Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33660 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33660 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 4347 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresenta da RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8018/2021, pubblicata in data 2 dicembre 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per
« il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE », come da requisitoria scritta in atti;
l’AVV_NOTAIO , per delega dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE per ottenere la dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti (anche ai sensi dell’art. 404, comma 1 e, in subordine, comma 2, c.p.c.) della sentenza del Tribunale di Roma con la quale, all’esito di un giudizio al quale essa attrice non aveva partecipato, era stat a dichiarata l’avvenuta usucapione, in favore della COGNOME, di un immobile sito in Roma, sul quale la medesima società attrice aveva precedentemente iscritto ipoteca e che, successivamente, aveva pignorato in danno della RAGIONE_SOCIALE.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte d’a ppello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta .
Ricorre la COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito per il quale avevano avuto luogo l’iscrizione ipotecaria ed il successivo pignoramento.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Atteso che il ricorso, per le ragioni che saranno esposte di seguito, deve ritenersi per una parte manifestamente infondato e per altra parte inammissibile, la Corte non ritiene necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che, pur avendo partecipato al giudizio di merito, non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità,
in base al consolidato indirizzo secondo il quale « il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione ‘prima facie’ inf ondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contrad dittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti proces suali delle parti » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735 – 01; conf.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01 ; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21141 del 13/10/2011, Rv. 620237 -01; Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 -01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01).
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione
di norme di diritto – violazione degli artt. 1158 c.c., 2808 c.c. in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 404, comma I, c.p.c. ».
La ricorrente contesta, in primo luogo, l’affermazione della corte d’appello secondo la quale la società attrice, quale creditrice che aveva iscritto ipoteca sul bene oggetto della domanda di accertamento dell’usucapione proposta da essa ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, era da ritenersi litisconsorte necessaria nel relativo giudizio.
Ne fa discendere, tra l’altro, che, per contestare l’opponibilità della relativa sentenza nei propri confronti, la società creditrice ipotecaria avrebbe potuto agire esclusivamente con l’opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c., adempiendo ai conseguenti oneri probatori, non potendo invece limitarsi a far constatare, a tal fine (anche eventualmente ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., cioè con l’opposizione di terzo ordinaria), la mera circostanza di fatto di non essere stata evocata in quel giudizio nonostante la propria qualità di litisconsorte necessaria.
Il motivo è manifestamente infondato, dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c..
La sentenza impugnata è, infatti, sul punto conforme all’indirizzo che si è ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « nel giudizio avente ad oggetto l’usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale -risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes -di cui l’usucapione produce l’estinzione; ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene immobile » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019, Rv.
655793 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023, Rv. 668455 -01).
A tale indirizzo il Collegio ritiene vada certamente data continuità; del resto, il ricorso non offre alcun argomento idoneo ad indurre ad una sua rimeditazione.
Con il secondo motivo si denunzia « in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 1158 c.c., 2808 c.c. in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 404, comma II, c.p.c. ».
La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo avere accolto la domanda principale (oggetto delle censure di cui al primo motivo del ricorso) della società creditrice ipotecaria, avente ad oggetto la dichiarazione dell’inopponi bilità della sentenza di usucapione, in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio instaurato dalla COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ha poi affermato che, in realtà, nella specie sussistevano anche tutti i presupposti del l’opposizione di terzo revocatoria di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c. . Anche tale motivo è inammissibile.
La motivazione sulla fondatezza dell’opposizione di terzo revocatoria (azione avanzata solo in via subordinata dall’attrice, ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c.) è stata enunciata dalla corte d’appello solo ad abundantiam , essendo quelle relative alla fondatezza dell’azione di accertamento e dichiarazione di inopponibilità della sentenza di usucapione alla società attrice, nonché dell’opposizione di terzo ordinaria (ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.), proposte in via principale, di per sé assorbenti e sufficienti a sostenere la decisione impugnata.
Non trattandosi di una ratio decidendi autonoma, l’infondatezza delle censure relative all’accoglimento della domanda principale determina l’assorbimento di quelle relative alla domanda subordinata e, comunque, il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare tale capo della decisione di appello.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-