanza assieme alle altre circostanze indicate nella sentenza e, complessivamente, non criticate.
Ne deriva il rigetto delle censure.
5) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi € 5.300,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME